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Ottenute le prime interpretazioni autentiche -Iniziano gli ata

svolta la riunione della sede di confronto nazionale OO. SS. MPI per l’interpretazione degli istituti contrattuali recentemente istituita

02/02/2000
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Oggetto della riunione è stata la definizione della procedura formale per l’interpretazione autentica tra le parti e l’interpretazione di una parte dei quesiti sorti in periferia sull’applicazione del CCNI al personale ATA che da tempo avevamo sollecitato al MPI.
La procedura individuata per l’interpretazione autentica riguarda la verbalizzazione delle soluzioni concordate tra le parti e la verifica successiva dell’Ufficio di Ragioneria che vaglierà l’eventuale esistenza di aggravio di spesa.

I punti interpretati sono:

  • lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale ATA che esercita la funzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività aggiuntive;

  • l’ impossibilità di attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA con rapporto part – time o in semiesonero sindacale;

  • la competenza del Responsabile amministrativo nella definizione della proposta di funzioni aggiuntive ATA da attivare nella scuola;

  • la sostituzione del Responsabile amministrativo anche nel periodo di ferie da parte dell’assistente che svolge tale funzione;

  • la conferma degli attuali istituti di sostituzione del Responsabile amministrativo per l’a.s. 99/2000 e di quelli previsti dall’art. 51 del CCNI dall’a.s. 2000/2001;

  • l’impossibilità di cumulo di più funzioni da parte di un medesimo profilo professionale.

Roma, 2 febbraio 2000


Testo

Ministero della Pubblica Istruzione

Interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999

concernente
gli articoli 50 e 51 del CIN-scuola 31 agosto 1999

L'anno 2000, il giorno , del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale

tra

la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n. 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art.9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,

premesso

che in sede di applicazione degli art.50 e 51 del contratto integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999, relativo alle attività aggiuntive del personale ATA, sono sorte perplessità interpretative,

visto

l'art.3 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999

LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE INTEPRETAZIONE AUTENTICA

  1. al personale ATA che esercita la funzione aggiuntiva nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali) nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo d'istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Inoltre il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo d'istituto per le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purché deliberate dai competenti organi.

  2. Al personale ATA con rapporto di impiego part-time, in semiesonero sindacale e a quello utilizzato presso sedi diverse dalle scuole non possono essere attribuite funzioni aggiuntive.

  3. La proposta delle funzioni aggiuntive da attivare presso l'istituzione scolastica viene formulata dal responsabile amministrativo. Il capo dell'istituto la adotta se coerente con gli obiettivi previsti nel POF.

  4. L'assistente amministrativo che assume la funzione di sostituto del responsabile amministrativo è tenuto a sostituirlo anche quando lo stesso sia assente per ferie.

  5. Nel caso, in cui nessuno abbia accettato di svolgere la funzione di sostituto del responsabile amministrativo, in caso di assenza superiore a venti giorni il responsabile amministrativo viene sostituito come segue:

  • per l'anno scolastico 1999/2000, la sostituzione avviene mediante la nomina di un supplente con le procedure previste dall'O.M. n. 59/1994 e successive ordinanze ministeriali di modifica e integrazione;

  • dall'anno scolastico 2000/2001, invece, le eventuali sostituzioni sono regolate dall'articolo 51 del C.I.N.

  1. Non è possibile cumulare in capo ad un medesimo profilo professionale più funzioni aggiuntive, tenuto conto dell'art.36 del CCNL del 26.5.1999 e del comma 3, dell'art. 50 del Contratto Integrativo Nazionale del 31.8.1999

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