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Pensionamento docenti e Ata: emanati decreto e circolare. La domanda entro il 26 gennaio

Il Ministero ha emanato i provvedimenti che fissano la scadenza delle domande al 26 gennaio 2009. Si sta predisponendo la Direttiva per l'applicazione della legge 133/2008.

21/01/2009
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In un incontro convocato per le vie brevi al Ministero svoltosi in mattinata sono state consegnate ai Sindacati il D.M. n. 2 e la C.M. n. 3 del 9 gennaio 2009 sui pensionamenti del personale della scuola.

Viene confermata la data del 26 gennaio 2009 come termine di scadenza delle domande, secondo quanto da noi già comunicato.

Nella Circolare si ricorda innanzitutto che i “requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del 2009”. E si ricorda inoltre che gli interessati possono presentare domanda “per collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 26 gennaio 2009 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2009…..
Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza .

Resta anche confermato il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).

Nei provvedimenti non viene richiamato il comma 5 dell’articolo 509 del D.L.vo 297/94 (che prevedeva la possibilità per i sessantacinquenni con 40 anni di servizio di poter permanere ancora per due anni) per cui possono avanzare domanda di trattenimento in servizio dopo il compimento di 65 anni di età solo coloro i quali non abbiano maturato il contributo minimo di 20 anni o massimo di 40 anni di servizio.

Tutto ciò in conseguenza dell’applicazione della negativa Legge 133/2008 articolo 72 che taglia gli organici, crea disordine nella scuola, nega diritti.

Riteniamo, peraltro, che sia di dubbia correttezza e legittimità la misura che non prevede la possibilità di trattenimento in servizio, ai sensi del comma 5 art. 509 del D.L.vo 297/94, del personale che abbia compiuto i 65 anni di età e maturato 40 anni di contribuzione in assenza della Direttiva ministeriale.

Siamo stati, infatti, informati che l’Amministrazione sta predisponendo la Direttiva che, previa approvazione della Corte dei Conti, detterà i criteri sulla base dei quali saranno disposti i pensionamenti coatti per il personale che avrà maturato 40 anni di contribuzione, secondo il dettato della solita Legge 133/2008 articolo 72 comma 11. L’orientamento dell’Amministrazione è quello di disporre il pensionamento secondo il verificarsi dell’esubero nelle classi di concorso, posti o profili in ragione dei tagli che l’articolo 64 della stessa legge determinerà.

Roma, 9 gennaio 2009

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