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La Vertenza nazionale sul lavoro ATA: gli accordi sull’art. 7 e sull’art. 48

Le domande per l'articolo 7 decorrono dal 19 maggio al 7 giugno

19/05/2006
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Dopo una lunga trattativa con il Miur, durata oltre due mesi, il 10 maggio 2006, sono stati sottoscritti due accordi che conseguono importanti risultati sulla valorizzazione professionale dei lavoratori ATA”.

Si chiude, così, il complesso confronto con il Miur, avviato il 2 marzo 2006, per definire l’Accordo sulle modalità di attuazione dell’art. 7 del CCNL 2004 – 2005 e la realizzazione dell’accordo integrativo sulla mobilità alle aree superiori prevista dall’art. 48 del CCNL 2002- 2005.

La sottoscrizione dei due accordi, conseguita con molto ritardo, conclude positivamente una prima fase sindacale che realizza due delle rivendicazioni più importanti della piattaforma della “ Vertenza nazionale” sostenuta dalla FLC Cgil e dagli altri sindacati scuola:

  • l’avvio del sistema di mobilità professionale alle aree superiori;

  • la realizzazione del sistema di valorizzazione professionale ed economica di tutti i lavoratori ATA.

Risultati molto importanti per valorizzare il lavoro ATA, attesi da anni dal personale, che segnano una precisa inversione di tendenza rispetto alle politiche di smantellamento e di privatizzazione dei servizi adottate fino ad ora dal Ministro Moratti.

Due primi risultati che i lavoratori ATA hanno rivendicato e per i quali si sono mobilitati in centinaia di assemblee e di iniziative di discussione indette dalla FLC Cgil culminate nella manifestazione nazionale unitaria del 1° dicembre 2005 per sostenere gli obiettivi della Vertenza Nazionale.

Una mobilitazione e una lunga pressione sindacale che ha dato i suoi primi risultati.

Adesso grazie ai due accordi si realizza finalmente un sistema integrato per la valorizzazione professionale nel quale tutti lavoratori possono esercitare, nell’arco della loro carriera, il diritto e l’opportunità di:

  • partecipare a momenti di selezione per il passaggio alle aree professionali superiori (art. 48);

  • conseguire un riconoscimento professionale con l’attribuzione di nuove mansioni e la corresponsione del conseguente beneficio economico stipendiale stabilito (art. 7).

Un punto di partenza, per il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori ATA, da cui non si torna indietro, che è un riferimento concreto per affrontare il resto dei problemi ancora irrisolti posti con la Vertenza nazionale: la questione del precariato, la revisione degli organici e dei carichi di lavoro, la riorganizzazione del decentramento amministrativo e dell’assetto dell’Amministrazione periferica.

Un sistema per la valorizzazione professionale permanente, quello dell’art. 7, che riguarda tutto il personale e che, per queste caratteristiche, costituisce un modello preciso per le richieste contrattuali del prossimo quadriennio. Richieste, che per la FLC Cgil, dovrannosviluppare ulteriormente i risultati acquisiti realizzando, sulla base delle risorse contrattuali acquisite, ilpassaggio graduale ai profili professionali superiori con il conseguente reinquadramento economico.

Riprendiamo di seguito alcune delle parti dei due accordi che per la loro importanza sono stati oggetto dello scontro con l’Amministrazione. La vera ragione per cui si è protratta la trattativa.

L’INTESA SULL'ART. 48

Le parti ancora aperte

Sull’art. 48, come è stato scritto nella premessa dell’Intesa conseguita, non è stato possibile chiudere definitivamente la trattativa. L’accordo integrativo sarà siglato entro il 30 Giugno 2006. Si è proceduto, invece, a sottoscrivere una pre - intesa tra le parti che definisce compiutamente il sistema dei passaggi alle aree superiori e rinvia ad una fase successiva la determinazione della fase transitoria dei passaggi all’Area D) e della tabella di valutazione dei titoli e dei crediti professionali.

Tutti aspetti molto complessi, che per le aspettative professionali della categoria, richiedono una riflessione più approfondita e anche una consultazione dello stesso personale interessato. La scelta di sottoscrivere una Intesa sulle parti condivise e di rinviare definizione delle parti ancora aperte ha permesso di superare i rischi sulla firma congiunta dei due accordi (art. 48 art.7) che avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi e l’impossibilità di dare attuazione all’art.7 entro il 1 Settembre 2006.

Il precariato

La FLC Cgil durante la trattativa ha posto ripetutamente la necessità di risolvere il problema esistente del rapporto tra il sistema dei passaggi di area e la grave situazione in cui versa attualmente il precariato ATA.

E’ necessario definire un sistema di passaggi che tenga conto delle giuste esigenze del personale a tempo indeterminato e contemporaneamente dia risposte alle esigenze occupazionali dei lavoratori precari .La soluzione adottata dall’Intesa sul 20% dei posti individuati come disponibili per i passaggi e la possibilità che successivamente la contrattazione integrativa modifichi tale percentuale in relazione al numero dei contratti a tempo determinato delle aree professionali interessate alle operazioni di mobilità,ai posti disponibili e vacanti,alla serie storica dei pensionamenti ci sembra una soluzione adeguata a contemperare le esigenze di tutti.

L’ACCORDO SULL'ART. 7

Le ricadute sul lavoro

Questa è una delle parti più qualificanti dell’accordo oggetto su cui c’è stata una lungadiscussione. Averla definita è molto importante: ha reso possibile la piena valorizzazione dell’istituto contrattuale eliminando tutti i rischi di una retribuzione inadeguata delle mansioni svolte ai sensi dell’art. 7. Si valorizza il ruolo della contrattazione di scuola demandandogli il compito di riequilibrare le retribuzioni di tutti rispetto al nuovo modello di organizzazione del lavoro e ai carichi di lavoro svolti da ciascuno.

In sintesi viene previsto che:

  • il personale incluso nella graduatoria provinciale definitiva degli idonei all’attribuzione del beneficio economico, all’inizio dell’anno scolastico 2006 - 2007, venga inserito dal Dsga nel piano delle attività quale titolare dello svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7, anche se non ha iniziato o terminato il percorso di formazione necessario;

  • la contrattazione di scuola sull’organizzazione del lavoro dovrà tenere conto delle nuove mansioni attribuite al personale ai sensi dell’art. 7 che conseguentemente comportano l’incompatibilità dello svolgimento, da parte dello stesso personale, di incarichi specifici;

  • nel caso che i compensi accessori attribuiti ad altro personale per lo svolgimento degli incarichi specifici risultassero superiori alla retribuzione spettante al personale che svolge le mansioni attribuite con l’art. 7, nella stessa sede di contrattazione si potrà procedere a colmare la differenza tra, la retribuzione spettante al personale che svolge le mansioni di cui all’art. 7, e l’eventuale compenso accessorio previsto per l’altro personale. Le risorse da utilizzare sono quelle destinate alla retribuzione degli incarichi specifici.

La validità permanente delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio economico.

Su questa questione si è discusso molto. E’ una delle parti di grande rilevanza dell’accordo che stabilisce le modalità di applicazione del principio di validità permanente delle graduatorie e del sistema di attribuzione dei benefici economici. Nel caso in cui si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui è stata già attribuita la posizione economica ci sarà una successiva assegnazione dello stesso numero di posizioni economiche a coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria provinciale e abbiano svolto la formazione. Chi non avesse svolto la formazione potrà partecipare alle iniziative annuali che saranno definite periodicamente.

Quindi, un sistema di valorizzazione che riguarda tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie. Un sistema che continuerà a funzionare in base alle risorse che la contrattazione riuscirà a mettere mano a mano a disposizione.

Roma, 19 maggio 2006

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