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Graduatorie ATA terza fascia: presentazione della domanda e validità dei titoli

Chiarita, su nostro sollecito, la valutabilità dei titoli di cultura e dei titoli di servizio posseduti dall’aspirante al momento della presentazione della domanda.

30/03/2021
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Il 22 aprile 2021 è il termine entro il quale presentare la domanda di conferma, aggiornamento o nuovo inserimento per le graduatorie di terza fascia ATA.
Per saperne di più.

Come si valutano i titoli di cultura e i titoli di servizio se la domanda viene presentata prima del 22 aprile?

Il Ministero dell’Istruzione, su nostra richiesta, con la FAQ numero 24, pubblicata nello speciale dedicato alle domande di terza fascia ATA, interviene con un chiarimento dal momento che ci sono delle incongruenze fra il bando (data di chiusura dell’istanza) e l’autodichiarazione (data di presentazione della domanda), perché non si può autodichiarare il futuro.

La FAQ chiarisce, in via definitiva, che sarà possibile per gli aspiranti dichiarare i servizi fino al 22 aprile 2021 (purché coperti da contratto) anche operando l’inoltro della domanda prima della scadenza del bando.
I titoli di cultura valutabili, invece, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Il testo del chiarimento


I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 22 aprile anche se la domanda si presenta prima (es. il 25 marzo)?

L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

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