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Personale ATA. Chiarimenti per l’attuazione dell’art. 7

Riunito il “tavolo di confronto” sindacati - Miur previsto dall’Accordo nazionale.

01/06/2006
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Nei giorni 29, 30 e 31 Maggio si sono svolte le riunioni del “tavolo di confronto” 5 tra il Miur e i sindacati della scuola per l’applicazione dell’Accordo nazionale del 10 maggio 2006 sull’art. 7 del CCNL 2004 2005.
Nelle riunioni del tavolo sono stati affrontate le problematiche inerenti le questioni procedurali e interpretative dell’Accordo del 10 maggio emerse in questa fase di avvio della procedura di presentazione delle domande da parte degli aspiranti. Nel confronto sono stati approfondite tutte le problematiche segnalate dall’Amministrazione periferica e dalle scuole. I chiarimenti decisi dal tavolo in merito alle problemi segnalati sono stati ripresi nella nota prot. n. 727, del 31 maggio 2006, inviata ai Direttori Regionali della quali riportiamo, in sintesi, i punti più importanti.

La procedura di gestione delle domande
Non è prevista l’istituzione di commissioni specifiche per la valutazione dei titoli da parte delle scuole che devono provvedere soltanto all’acquisizione dei titoli autocertificati dal personale al sistema informativo. Il CSA pubblicherà la graduatoria.
Il personale avente titolo alla domanda
Tra il personale avente titolo a presentare domanda va ricompreso anche quello:
- collocato in part-time a cui il beneficio economico sarà corrisposto in proporzione alla quota oraria di lavoro;
- dichiarato inidoneo purché l’inidoneità certificata non sia d’impedimento allo svolgimento delle mansioni richieste dall’art.7.
Non può presentare, invece, la domanda il personale:
- già collocato a riposo;
- che abbia già presentato domanda di pensionamento dal 1 settembre 2006;
- che già fruisca di trattamento di pensione più part-time o che abbia chiesto di fruirne dal 1 Settembre 2006.

La valutazione del servizio
E’ stato chiarito che il servizio di ruolo e non di ruolo è valutato in rapporto all’anno scolastico se si sono superati i 6 mesi o i 180 giorni. Il servizio prestato in periodi diversi dello stesso anno scolastico si somma e si valuta se si sono superati i sei mesi.
Sono valutabili:
- tutti i periodi di effettivo servizio, compresi i periodi di assenza validi a sensi delle disposizioni vigenti e contrattuali;
- il servizio svolto dal personale ATA ex enti locali svolto prima del passaggio allo Stato purchè svolto in scuole statali e in profili professionali corrispondenti secondo l’accordo del 20/7/2000;
- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il collocamento fuori ruolo ai sensi del CCNL 4/8/95 in mansioni parziali o in altro profilo.
Viene confermato che il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo a tempo determinato è considerato servizio prestato in altro profilo professionale e quindi valutabile secondo il punto 2 della tabella (punti 1 ogni anno scolastico o frazione superiore a sei mesi).

I crediti professionali
Si ribadisce che la valutazione dei titoli relativi agli incarichi specifici (punti 9 e 10 della tabella) va fatta senza tenere conto del periodo di durata. Il punteggio va attribuito purché gli incarichi siano formalmente attribuiti entro il 31.12.2005.
Viene precisato che si valutano indistintamente le attività di formazione e aggiornamento:
· promosse e/o autorizzata dall’Amministrazione, dalle scuole, da Enti accreditati o riconosciuti, dalla CRI, dalle A.S.L. e dai Vigili del Fuoco.
· svolte dal personale ATA ex dipendente degli enti locali prima del 1/1/2000 promosse dagli Enti Locali o dalla scuola ove prestavano servizio.

La nota del Miur non esaurisce tutte le richieste d’informazione che ci sono pervenuti da parte di centinaia di lavoratori e da parte delle scuole sulla procedura e sui contenuti dell’Accordo sull’art. 7.

Al fine di facilitare l’informazione su tutti gli aspetti dell’Accordo abbiamo predisposto uno speciale Art. 7 contenente le notizie più importanti e raccolto le domande più ricorrenti in una serie di FAQ.

Roma, 1 giugno 2006

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