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Scuola secondaria: abolito il FIT si torna al concorso abilitante

Poche risposte per i precari con 3 anni di servizio e troppi vincoli nell’accesso per i laureati.

09/11/2018
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Gli interventi contenuti nel DDL Bilancio di fatto cancellano il FIT e la formazione iniziale previsti dal DLgs 59/17, che vengono sostituiti da un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale e interregionale, che avrà carattere abilitante e farà accedere a un percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Vediamo in dettaglio cosa prevede.

Tempistica e posti Il concorso verrà bandito con cadenza biennale, sui posti che si prevede saranno disponibili nel primo e nel secondo a.s. successivi a quello in cui si espleteranno le prove.
Scaglioni delle immissioni in ruolo I vincitori saranno immessi in ruolo dalla graduatoria di merito in due successivi scaglioni annuali.
Le tipologie di posti messi a bando
  • Posti corrispondenti alle classi di concorso dei docenti della scuola secondaria.
  • Posti corrispondenti alle classi di concorso degli ITP
  • Posti di sostegno.
Numero di regioni e di posti per cui si potrà concorrere Si può concorrere in un’unica regione per una sola classe di concorso per la secondaria di primo grado ed in una sola per la secondaria di II grado. Potrà concorrere per il sostegno chi ha il titolo.
Requisiti e titoli di accesso alle classi di concorso e ITP
  • Possesso dell’abilitazione specifica (non è necessario il requisito dei 24 CFU, anche per altra classe di concorso in cui non si è abilitati)

oppure

  • Titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17: vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
  • Per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) non è richiesto il possesso dei 24 CFU fino al 2024/2025.
Requisiti di accesso per i posti di sostegno
  • Abilitazione specifica per la classe di concorso + specializzazione per le attività di sostegno didattico 

oppure

  • Titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17: vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche + specializzazione per le attività di sostegno didattico.

(al corso di specializzazione per le attività di sostegno potranno accedere anche i docenti non abilitati, che abbiano i requisiti di accesso alle classi di concorso e posti da ITP descritti prima e i 24 CFU/CFA).

Prove di esame per i posti comuni
  1. Prova scritta nazionale nelle discipline relative alla classe di concorso.
  2. Prova scritta nazionale che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.
  3. Colloquio orale.
Prove di esame per i posti di sostegno
  1. Prova scritta a carattere nazionale.
  2. Prova orale.
Vincitori di concorso La graduatoria dei vincitori, pari al numero di posti messi a concorso sarà valida per due anni; I vincitori in posizione scelgono la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova; se hanno superato le procedure sia per posto comune che per sostegno dovranno optare per una delle due e dovranno accettare la relativa immissione in ruolo.
Conferma in ruolo e blocco di 4 anni Il docente, che dopo l’anno di formazione e prova supera positivamente la valutazione finale, è confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto l’anno di prova, dove è tenuto a rimanere per almeno 4 anni.
Candidati con 3 annualità di servizio Per coloro che negli ultimi 8 anni hanno acquisito almeno 3 annualità di servizio è riservato il 10% dei posti messi a bando.
Per questi candidati non sono richiesti i 24 CFU e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno.
Valore abilitante del concorso e superamento delle prove Il concorso, per coloro che lo superano anche con punteggio minimo, ha valore abilitante.
Superano le prove coloro che conseguono una valutazione pari almeno 7/10 in ogni prova.

Le nostre valutazioni

Se una semplificazione del FIT si rendeva necessaria, anche vista l’eccessiva durata del percorso, con queste modifiche ci sembra che la formazione in ingresso divenga troppo sacrificata. Oltretutto i percorsi da 24 CFU non hanno avuto un carattere particolarmente qualificante e formativo, anche a causa dei numeri altissimi di pacchetti formative che gli Atenei e le istituzioni AFAM hanno dovuto erogare, oltre che per limiti intrinseci al percorso stesso. Si disperde quindi un patrimonio di collaborazione tra scuola e università che avrebbe potuto essere preservato, senza per forza allungare la formazione che precede l’assunzione, semplicemente rinviando al post assunzione in ruolo il momento formativo con tempi distesi e modalità di alto livello qualitativo.

Per i docenti con 3 anni di servizio la quota del 10% è assolutamente insufficiente ed è gravissimo che dopo le attese legate alla fase transitoria questi docenti vedano l’esperienza e il lavoro che hanno svolto nelle scuole così poco valorizzato.

L’obbligo di permanenza di 4 anni nella scuola in cui si è superato l’anno di prova è uno strumento coercitivo, che tra l’altro invade il campo contrattuale, e rischia un effetto boomerang: ovvero di dissuadere tanti laureati a concorrere nelle altre regioni.

I limiti nell’accesso alle procedure di sostegno sono un passo indietro, a oggi sono pochissimi i docenti specializzati e ogni anno più di 40.000 cattedre vengono assegnate ai docenti precari privi del titolo. Di fronte a questa situazione lo stato invece di assumerli e formarli condanna questo settore alla precarietà e alle disfunzioni provocate dalla mancanza di continuità didattica.

Sui limiti di accesso alla procedura in relazione ad una sola classe di concorso siamo fortemente contrari e ci sembra una grave limitazione per i laureati e per chi vuole accedere alla professione. È una scelta che danneggia la scuola perché limita le possibilità di formazione e in caso di sovrannumero riduce la possibilità di ricollocazione.

Sulla tempistica permane il problema più grosso: quest’anno più di 32.000 cattedre, perlopiù afferenti alla scuola secondaria, sono rimaste scoperte e certamente il concorso, che sicuramente va bandito, da solo non basterà a far fronte all’assegnazione del contingente 2018/2019 e tanto meno di quello 2019/2020.

Su tutte queste tematiche presenteremo emendamenti specifici coerentemente con le nostre analisi e li sosterremo con iniziative di confronto e di lotta nelle sedi politiche e istituzionali. 

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