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La parte normativa del nuovo contratto Dirigenti

L’articolato dell’accordo affronta tutte le varie questioni legate al nuovo status dirigenziale, alla ridefinizione del contratto di lavoro, alle relazioni sindacali, alle tutele e garanzie.

18/10/2001
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L’articolato dell’accordo affronta tutte le varie questioni legate al nuovo status dirigenziale, alla ridefinizione del contratto di lavoro, alle relazioni sindacali, alle tutele e garanzie.

Le sintesi di seguito riportate sono relative soprattutto agli istituti che più caratterizzano il nuovo rapporto di lavoro.

Mancano pertanto riferimento ad articoli che pure investono questioni importanti, quali, ad esempio, le ferie e le festività, le assenze e i congedi per motivi di famiglia e studio, la tutela e il sostegno maternità e paternità, infortuni sul lavoro e l’estinzione del rapporto di lavoro….

Per queste si rinvia direttamente al testo del contratto

Funzione (art. 1)

Il dirigente scolastico

- assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione

- promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico,

- promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati (diritto all’apprendimento degli alunni, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa delle famiglie)

Contratto individuale (art. 13)

E’ a tempo indeterminato.

Viene stipulato in forma scritta e contiene gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il suo funzionamento (data di inizio, qualifica, trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato…).

E’ regolato dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti.

L’affidamento dell’incarico (art. 23)

l’incarico è invece a termine. Il dirigente scolastico, a differenza del preside o direttore didattico, non ha più titolarità di sede. L’incarico viene conferito attraverso un atto bilaterale che definisce e precisa natura, oggetto, programmi da realizzare e obiettivi, tempi e risorse, durata e trattamento complessivo. La durata non può essere inferiore ai due e superiore a sette anni. L’incarico può essere rinnovato.

Il conferimento viene fatto sulla base di una serie di criteri che il contratto precisa (caratteristiche e complessità delle scuole, attitudini, capacità ed esperienze, rotazione, risultati conseguiti negli incarichi precedenti).

L’incarico può consistere anche nell’utilizzo presso Uffici dell’amministrazione centrale o regionali. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l’amministrazione centrale o regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici.

Revoca dell’incarico (art. 25)

Può avvenire a seguito della soppressione del posto dirigenziale e a seguito di valutazione negativa. In quest’ultimo caso si applicano le disposizioni previste nell’articolo su verifica e valutazione (n. 27).

Mutamento incarichi e mobilità (art. 24).

Nella posizione precedente, il capo di Istituto veniva trasferito a domanda anche annualmente, in presenza di posti disponibili e in base ad una graduatoria definita sulla base di alcuni parametri (anzianità, figli a carico …). Scompare, con il passaggio alla dirigenza, l’istituto del trasferimento. La richiesta di cambiare sede e quindi incarico è ancora ovviamente possibile in presenza di sedi disponibili. L’accoglimento della richiesta rientra nei poteri discrezionali del direttore regionale.

Il mutamento di incarico può avvenire comunque ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nell’articolo sull’affidamento degli incarichi.

Viene anche stabilito che chi ha ottenuto il mutamento dell’incarico per una delle scuole richieste non può formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.

La contrattazione integrativa determinerà l’ordine e i tempi delle operazioni per l’assegnazione degli incarichi.

Incarichi aggiuntivi (art. 26)

L’amministrazione scolastica può conferire alcuni incarichi (presidenza commissioni Esami di stato o di licenza media o di concorso a cattedra, oppure direzione e/o docenza in corsi di formazione o funzioni di commissario governativo) che il dirigente scolastico non può rifiutare.

Altri incarichi conferiti in ragione del suo ufficio e comunque conferiti dall’Amministrazione, possono riguardare forme di collaborazione con altri enti (Università, regioni, enti locali..): in questi casi viene riconosciuta al dirigente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, fino al 30% della somma prevista. La restante somma confluisce nel fondo per il trattamento accessorio.

Se gli incarichi sono assunti su deliberazione degli organi collegiali di scuola per l’attuazione di iniziative con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota fino all’80%.

La valutazione. (art. 27)

Il sistema di valutazione previsto - che entra in vigore già da quest’anno scolastico, riguarda i risultati, le competenze e le prestazioni legate alle responsabilità che la norma attribuisce al dirigente scolastico.

La valutazione è annuale.

Di essa si tiene conto anche ai fini delle decisioni di affidamento di ulteriori incarichi.

I risultati vanno in ogni caso correlati alle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili e vanno considerati avendo riguardo alla specificità della scuola.

La valutazione deve tener conto di principi quali: la trasparenza, la pubblicità dei criteri e la partecipazione attiva dell’interessato nel processo valutativo. Tenderà inoltre a privilegiare contenuti concreti e non procedure burocratiche o cartacee.

Viene richiamata inoltre l’importanza dell’autovalutazione al fine di legare, anche attraverso questa pratica, la valutazione allo sviluppo professionale del dirigente. In caso di valutazione non positiva, scattano tutte le garanzie opportunamente previste.

I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigente scolastico prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento. Sono previsti, sulla base del D.L.vo 286 due organi valutatori. Quello così detto di prima istanza, nominato dal dirigente regionale e operante a livello territoriale, opera sulla base dei criteri indicati e si avvale, solo nei casi in cui si prevede una valutazione negativa, di due esperti, uno di tematiche organizzativo-gestionali, l’altro di problematiche didattico-formative.

Il valutatore di prima istanza è tenuto a prendere contatto con l’istituzione scolastica almeno una volta nel corso dell’anno per acquisire più utile e diretta conoscenza del valutando. E’ in ogni caso prevista una verifica in situazione.

La valutazione conclusiva spetta al dirigente regionale che opera sulla base dei risultati dell’organo valutatore di prima istanza.

Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, devono essere acquisite in contradditorio le deduzioni del dirigente interessato.

E’ prevista la revoca dell’incarico a seguito dell’accertamento dei risultati negativi di gestione.

Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato.

La formazione (art. 14)

Viene considerata leva strategica fondamentale e fattore decisivo di successo per il funzionamento della scuola e viene assunta dall’amministrazione "come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato". Si riconosce nell’attività formativa l’importanza dell’esperienza e si indicano anche nelle associazioni professionali i soggetti che possono realizzare iniziative di formazione. I percorsi formativi possono anche essere individuali e l’amministrazione, se riconosce la connessione degli stessi con l’attività di servizio e l’incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta.

La partecipazione ad iniziative di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.

Si prevedono anche periodi di aspettativa per motivi di studio.

Le politiche formative sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, di concertazione a livello nazionale e regionale.

Impegno di lavoro (art. 16)

Non c’è alcun riferimento ad un orario definito, potendo, il dirigente scolastico, organizzare autonomamente i tempi e i modi della propria attività.

Responsabilità civile e patrocinio legale (art. 36)

E’ attivata un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili che copra anche le spese legali. A questo fine è destinata una somma di £ 500.000 per addetto. Va prevista comunque la possibilità di aumentare massimali e area di rischi.

Dirigente scolastico in particolare posizione di stato o utilizzati presso l’Amministrazione(art. 50)

L’utilizzo dei dirigenti scolastici, a cui vengono assegnate dall’Amministrazione funzioni di collaborazione a vario titolo, avviene in base a criteri definiti. L’atto di affidamento dell’incarico riporta l’oggetto, la posizione le responsabilità, i requisiti.

Il periodo trascorso dal personale compreso nell’area V in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa utilizzazione e collocamento fuori ruolo (dirigenti scolastici in servizio presso gli IRRE), con retribuzione a carico dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico accessorio. A questo personale competono tutte le voci retributive ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato. La parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l’Amministrazione. Gli stessi ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente.

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