
Nell'anno scolastico che sta per concludersi, l'inserimento del giudizio di religione cattolica dentro il documento di valutazione - come indicato dalla CM 84/04 sul portfolio - è stato un argomento dibattuto a lungo e in varie sedi.
Un punto fermo era stato messo a metà marzo, quando l'ordinanza del Tar Lazio, ha ribadito che le sole e legittime norme vigenti in merito sono quelle contenute nel Testo Unico; ha inoltre ricordato che le precedenti ordinanze hanno validità erga omnes.
Per comodità di chi legge, ricordiamo che:
l'articolo 309 del Testo Unico di Legislazione Scolastica prescrive di compilare il giudizio di religione cattolica su nota a parte da consegnare all'alunno insieme al documento di valutazione;
già nel mese di febbraio il Tar aveva ordinato la sospensiva della CM 84 riconoscendo fondati i ricorsi presentati, in riferimento alla biografia degli alunni e al giudizio di religione cattolica. Con le note del 3 e del 9 febbraio, tuttavia, l'ambiguità delle comunicazioni ministeriali sembrava lasciare alle scuole la decisione se inserire il giudizio IRC nel documento di valutazione o comunicarlo su nota a parte;
con la successiva ordinanza di marzo, chiaramente indirizzata al Miur che aveva eluso le precedenti, il Tar Lazio è stato chiarissimo: le sue ordinanze devono essere rispettate da tutti.
Da marzo le scuole attendono dal Miur una nota informativa sulla corretta procedura da seguire, conforme all'ordinanza dei giudici.
Ma nessuna nota è stata diramata da viale Trastevere, sicché in questa fase ci sono delle scuole che, avendo compilato al termine del primo quadrimestre i documenti di valutazione in conformità alla CM 84, si chiedono che fare.
Se il Miur ha omesso di informarne le scuole, non per questo si possono ignorare i contenuti delle ordinanze stesse. Non rispettare le ordinanze di un tribunale è un atto penalmente rilevante.
Per le scuole il problema è anche come rispettare le ordinanze senza mandare al macero le schede già compilate.
Ricordiamo inoltre che, per esplicito pronunciamento del Miur, la certificazione delle competenze conseguite dagli alunni al termine della scuola primaria non è obbligatoria.
Il secondo aspetto sul quale l'ordinanza del Tar ha dettato la sospensiva riguarda la biografia degli alunni.
All'atto della pubblicazione della CM 84, infatti, il Miur non aveva ancora emanato il Regolamento che il Garante per la Privacy aveva richiesto nell'estate del 2005 a seguito di esposti inoltrati da diversi genitori.
Nel corso dell'anno scolastico, la data ultima fissata per l'adozione è stata più volte procrastinata: attualmente è stabilita per il 31 luglio 2006. Il Miur dovrà adottare il Regolamento, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante; le singole scuole dovranno poi deliberare l'assunzione dello stesso documento senza apportare modifica alcuna.
Il Garante si è già pronunciato favorevolmente sullo schema di regolamento presentato dal Miur, i cui contenuti non ci sono noti, se non per quel che ne ha sinteticamente diffuso un comunicato della stessa autorità di garanzia nelle settimane scorse. Nel regolamento sarebbero elencate, tra altro, le specifiche finalità per le quali è possibile la raccolta dei dati sensibili, i tipi di dati, le operazioni che si possono eseguire con quei dati e il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata degli studenti. "Quadro al quale si collegano - recita il comunicato del Garante - tutele più specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il Portfolio".
Va da sé che auspichiamo che l'adozione del Regolamento non avvenga in questa fase finale di anno scolastico e/o di scrutinio, ma che l'intera materia possa essere affrontata nelle scuole con serenità e chiarezza nel prossimo anno scolastico.
Roma, 29 maggio 2006