Nota del MEF sulle ore eccedenti l’orario di cattedra: pagamento fino al 30 giugno
Una nota del Mef sostiene il pagamento fino al 31 agosto solo in caso di cattedre istituzionalmente costituite oltre le 18 ore settimanali. La FLC CGIL prosegue la battaglia legale contro questa interpretazione fallace del CCNL.
Il MEF ha trasmesso la nota 32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) alle Ragionerie territoriali dello Stato (e per conoscenza a MIUR e UCB) per fornire indicazioni circa l’espletamento delle attività di registrazione e pagamento in materia di contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.
In sintesi, secondo l’IGOP le ore eccedenti (previste dall’art. 30 del CCNL 2007/2009), ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le 18 ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto.
Tale interpretazione sarebbe anche maggiormente in linea con le direttrici della legge 107/2015 e con le modalità di composizione di posti e cattedre. Interpretazioni diverse, prosegue l’IGOP, appaiono suscettibili di ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale privi della necessaria copertura finanziaria e costitutivi di danno erariale.
Si tratta di un'interpretazione fallace del CCNL vigente sostenuta dal MEF ai soli fini del contenimento della spesa pubblica. Continueremo ad agire, nel rispetto del Contratto e a tutela dei diritti dei docenti interessati, portando le ragioni dei lavoratori davanti ai giudici.
Secondo il dettato contrattuale il pagamento delle ore eccedenti segue la scadenza del contratto "madre". Dunque, il pagamento degli spezzoni orari fino a 6 ore spetta fino al 31 agosto, se conferiti a personale con contratto a tempo indeterminato (in aggiunta alle 18 ore) o con contratto annuale. Solo se conferite a supplenza, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 30 giugno. In base alle norme in vigore, si tratta a tutti gli effetti di salario (a differenza di altre tipologie di ore eccedenti, es. gruppo sportivo, sostituzione colleghi assenti, ecc...), quindi, con diritto al pagamento per tutto l’anno.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Avvio dei corsi abilitanti da 30 e 60 CFU: i ritardi del Ministero rischiano di danneggiare i precari che da anni aspettano l’accesso all’abilitazione
- Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: entro il 9 maggio la pubblicazione dei bandi regionali
- Mobilitazione FLC CGIL: il MIM finalmente ipotizza passweb fuori dal 1° settembre. Contro le rivalse intervento del Ministero presso l’INPS. Prossimo incontro il 30 aprile
- Decontribuzione lavoratrici madri (“bonus mamme”): riaperte funzioni SIDI
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 16379 del 24 aprile 2024 - Indicazioni operative Elezioni CSPI 2024
- Note ministeriali Nota 6016 del 23 aprile 2024 - Indennità e compensi miglioramento offerta formativa 2024 Economie anno 2023
- Note ministeriali Nota 6000 del 23 aprile 2024 - Reclutamento e stato giuridico accompagnatori pianoforte e clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi
- Decreti ministeriali Decreto Ministeriale 621 del 22 aprile 2024 - Autorizzazione posti e modalità selezione attivazione percorsi di formazione iniziale docenti
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici