Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori, anche per quelli precari
La Direzione generale del bilancio non apre ancora il confronto con i sindacati ed insiste in un'interpretazione della norma con decorrenza retroattiva.
Abbiamo già riferito che tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 c’è quella riguardante il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale che non le ha potuto fruire.
Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.
La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.
Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di questi contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto abbiamo proposto che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.
Secondo noi nessun problema di interpretazione della norma si pone per questo anno scolastico: tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.
Nonostante questo ed in attesa che si apra il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.
Le scuole hanno bisogno di note chiare e rispettose dei diritti dei lavoratori non di pronunciamenti inutili e fuorvianti. Per questo siamo intervenuti presso il MIUR insieme agli altri sindacati e insisteremo per impedire ogni violazione dei diritti dei precari.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Contratti ATA Agenda Sud e PNRR. Fracassi: necessario provvedimento MIM per proroga già dal 16 aprile
- Contratti collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: niente proroga immediata ma solo una proroga differita
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Tavolo di conciliazione: nessuna proroga per collaboratori scolastici PNRR. Il ministro Valditara ha smentito sé stesso
- Aggiornamento GPS: parere negativo del CSPI in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifica
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Disegni di legge Disegno di Legge 924bis del 18 aprile 2024 - Valutazione del comportamento degli studenti
- Note ministeriali Nota 5758 del 17 aprile 2024 – Segnalazione illeciti disciplinari dipendenti AFAM
- Note ministeriali Nota 2845 del 16 aprile 2024 - Proroga contratti a tempo determinato collaboratori scolastici
- Note ministeriali Nota 6859 del 9 aprile 2024 - Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici