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Nomine dei supplenti: la fretta rischia di penalizzare i primi in graduatoria, che non potranno beneficiare di posti disponibili assegnati in fasi successive delle nomine

Le procedure informatizzate di nomina dei supplenti sembrano una corsa contro il tempo in cui la politica “dell’annuncio” calpesta i diritti di chi opera nella scuola.

03/09/2021
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In questi giorni diversi uffici scolastici territoriali stanno iniziando ad avviare l’attribuzione delle supplenze annuali e al termine delle attività didattiche mediante la nuova procedura informatizzata messa a punto dal Ministero questa estate.

Abbiamo visto ieri come nelle prime province che hanno sperimentato il funzionamento dell’algoritmo i nostri referenti territoriali insieme ai lavoratori coinvolti hanno riscontrato diversi errori nell’assegnazione delle cattedre di sostegno.

Oggi il tema che ci viene posto da altri territori è quello che le disponibilità sopraggiunte in questi ultimi giorni, ad esempio per effetto di rinunce alle immissioni in ruolo, non vengano ricomprese nel pacchetto di posti assegnati con la prima fase di attribuzione delle supplenze. Infatti se gli uffici non inseriranno queste disponibilità sin da subito nella prima fase di assegnazione dei contratti a termine tali sedi saranno messe a disposizione tardivamente, quindi solo per coloro che si trovano in posizione meno alta nelle graduatorie.

Il rischio è concreto, come ci confermano diversi uffici territoriali, perché l’indicazione del Ministero è di “fare presto”: l’obiettivo del Ministro Bianchi è annunciare al più presto nomine completate, anche se questo sacrifica la possibilità di scelta di persone che lavorano da anni nella scuola. Come FLC CGIL riteniamo invece che la procedura della nomina dei supplenti vada gestita con molta attenzione, perché una delle peculiarità di questo settore è l’alto numero di posti vacanti e di incidenza del precariato.

L’OM 60 del 10 luglio 2020 all’art. 12 c. 8 prevede espressamente che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.

Tuttavia lo spirito della norma che ha portato all’istituzione delle GPS e che è sotteso alla stessa OM n. 60/2020 è quello di garantire trasparenza e rispetto dell’ordine di inserimento in graduatoria di tutti gli aspiranti. Questo emerge chiaramente nel passaggio in cui all’art. 12 c. 2 l’OM prevede che “Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento [...]”. Quindi la fretta che quest’anno anima l’informatizzazione delle procedure non può essere per noi motivo per sacrificare trasparenza e rispetto dei diritti del personale coinvolto.

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