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Nuovo regolamento di contabilità: molto MEF, poca semplificazione, poca autonomia

L'informativa MIUR. Per la FLC CGIL prevale la cultura del controllo commissariale.

06/10/2017
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Il 5 ottobre scorso presso il MIUR, come da richiesta avanzata dalla FLC CGIL nel corso dell’incontro di tavolo tecnico del 15 settembre scorso, si è svolto un incontro di informativa nel corso del quale è stata illustrata ai sindacati la bozza del nuovo regolamento di contabilità che modifica il dl 44/2001 vigente.

Presenti per l’amministrazione il capo Dipartimento delle risorse umane finanziarie e strumentali, Dott.ssa Carmela Palumbo, e il direttore generale delle Risorse umane e finanziarie, dott. Jacopo Greco.

La presentazione dell'amministrazione

L’Amministrazione ha rendicontato sul lavoro di consultazione delle scuole che ha preceduto la stesura del nuovo testo, soffermandosi sulle indicazioni presenti nelle 1200 schede ricevute e indicando i suggerimenti accolti (ampliamento dell’utilizzo della carta di credito, innalzamento della soglia minima per l’inventario dei beni, innalzamento a 10.000,00€  - fino a 39.999,99€  con delibera motivata del Consiglio di istituto - del limite per l’affidamento diretto, eliminazione dei registro dei contratti) e quelli che non è stato possibile recepire perché imposti da norme generali ( tra cui eliminazione CIG, DURC e fattura elettronica sotto una soglia minima, eliminazione del piano dei conti).

Nel merito dei singoli articoli sono stati illustrati i più significativi cambiamenti rispetto al regolamento attualmente in vigore, motivati dalla necessità di adeguare la gestione finanziaria e contabile delle scuole alle norme vigenti, come la necessità di una progressiva adesione alle disposizioni relative all’armonizzazione dei sistemi contabili e l’obbligo di utilizzo del MEPA. E’ stata inoltre sottolineata la presenza nel nuovo regolamento di un supporto del MIUR all’attività  negoziale  delle scuole attraverso la predisposizione di modelli di procedura e schemi di gara.

Sono state infine illustrate le iniziative che nel corso del corrente anno scolastico accompagneranno la presentazione alle scuole del nuovo regolamento e che prevedono la formazione rivolta ai dirigenti scolastici, DSGA e assistenti amministrativi attraverso una riedizione del programma IOCONTO, che ha già ricevuto uno specifico finanziamento, la creazione di una piattaforma riservata ai revisori dei conti che saranno supportati con un’attività formativa, finalizzata ad una interpretazione univoca delle norme, e la predisposizione di una serie di note operative che verranno inviate alle istituzioni scolastiche.

La posizione della FLC CGIL

Come FLC CGIL abbiamo osservato che la bozza del nuovo regolamento non va esattamente nella direzione della semplificazione prevista dal comma 143 della Legge 107/2015 e abbiamo  illustrato all’amministrazione una serie criticità presenti nel testo:

Bilancio di competenza e bilancio di cassa

Abbiamo espresso forti perplessità sul riferimento, presente più volte nel testo, alle modalità di competenza e di cassa: non si comprende in che modo possano essere gestite le scelte finanziarie e le scritture contabili in entrambe le modalità. Si tratta di un’ambiguità che va chiarita, eliminando qualsiasi riferimento al bilancio di cassa. L’armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche non potrà essere attuata se non tenendo conto delle specificità delle istituzioni scolastiche.

Responsabilità della gestione dei Dirigenti Scolastici. La superfluità di un richiamo

L’art. 3 appare superfluo e va eliminato perché non serve rimarcare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e dei DSGA richiamando  integralmente i commi dell’art.25 del Dlgs 165/2001. Inaccettabile e da eliminare anche il riferimento presente all’art. 24 alla valutazione dei dirigenti scolastici, quando si afferma che “Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai fini della valutazione dell’istituzione scolastica e del dirigente scolastico”. La valutazione dei dirigenti scolastici non deve essere materia presente in un atto di natura contabile.

Programma annuale (PA) o PTOF?

Anche il  riferimento al PTOF appare  del tutto superfluo e va eliminato, giacché le scuole non possono agire che in relazione al PTOF e la programmazione finanziaria direttamente e indirettamente si riferisce al PTOF. Mantenendo tale riferimento si darebbe il  via al controllo da parte  dei revisori non solo del Programma Annuale ma anche della coerenza delle spese con il PTOF, compito che non è di loro competenza e che aprirebbe immaginabili conflitti, tenuto conto che  il PTOF costituisce solo una parte delle motivazioni delle spese delle scuole.

Esercizio provvisorio. Nomina immediata del commissario in caso di non approvazione del PA

Il testo prevede che il dirigente scolastico nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, prevista per l’approvazione del programma annuale, debba comunicare all’USR l’avvio della gestione provvisoria e che entro i 10 giorni successivi venga nominato dall’USR un commissario ad acta. È una misura che fa trasparire una cultura punitiva e commissariale. La nomina immediata del commissario sarebbe giustificata  se alle scuole fossero dati tempi distesi per la programmazione e se tutte risorse  si conoscessero dall’inizio dell’anno scolastico. Riteniamo che sia necessario dilatare l’esercizio provvisorio fino alla fine del mese di febbraio.

Si ritiene che inoltre che nel programma annuale e nel Conto consuntivo vadano allegate le risultanze delle somme lavorate tramite cedolino unico, al fine di assicurare la necessaria trasparenza al loro utilizzo, considerata a rilevanza di tali importi.

Nel testo è previsto che la pubblicazione avvenga, oltre che sul sito web della scuola, anche sul Portale unico dei dati della scuola. Registriamo che  anche nel Regolamento di contabilità si dà per scontato che le scuole debbano utilizzare il sito web per compiti istituzionali ma continua a non esserci nessuna norma che ne regoli l’utilizzo e che stanzi appositi finanziamenti per la sua gestione.

Altre scadenze

Per la verifica del programma annuale viene mantenuta la data del 30 giugno che sarebbe stato bene invece indicare nell’intervallo fra il 30 giugno e il 30 settembre.

Anche per il Conto Consuntivo, in coerenza con quanto richiesto per l’esercizio provvisorio, abbiamo sottolineato la necessità di spostare in avanti i tempi di approvazione.

La riscossione delle entrate ogni 15 giorni sul cc postale diventa  un adempimento troppo complesso per le scuole che non gestiscono somme ingenti nel cc postale. In alternativa si potrebbe prevedere un limite di somme in giacenza (es. non superiori a 2000 euro).

Affidamento dei servizi di cassa

L’adozione di schemi di atti di gara  prevista all’art. 20 non deve  essere  solo una possibilità per il MIUR. E’ necessario che le scuole, che non sono enti economici, siano supportate  dall’Amministrazione e che il MIUR e il MEF adottino schemi di atti di gara  vincolanti per tutti e derogabili solo dietro assunzione di responsabilità delle singole scuole.

Manutenzione degli edifici scolastici e responsabilità dei dirigenti scolastici

La nuova formulazione dell’art. 39, che sostituisce l’art. 46 del regolamento vigente, lungi dal voler tutelare maggiormente i dirigenti scolastici come dichiarato dall’amministrazione, fa ricadere sulle scuole, anche quando non sono stati sottoscritti accordi con l’ente locale per la gestione diretta della manutenzione, l’onere di procedere  all’affidamento di lavori urgenti e indifferibili di piccola manutenzione e riparazione degli edifici nella misura strettamente necessaria a garantire  lo svolgimento delle attività didattiche.

Tale  generica indicazione, non circoscrivendo gli ambiti  di intervento e di spesa, espone i dirigenti a possibili responsabilità penali qualora, a seguito di conseguenze gravi causate da inadempienze dell’ente locale sulla manutenzione  degli edifici, venissero chiamati in causa per non essere intervenuti a fronte  della possibilità di intervento diretto  loro assegnata da questo  comma.

 La manutenzione degli edifici è posta dalla legge in capo agli enti locali  che devono assumerne totalmente la responsabilità.  I dirigenti scolastici devono poter intervenire solo se, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 23/96,  richiedono all’ente locale l’affidamento diretto della piccola manutenzione attraverso la sottoscrizione  di uno specifico atto di delega che, accanto allo stanziamento previsto,  elenchi dettagliatamente gli ambiti di intervento e i limiti di spesa.

Revisori dei conti

Riteniamo necessario porre a carico delle amministrazioni nominanti (MIUR e MEF), e non a carico delle scuole, il pagamento delle spettanze ai revisori.  Riteniamo inoltre necessario non  far coincidere l’ambito dei revisori con gli ambiti territoriali della legge 107 e ridurre il numero delle scuole da affidare a ciascun collegio, reclutando i  revisori in modo tale che non debbano fare grandi spostamenti territoriali. Riteniamo infine assolutamente necessario  che l’art. 53, comma 2, lettera g. definisca  con chiarezza  che  i compiti dei revisori  sono  limitati al  controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e che i revisori non possano interferire  nelle libere scelte della contrattazione di istituto.

Queste le principali criticità evidenziate. Ci riserviamo di presentare osservazioni più dettagliate in un documento che, come richiesto al termine dell’incontro, invieremo nei prossimi giorni al MIUR, chiedendo di accoglierle nella redazione definitiva del Regolamento  che, tenuto conto dei tempi di approvazione e di quanto previsto all’art. 57 della bozza, verrà applicato a partire dall’e.f. 2019.

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