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Nomina dei supplenti, nella scuola secondaria si assume anche per assenze inferiori ai 15 giorni

Una nota del ministero conferma quanto da noi sempre sostenuto: va sempre garantito il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni.

07/10/2009
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Il Miur ha emanato la nota 14991 del 6 ottobre 2009 con la quale fornisce indicazioni alle scuole secondarie per la sostituzione dei colleghi assenti per un periodo fino a 15 giorni.

Nella nota si conferma quanto da noi sempre sostenuto rispetto all'applicazione della norma della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001 Art. 22 C. 6) che ha previsto la possibilità (non l’obbligo) per le scuole secondarie di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni.

Nella nota viene ribadito che nel caso non vi siano risorse interne (ore a disposizione, personale interno che abbia fornito la disponibilità per le supplenze) per procedere regolarmente alle sostituzioni si deve comunque nominare un supplente anche per assenze fino a 15 giorni.

Il chiarimento si è reso necessario per rispondere alle gravi difficoltà delle scuole secondarie che, con la riconduzione delle cattedre a 18 ore, hanno visto notevolmente ridursi le disponibilità interne.

Questa difficoltà era stata segnalata, nei giorni scorsi, anche dai Dirigenti scolastici della FLC Cgil nell'articolato documento sugli effetti dei tagli del Governo alla scuola pubblica.

Continua l’impegno della FLC Cgil per fare uscire le scuole dall’emergenza finanziaria e per ottenere lo spostamento degli stipendi dei supplenti temporanei a carico del Tesoro.

Come conferma anche questa nota, si tratta di spese obbligatorie per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni. Pertanto non possono gravare sui bilanci delle scuole.
Lo stesso principio vale per tutte quelle spese obbligatorie, come ad esempio l’attività alternative alla religione e le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

Roma, 7 ottobre 2009

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