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La sentenza della Corte Costituzionale e gli anticipi

Illegittimi costituzionalmente

01/09/2005
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Quando, nel luglio scorso, la Corte Costituzionale si è espressa sui ricorsi promossi dalle regioni Emilia Romagna e Friuli contro il Decreto Legislativo 59/04, il Ministero ne ha dato notizia nei termini di un’assoluzione della Legge 53 e del relativo decreto applicativo per il primo ciclo di istruzione.

In realtà la Corte non si è espressa sulla legge, bensì sulla legittimità del decreto sotto il profilo delle competenze che sono in capo allo Stato piuttosto che alle Regioni. Non essendo le Regioni titolate a sollevare questioni circa l’eccesso di delega, se non quando da tale vizio derivi una limitazione dell’autonomia regionale, la Corte non ha “ assolto” nessuno ma ha affermato che le norme generali in tema di istruzione spettano allo Stato, rifacendosi ad una dimensione unitaria che è fondamentale per la tenuta nazionale del sistema di istruzione.
Nella stessa sentenza la Corte ha giudicato illegittimi sotto il profilo della costituzionalità diversi aspetti del decreto 59.
Presentati in alcuni casi come “ peccati veniali” o “ aspetti marginali”, essi testimoniano tuttavia l’assenza di sapere giuridico che caratterizza gran parte dell’operato dell’attuale compagine governativa e ne rendono illegittimi diversi atti. Infatti, dovrebbe essere noto che la Corte non si pronuncia su un “pochino” di illegittimità.
Uno di questi aspetti riguarda gli anticipi nella scuola dell’infanzia e nella primaria.

  • Dice la Corte che il decreto 59 lede il principio della leale collaborazione nel momento in cui non prevede la consultazione della conferenza unificata Stato-Regioni nella modulazione degli anticipi. Se cioè fissare il limite di età per l’accesso alla scuola è una funzione che per ragioni unitarie spetta allo Stato, tutta la fase di transizione prevista dal decreto comporta però il coinvolgimento del “ naturale interlocutore” dello Stato che è la Conferenza unificata Stato-Regioni e non quello contemplato dal legislatore (l’Anci) in quanto l’ente locale è privo di competenza legislativa.

  • Dice ancora la Corte che, per quanto riguarda gli anticipi sia nella scuola dell’infanzia che in quella primaria, la legittimità va ripristinata “ sostituendo alla prevista partecipazione consultiva dell’Anci quella della conferenza unificata Stato-Regioni”. Poiché parla di conferenza unificata, è chiaro che la Corte riconosce la titolarità del complesso delle autonomie territoriali che hanno in materia competenze diverse: le Regioni nella programmazione e i Comuni nell’erogazione dei servizi.

Siamo quindi di fronte ad una pronuncia di illegittimità e, pertanto, illegittimi sono da subito gli atti derivati da queste norme.
Ci sono dunque atti concreti da compiere: sentire la Conferenza, correggere il testo del decreto. Ma il governo che fa? Tace. Ignora e tace. Non risulta, infatti, che a tutt’oggi abbia mosso un passo nella direzione indicata dalla Consulta.

Il problema della mancanza di regole non riguarda solo Bankitalia ma anche il comportamento del Ministero.

Restano sul tappeto l’inadempienza e l’irresponsabilità di un Governo che si conferma incapace di sciogliere i pasticci che ha creato, che non sa interloquire, che ignora i richiami istituzionali e abbandona le scuole nella gestione delle complicazioni che i suoi grossolani provvedimenti hanno generato.

Roma, 1 settembre 2005

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