Libri di testo: dal 2014/2015 parte la digitalizzazione
Il MIUR non chiarisce come garantire a tutti la fruibilità di questa innovazione. Per la FLC è necessario prevedere misure e risorse ad hoc per garantire questo diritto.
Dopo qualche giorno di attesa è stato pubblicato il DM 209/2013 che introduce la digitalizzazione dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2014/2015. In realtà tale disposizione era stata introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, la cosiddetta Agenda digitale per l'istruzione che tra l’altro ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale, di gelminiana memoria, a partire dal 1° settembre 2013.
Al decreto ministeriale è allegato un documento tecnico che definisce in maniera minuziosa le caratteristiche dei dovranno avere i futuri libri di testo.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali di questo provvedimento:
- Tempististica: si parte dal 2014/2015. I collegi docenti effettueranno le nuove adozioni dei libri nella versione digitale o mista per le classi prima e quarta della scuola primaria, per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e per la prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado. Solo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 per la prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado, il collegio dei docenti potrà eventualmente confermare le adozioni dei testi già in uso
- Costi: per la scuola secondaria di primo e secondo grado nel caso in cui l'intera dotazione libraria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale i tetti di spesa sono ridotti del 30% e in tutti gli altri casi, i tetti di spesa sono ridotti del 20%. Eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%
- Monitoraggio: l’agenzia INDIRE attiverà puntuali e continue azioni di monitoraggio e documentazione dell'andamento delle adozioni dei libri in versione mista e digitale sia delle proposte di integrazione tra supporti tecnologici destinati agli studenti (tablet, pc/portatili etc..), soluzioni di connettività (fibra, satellite, wifi ecc.) e libri di testo e contenuti digitali.
Tipologie dei libri di testo
Il libro di testo in versione mista contiene:
- una parte "testuale-narrativa, descrittiva-esplicativa", in formato cartaceo o digitale, che contiene i fondamenti della singola disciplina (leggi, definizioni, fatti, processi, ecc.);
- una parte di contenuti digitali integrativi.
Il libro di testo in versione digitale è composto da:
- una parte "testuale-narrativa, descrittiva-esplicativa", articolata e strutturata in genere in capitoli, paragrafi
- una serie di altri contenuti quali esercizi, dimostrazioni, schemi, immagini, documenti collegati al testo. Tutto in formato digitale.
Il punto centrale del decreto, a nostro avviso, è costituito dall’art. 7 dove si afferma che “si provvederà con successivo atto di natura non regolamentare a definire le modalità attraverso le quali le scuole potranno assicurare alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 3-bis e la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 3-ter dell'articolo 11 sopra citato.”
Quest’articolo rimanda a successivi provvedimenti quello che a nostro parere è il problema centrale: come rendere fruibile a tutti i contenuti digitali del libro di testo. Il provvedimento dà per scontato che tutti possiedano un computer e/o un tablet e magari la connessione ad internet. Ma un’indagine ISTAT di un paio di anni fa ci informa che solo il 58% delle famiglie italiane possiede un personal computer e all’incirca il 54% ha accesso ad internet; tali quote crescono decisamente in presenza di minorenni in famiglia.
E’ quindi evidente che la digitalizzazione dei libri di testo può avere come effetto l’esclusione di una parte di popolazione scolastica il che significherebbe minare lo stesso diritto costituzionale all’istruzione ed è quindi improponibile. Né, lo ribadiamo, si può pensare di scaricare sulle scuole questo peso.
Occorrono quindi misure ad hoc e risorse specifiche per supportare questa innovazione e per garantire a tutti e a tutte le medesime possibilità. Ma il Decreto 179/2012 non ne prevede. Non possiamo permettere che l’innovazione tecnologica si affermi come altare a cui sacrificare diritti fondamentali, invece che, come occasione di sviluppo e miglioramento,.
L’Amministrazione assicuri le condizioni per coniugare diritti e innovazioni tecnologiche. Ci aspettiamo, in tempi rapidissimi, provvedimenti atti a garantirlo.
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