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Organici scuola 2012/2013: personale educativo, inaccettabile riduzione dell’organico di diritto

Il MIUR intende cambiare i parametri di attribuzione dell’organico del personale educativo. La FLC CGIL radicalmente contraria. Messa a repentaglio la stessa funzionalità delle istituzioni educative.

19/06/2012
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Questa mattina si è tenuto il primo incontro presso il MIUR sulla definizione degli organici di diritto del personale educativo. Il MIUR, in controtendenza rispetto a quanto effettuato negli anni scorsi, intende applicare l’art. 20 del DPR 81/2009, che stabilisce ai commi 3 e 4: 

Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;

3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici e' aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.

Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica e' costituita esclusivamente da un'unita' di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.

Nei passati anni scolastici questo articolo non era mai stato applicato per l’evidente ingestibilità degli effetti sulle stesse istituzioni educative, che sarebbero impossibilitate, ad esempio, a garantire i turni notturni e festivi.

La FLC CGIL ha dichiarato la propria ferma contrarietà alla riduzione degli organici del personale educativo e ha chiesto la conferma dell’organico di diritto 2011/2012. Su questa partita la nostra organizzazione è intenzionata a dare battaglia: infatti gli effetti sarebbero molto gravi sia per il personale a tempo indeterminato che determinato.

Inoltre conosciamo bene il ruolo sociale che svolgono gli educandati e i convitti nel nostro paese: sarebbe davvero grave se si procedesse nella direzione di un fortissimo ridimensionamento di queste istituzioni educative.

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