Lavoratori fragili della scuola dopo il 1° aprile 2022
La fine dello stato di emergenza elimina le previgenti tutele per il personale più a rischio-contagio. Un ritorno alla normalità che andrebbe inserito nel contesto “particolare” degli ambienti scolastici. Dal Ministero nessun chiarimento. La nostra scheda per una lettura coordinata delle fonti.
Lo stato di emergenza nazionale, non più prorogato dopo il 31 marzo 2022 pur in presenza di un preoccupante aumento dei contagi, ha di fatto decretato anche la fine delle misure di tutela straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori riconosciuti in situazione di maggior fragilità.
Ci riferiamo in particolar modo ai soggetti più a rischio, già individuati nel DL 18/2020 art.2 c.2 (cd. Cura Italia), ovvero coloro che si trovano in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché certificati disabili con gravità, per i quali si erano mantenute specifiche garanzie come il diritto alla prestazione in modalità agile e, qualora non possibile, l'assenza non computabile nel periodo massimo contrattuale previsto per la malattia.
La decadenza di queste disposizioni sancita con il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022, assume contorni gravosi per chi la sta vivendo ed è condivisa in tutte le categorie, ma sentita in modo particolare tra il personale della scuola in virtù delle condizioni ambientali, di sovraffollamento nelle quali docenti e ATA operano e si espongono quotidianamente, non meno che per il contatto prossimo con gli alunni/e che hanno scarsa copertura vaccinale.
La CGIL e alle altre confederazioni hanno presentato al Ministro della Salute e a quello del Lavoro e delle Politiche sociali la richiesta del prolungamento dei diritti di tutela previgenti, “per non abbassare la guardia sui pericoli di diffusione del virus” a partire da coloro che ne hanno maggior necessità.
Di certo, è deplorevole il ritardo del Ministero dell'Istruzione nel chiarire questioni che impattano in modo così forte sulle responsabilità gestionali, quando in campo c'è l'interesse primario di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone.
Nell'attesa di una nota operativa, riteniamo possa essere utile fornire una scheda con la lettura coordinata delle norme vigenti, per individuare quanto rimane delle garanzie ancora esigibili dal personale in questione e orientare i provvedimenti che ne derivano nel contesto della sorveglianza sanitaria eccezionale ancora in essere.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Esiti prove scritte concorsi PNRR: alla primaria e infanzia hanno superato la prova l’80,13% dei presenti, alla secondaria nei primi 4 turni l’87,17% dei presenti
- Certificazione informatica personale ATA: a breve una direttiva da parte di Accredia
- Firmato il CCNL 2019-2021 Area “Istruzione e Ricerca”
- “chiedilo a effellecì”: i nuovi percorsi abilitanti, tutto quello che c’è da sapere. Venerdì 15 marzo alle ore 14.30 [VIDEO]
- Istruzione e ricerca, firmato il CCNL 2019-2021 dell’area dirigenza: soddisfazione di CGIL e FLC
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 8259 del 14 marzo 2024 - Proroga predisposizione ed approvazione conto consuntivo 2023
- Note ministeriali Nota 3956 del 14 marzo 2024 - Mobilità personale docente e tecnico-amministrativo 2024-25 - Reclutamento e posti disponibili personale amministrativo
- Note ministeriali Nota 3744 dell’11 marzo 2024 - Indennità e compensi miglioramento offerta formativa 2024
- Note ministeriali Nota 1579 del 5 marzo 2024 - Incarichi temporanei ATA td PNRR Agenda Sud - Ulteriori indicazioni
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici