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Legge di stabilità. Scuola: ancora una stretta alla funzionalità del sistema pubblico

Interventi sui distacchi per l'autonomia, sulle reggenze d'ufficio per dirigenti scolastici e DSGA, sull'utilizzo degli insegnati tecnico pratici su posti di assistente tecnico.

17/11/2011
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La legge di stabilità per il 2012 (ex Finanziaria) ha completato il suo iter parlamentare: il 12 novembre 2011 è stata approvata definitivamente dal Parlamento ed il 14 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 supplemento ordinario n. 234.

Ancora una volta con una legge finanziaria si interviene pesantemente sui settori della Conoscenza e su tutto il pubblico impiego.

Per capire meglio la portata degli interventi previsti dalla legge di stabilità, bisogna tener presente che essi confermano i pesanti provvedimenti già adottati dalle precedenti manovre finanziarie (Legge 122/2010, Legge 111/2011 e Legge 148/2011) ed aggiungono ad essi ulteriori restringimenti e tagli.

Per il MIUR gli interventi previsti sono contenuti nei commi dal 67 all'83 dell'articolo 4, negli articoli 11 e 33.

Qui di seguito riportiamo un approfondimento sulla scuola pubblica statale.

Scuola pubblica statale

Riduzione distacchi autonomia. Il comma 68, intervenendo sulla legge 448/1998 articolo 26 comma 8 e riduce da 500 a 300 il numero dei dirigenti scolastici e dei docenti di cui l'Amministrazione si avvale per i compiti connessi con l'autonomia scolastica. Quei 500 utilizzati, dei quali 200 dovranno tornare a scuola, hanno garantito in questi anni il regolare funzionamento di tanti uffici dell'Amministrazione centrale e periferica grazie alle loro specifiche esperienze e competenze. Il ritorno a scuola dei docenti toglierà ulteriori posti ai docenti precari.

Reggenze d'ufficio per dirigenti scolastici e DSGA. Il comma 69 incrementa i parametri appena fissati dalla manovra finanziaria di luglio (comma 5 dell'articolo 19 della legge 111 del 15 luglio 2011) e stabilisce che non potranno essere assegnati dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore a 600 ridotto a 400 per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Visto che il comma 5 dell'art. 19 della legge 111/2011 riguardava solo i dirigenti scolastici, il comma 70 dell'art. 4 della legge di stabilità pensa anche ai direttori dei servizi generali ed amministrativi. Aggiunge all'art. 19 il comma 5 bis il quale prevede che a decorrere dall'a.s. 2012-2013 alle istituzioni con numero di alunni inferiore a 600 o 400 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA; con decreto del Direttore generale dell'USR competente il posto sarà assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, tra quelle alle quali si applica il comma 5. Viene introdotta la reggenza d'ufficio, che riguarda solo le figure dirigenziali, anche per i DSGA in analogia con i segretari comunali ai quali sono affidati diversi piccoli comuni e nell'ottica sbagliata, introdotta dal DLgs.150/2009, che le scuole non sono altro che uffici! Per addolcire la pillola della/e reggenza/e d'ufficio il comma 7° prevede che al personale DSGA che ricopra detti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa entro il limite massimo del 10% dei risparmi ottenuti con le misure previste dal comma 5 bis.

Utilizzo insegnanti tecnico pratici su posti di assistente tecnico. Il comma 81 stabilisce che negli istituti di scuola secondaria superiore dove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero deve essere accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico: i docenti vengono trasformati in assistenti tecnici perché la "riforma" della scuola superiore ha cancellato le ore di laboratorio con la conseguenza dell'esubero degli insegnati tecnico-pratici costretti a diventare assistenti tecnici. I posti accantonati sono allo stato attuale 2500. Un fatto vergognoso che porta al licenziamento di altrettanti precari.

Fondo per la valorizzazione del sistema formativo. Il comma 82 introduce la creazione, dal 2012, del "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica": il "fondone" deve trovare alimentazione dalle economie di spesa previste nei commi 78-70 e 73-81 e dovrà essere destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Solo una minima parte dei tagli quindi potrà ritornare ai settori oggetto di tagli. Sono previsti 64,8 mln € per il 2012, 168,4 per il 2013 e 126,7 a decorrere dal 2014.

Utilizzo economie a favore del personale della scuola. Il comma 83 aggiunge una frase all'art. 8 comma 14 della legge 122/2010 e stabilisce che al settore scolastico possono essere destinate "risorse da individuare a seguito di apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica". I tagli sono immediati, le eventuali scarse risorse sono da individuare, rinviano a successivi provvedimenti attuativi e non devono costituire nuovi o maggiori oneri per lo Stato!

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