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Precari: facciamo il punto sul DDL 2529

E’ uscito dalla Commissione Cultura del Senato e si appresta ad entrare in aula per la discussione, prevista per il 25 marzo.

18/03/2004
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E’ uscito dalla Commissione Cultura del Senato e si appresta ad entrare in aula per la discussione, prevista per il 25 marzo.
Vista la mole degli emendamenti presentati, è necessario chiarire quali sono i cambiamenti apportati al testo originale:

  • È possibile maturare i 360 gg per l’accesso ai corsi abilitanti abbreviati fino al momento della pubblicazione della legge

  • Non possono più accedere ai corsi abilitanti riservati i docenti che non hanno il servizio sul sostegno e il relativo titolo di specializzazione

  • Possono iscriversi con riserva alle graduatorie permanenti tutti coloro che si sono iscritti ai corsi abilitanti riservati, sciogliendo la riserva al momento in cui concludono i corsi

  • Possono iscriversi all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica per conseguire la relativa abilitazione anche i docenti di strumento musicale che abbiano 360 gg di servizio nella classe di concorso A077

  • Devono essere contenuti nella quota del 20% i passaggi di ruolo

  • Possono iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti anche i laureandi in scienze della formazione e coloro che sono iscritti al secondo anno delle scuole di specializzazione

  • Vengono attribuiti 30 punti, nelle graduatorie permanenti, anche alle abilitazioni conseguite presso le scuole di didattica della musica

  • Viene valutato in misura doppia il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e nelle isole minori

  • Viene valutato alla stregua del servizio di insegnamento, il servizio militare e assimilati

  • Il punteggio per il dottorato di ricerca sale a 12 punti

  • Vengono attribuiti 3 punti anche per il perfezionamento universitario

Noi riteniamo che alcuni emendamenti abbiano aperto altri problemi invece di sanare quelli già esistenti. Essi sono:

  • La valutazione del servizio militare è discriminatoria, anche se tale servizio è stato aperto anche alle donne, sia per la ragione che taglia fuori per il passato le donne e tutti quegli uomini che non hanno fatto il servizio militare, sia perché tale periodo è già ampiamente tutelato dalle norme. Il rischio è di aprire ad una serie di rivendicazioni ingiustificate dal momento che il servizio di insegnamento prestato in una classe di concorso diversa, non è in alcun modo valutato: la contraddizione è evidente. La CGIL scuola aveva chiesto, durante l’audizione in Senato, di prevedere un punteggio per tutto il servizio svolto, specifico e non specifico, perché professionalizzante.

  • I docenti ITP, esclusi da qualunque forma di abilitazione ordinaria (non vi è stato concorso ordinario, non vi sono corsi SSIS) devono trovare risposta alle legittima aspettative di abilitazione

  • E’ senza fine la spirale di supervalutazione dei titoli universitari che stride pesantemente con la riduzione ad un solo punto per le abilitazioni in più possedute. Ma non è l’abilitazione il titolo professionale più pertinente per un insegnante?

  • L’ingiustificata mortificazione del merito che deriva da un buon voto di abilitazione non ha ricevuto nessuna attenzione. Un bel risultato per i cultori del merito!

Alleghiamo il testo del DDL come viene corretto dagli emendamenti accolti e la tabella dei titoli.

Roma, 18 marzo 2004

Testo DDL

DISEGNO DI LEGGE N. 2529
(come licenziato dalla VII Commissione Cultura del Senato)

Art. 1. (Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.
2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

Art. 2. - (Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

1. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnamenti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge;
2. I corsi di cui al comma 1 e al comma 3 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nelle classi di concorso A031 e/o A032 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati secondo le modalità indicate ai commi 2 e 5 del presente articolo.
3-bis. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicale pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 nel quadriennio 1° settembre 1999 - 31 agosto 2003, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3-ter. Il periodo entro il quale aver conseguito il requisito di servizio utile per l'accesso all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica, per il conseguimento delle previste abilitazioni, va esteso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
4-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
4-ter. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233.
5. I corsi speciali di cui al comma 1 e al comma 3 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

Art. 3. - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo)
1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4. - (Norma di abrogazione)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Art. 5. - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella di valutazione

Tabella di valutazione
(Come licenziata dal Senato)

(Articolo 1, comma 1)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A) Titoli di accesso alla graduatoria
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4
per il punteggio da 60 a 65 " 5
per il punteggio da 66 a 70 " 6
per il punteggio da 71 a 75 " 7
per il punteggio da 76 a 80 " 8
per il punteggio da 81 a 85 " 9
per il punteggio da 86 a 90 " 10
per il punteggio da 91 a 95 " 11
per il punteggio da 96 a 100 " 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, 7 febbraio 2000, n. 33 e 2 gennaio 2001, n. 1, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di Didattica della musica in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per le classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A.4;
c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;
g-bis) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati per intero come servizi di insegnamento, ai sensi del punto B.1), in una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
C) Altri titoli
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti punti 1.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca, sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni master universitario o corso di perfezionamento di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

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