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Nuovo accordo sull'invio all'estero

Si pubblica il documento unitario sul contratto relativo alla destinazione all'estero del personale della scuola

18/07/2001
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Si pubblica il documento unitario sul contratto relativo alla destinazione all'estero del personale della scuola

Testo documento
____________________________

Il 5 luglio u.s., l'ARAN e le OO.SS. CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS hanno siglato l'ipotesi di accordo che regola l'istituto della destinazione all'estero relativamente al personale docente e a.t.a.
L'intesa raggiunta pone fine, in modo positivo, al lungo confronto avviato, sulla materia della destinazione all'estero, con il Governo ed in particolare con il Ministro degli Esteri, nell'autunno del 1998 dalle Segreterie Nazionali con la mobilitazione di tutta la categoria.
Un confronto aperto con la vertenza contro la scelta di ricondurre la materia al dettato legislativo e contro i comportamenti fortemente contraddittori nel frattempo adottati dallo stesso Ministro (sottoscrizione di accordi contrattuali e contestuale sostegno all'iniziativa legislativa concretizzatasi nell'art.9 della legge n.147/2000), confronto proseguito poi nel 2001 con l'apertura del tavolo negoziale all'ARAN, al termine del quale è stato sottoscritto il presente accordo.
Con l'accordo si riafferma infatti che l'istituto della destinazione all'estero del personale della scuola costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.L.vo n.165/01, dalla contrattazione collettiva. E con l'accordo si definisce inoltre la ricomposizione di un quadro chiaro degli elementi costitutivi di tale istituto: individuazione dei requisiti professionali richiesti; modalità e procedure per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie. Tali modalità e procedure, attraverso la regolamentazione del cumulo dei mandati, sono state finalizzate a :
- consentire al personale interessato la possibilità di affrontare le diverse esperienze professionali presenti all'estero (corsi - scuole - lettorati - scuole europee);
- garantire effettivamente l'alternanza del personale;
- semplificare e rendere oggettivo e trasparente il percorso amministrativo di attuazione dell'istituto stesso (attuazione delle prove di accertamento linguistico; aggiornamento e costituzione delle graduatorie permanenti; pubblicazione degli atti ecc...)
Per quanto attiene all'attuazione del principio dell'alternanza del personale nelle istituzioni scolastiche all'estero, indicato dal Governo - Ministero della F. Pubblica - nell'atto di indirizzo per la contrattazione e da regolamentare nel quadro delle rigidità introdotte dal citato art. 9, l'acquisizione contrattuale coniuga positivamente le aspirazioni del personale a poter affrontare, nell'arco della carriera, diverse esperienze professionali all'estero con quelle, altrettanto pressanti , espresse dalla categoria, dell'ampliamento a tutti della possibilità di poter effettuare l'esperienza dell'insegnamento all'estero attraverso la regolamentazione del limite dei mandati. Dunque, ferma restando la durata del mandato fissata dalla legge n.147/00, art.9 (cinque anni scolastici o accademici, nove anni scolastici per le scuole europee) sarà possibile concorrere, attraverso le graduatorie permanenti, fino a tre mandati (tra un mandato e l'altro è comunque prevista la prestazione di un periodo di servizio effettivo in Italia di almeno tre anni) oppure a due mandati se uno di questi è presso le scuole europee.
Con l'accordo si è ottenuto inoltre il necessario e coerente raccordo della nuova disciplina contrattuale con quella prima prevista dall'art.5 dell'A.E. 11.12.1996 che consente, per quanto si riferisce alla predisposizione delle graduatorie permanenti, la costituzione di quelle nuove e l'effettivo aggiornamento per quelle già esistenti in riferimento ai posti funzionanti ed ai relativi
Codici funzione e, per quanto riguarda la fase di prima applicazione , al personale individuato nei commi 6 e 7 del citato art.5 di essere mantenuto in graduatoria (se in possesso dei requisiti) e di poter concorrere ancora ad un mandato se il servizio già prestato all'estero non sia superiore ai 14 anni.
Le Segreterie Nazionali infine ribadiscono il giudizio positivo sull'accordo ottenuto, come già detto, dopo una trattativa molto complessa ed in presenza di forti rigidità introdotte dalla parte pubblica che non hanno consentito di perseguire fino in fondo tutti gli obiettivi posti a tutela del personale, e in grado di dare finalmente sistematicità all'istituto della destinazione all'estero e di rispondere in modo adeguato alle attese dell'utenza e della categoria.
Per quanto attiene al personale dirigente scolastico, essendo stata costituita ai sensi del C.C.N. Quadro del 9.8.2000 la V^ autonoma area della dirigenza scolastica ed essendo in corso la definizione del relativo primo contratto collettivo nazionale che affronterà, nell'ambito della mobilità professionale, anche la regolamentazione di questo istituto, dovrebbe avviarsi nei prossimi giorni all'ARAN la trattativa finalizzata a definire, in tempi brevi, in analogia a quanto concordato per il personale docente e a.t.a., i criteri, le modalità e le procedure per le destinazioni relative al 2001/02.

Roma, 19 luglio 2001

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