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L'intesa sulle funzioni aggiuntive e i supporti agli alunni in situazione di handicap

Nei giorni scorsi nell'ambito della trasmissione televisiva " Mi manda RAI 3" è stato affrontato il tema dell'assistenza agli alunni in situazione di handicap nella scuola pubblica

22/11/2001
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Il caso della Sardegna
Nei giorni scorsi nell'ambito della trasmissione televisiva " Mi manda RAI 3" è stato affrontato il tema dell'assistenza agli alunni in situazione di handicap nella scuola pubblica.
Il caso presentato all'attenzione dell'opinione pubblica è quello di una bambina frequentante una scuola elementare di un comune della provincia di Cagliari in grave situazione di handicap e bisognosa di assistenza continua perché sofferente di problemi d'incontinenza.
La bambina, come hanno denunciato i genitori durante la trasmissione, è stata lasciata abbandonata a se stessa senza l'assistenza necessaria da parte del personale collaboratore scolastico della scuola. Questo si è rifiutato di svolgere tale attività perché non adeguatamente formato. Il gravissimo episodio si è trascinato per più di due mesi tra i rimpalli burocratici dei diversi soggetti istituzionalmente competenti: il Dirigente scolastico, l'assessore comunale, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale della Sardegna, intervenuti nel dibattito che ne è seguito.
Su sollecitazione del conduttore la trasmissione si è conclusa con l'impegno di tutti, ad intervenire secondo le proprie competenze affinché sia garantita all'alunna l'assistenza specialistica in modo da risolvere definitivamente l'incresciosa situazione.
Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale ha inoltre assicurato alla scuola la possibilità di assumere altro personale collaboratore scolastico in deroga al decreto ministeriale di luglio 2001. Situazioni come questa, che si stanno rivelando piuttosto frequenti nella scuola pubblica, rendono evidenti le conseguenze negative del taglio di 20.000 posti di personale ATA e dell'abbandono in cui sono stati lasciati i servizi scolastici dal MIUR.

Alcuni punti di riferimento
Da questo caso specifico risulta evidente la necessità di rivedere e perfezionare una materia così complessa come quella dell'assistenza all'handicap e di dare risposte adeguate alle richieste d'investimento e qualificazione del settore che stiamo sostenendo come CGIL scuola.
Pertanto riepiloghiamo i riferimenti contrattuali e normativi esistenti per una corretta gestione del problema.

L'intesa sulle funzioni miste
Innanzi tutto vanno ripresi i termini dell'intesa nazionale conseguita il 12.9.2000 tra l'ANCI, l'UPI, il MIUR e le organizzazioni sindacali della scuola che tratta delle competenze tra gli enti locali e la scuola a seguito dell'avvenuto passaggio del personale ATA degli enti locali allo stato avvenuto con l'art. 8 della L. 124/99. Con questa intesa si intendeva innanzitutto confermare le disposizioni generali vigenti, in materia d'oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica previsti dal D.P.R. n°616 del 24 luglio 1974. Oneri rimasti invariati anche dopo il trasferimento del personale ATA allo Stato (L: 124/99).
L'intesa precisa e individua:
l'elenco dei servizi (funzioni miste) di competenza dell'ente locale sui quali nulla è innovato dopo il passaggio del personale ATA allo Stato quali l'assistenza specialistica agli alunni in situazione di handicap, la vigilanza per le attività di pre e post scuola , l'uso delle strutture scolastiche nei periodi d'interruzione delle attività didattiche;
* l'ambito di competenza istituzionale specifico derivante dalle disposizioni vigenti nello svolgimento dei servizi tra scuola o ente locale; d'interruzione dell'attività didattica (centri estivi);
* la possibilità di svolgimento da parte del personale della scuola, in regime di convenzione con il comune, di quei servizi di competenza dell'ente locale per quel che riguarda le mense, pre e post scuola, utilizzo delle strutture scolastiche nei periodi estivi
* l'impegno degli enti locali ad integrare le risorse della scuola attraverso un fondo specifico pari a £ 1.850.000 per unità di personale finalizzato alla retribuzione del personale impegnato nelle attività medesime;
* le modalità di svolgimento di queste attività sono definite dalla convenzione tra scuola e comune. Il dirigente scolastico procede alla stipula della convenzione dopo la contrattazione integrativa di scuola con la RSU che serve a definire la disponibilità del personale, le modalità di svolgimento, il numero di unità che è necessario retribuire in base al CCNL.
Rimane fermo il ruolo degli organi collegiali di scuola a deliberare lo svolgimento di tali attività rientranti tra le finalità del POF.

Le competenze della scuola e degli enti locali
L'art. 1 punto B), dell'intesa, stabilisce che tra i servizi oggetto dell'intesa è ricompresa l'assistenza agli alunni in situazione di handicap e nell'art. 2 viene chiarito che l'assistenza ai disabili è svolta dal personale ausiliario ( collaboratore scolastico) " nei limiti" di quanto previsto dal profilo professionale previsto dall' art. 31 Tab. A del CCNL.
Restano di competenza dell'Ente locale i compiti d'assistenza specialistica da svolgere con personale qualificato sia all'interno sia all'esterno della scuola.
Cioè, si conviene che il supporto agli alunni è svolto in maniera integrata dalla scuola e dall'ente con diverse competenze.
Il profilo professionale ed il CCNL vigente alla data dell'intesa prevedeva per il collaboratore scolastico:
* l'ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap per garantire l'accesso e l'uscita dai locali della scuola quale prestazione ordinaria che deve essere garantita da tutto il personale in servizio;
* lo svolgimento quale funzione aggiuntiva al profilo ordinario, punto 4, lettera b) dell'Allegato 6 del CCNI dell'attività d'assistenza qualificata per l'ausilio all'interno dei locali scolastici, nell'uso dei servizi igienici, nella cura dell'igiene personale.
* la funzione aggiuntiva è svolta dal personale volontariamente e a domanda sulla base di una graduatoria di scuola dietro la retribuzione di 1.200.000 lire annue.

La formazione del personale
Il personale collaboratore scolastico impegnato nelle attività connesse all'integrazione dell'handicap doveva essere supportato come previsto dallo stesso profilo professionale da interventi di formazione specifici che non sono stati mai attuati.
Il sistema dei corsi di formazione specialistica, un diritto di tutto il personale impegnato nelle funzioni aggiuntive, non è mai stato avviato dal Miur pur essendo previsto dal contratto.

I limiti del profilo professionale e del sistema delle f.a.
La applicazione pratica nelle scuole del profilo professionale del collaboratore scolastico delle funzioni aggiuntive con riferimento all'assistenza all'handicap ha mostrato limiti di funzionalità per diversi motivi:
* la mancanza assoluta di qualsiasi intervento di formazione che mettesse in condizione il personale di affrontare il delicato rapporto con i diversi gradi handicap;
* la facoltatività dello svolgimento di queste particolari funzioni aggiuntive;
* la farraginosità del sistema d'attribuzione delle funzioni aggiuntive nella scuola;
* la tendenza degli enti locali a non fornire l'intervento di carattere specialistico che invece è rimasto tra le competenze istituzionali scaricando sulla scuola tale responsabilità.

La priorità dell'handicap e dell'assistenza ai bambini nella scuola dell'infanzia nell'accordo sul biennio economico.
Con l'accordo biennale 2000/2001 sulla base dell'esperienza acquisita si è proceduto alla correzione del profilo professionale dei collaboratori scolastici apportando alcune modifiche sostanziali.
E' stata eliminato dal profilo la parte relativa alle prestazioni aggiuntive di carattere volontario.
L'assistenza all'handicap e l'ausilio materiale ai bambini nelle scuola dell'infanzia sono state collocate tra le attività di servizio che la scuola deve obbligatoriamente garantire tramite l'impiego di funzioni aggiuntive e particolari forme d'organizzazione del lavoro.

La sequenza contrattuale
La successiva sequenza contrattuale del 28 Settembre 2001 ha perfezionato l'accordo biennale chiarendo l'obbligatorietà della retribuzione delle prestazioni aggiuntive relative all'assistenza all'handicap e ai bambini nella scuola materna che in molti casi era stata negata per l'interpretazione errata del disposto contrattuale (soppressione della parola "anche"). Ha ribadito, inoltre, che il personale impegnato in queste attività deve partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento specifiche.

L'intesa sulle funzioni aggiuntive 2001/2002
L'intesa sulla distribuzione delle risorse per funzioni aggiuntive alle province, definita l'8 novembre 2001, ha ripreso al punto 3, quanto previsto dall'accordo relativo alla sequenza contrattuale ATA in materia di supporto all'handicap e assistenza ai bambini nella scuola dell'infanzia chiarendo ulteriormente che le scuole in tale situazione debbono utilizzare prioritariamente le funzioni loro assegnate per questo tipo di attività. L'intesa ha inoltre previsto, nel caso di un numero di funzioni aggiuntive insufficiente l'utilizzo del fondo d'istituto per istituire ulteriori funzioni aggiuntive in modo da garantire sempre tali attività. Cioè l'eventuale presenza di più alunni in situazione d' handicap che crei condizioni di maggiore impegno lavorativo per il personale comporta comunque l'obbligo per la scuola di soddisfare queste esigenze attribuendo un numero adeguato di funzioni aggiuntive al restante personale pagandole con le risorse del fondo della scuola. Lo stesso principio vale per garantire l'assistenza ai bambini nella materna.

Il ruolo delle RSU nelle scuole
Le RSU delle istituzioni scolastiche con presenza di alunni in situazione di handicap nell'ambito del confronto per la definizione del contratto di scuola per l'anno in corso dovranno verificare rispetto al modello d'organizzazione del lavoro ATA da contrattare:
* la congruenza del numero delle funzioni aggiuntive assegnate alla scuola rispetto alla quantità d'impegno lavorativo da assolvere nei confronti degli alunni in situazione di handicap; nelle scuola materna tale esigenza deve essere rapportata anche alla quantità di lavoro necessaria per dare l'ausilio e l'assistenza ai bambini frequentanti
* l'uso prioritario delle risorse del fondo di scuola per l'istituzioni di un numero adeguato di funzioni aggiuntive per garantire l'assistenza all'handicap e/o l'assistenza ai bambini nella scuola dell'infanzia e solo successivamente per le restanti attività previste dal contratto.
Anche il piano organizzativo dei servizi elaborato dal DSGA, cui spetta proporre l'individuazione delle funzioni aggiuntive, dovrà recepire queste priorità.

Il confronto con il MIUR
Le risorse assegnate contrattualmente per le funzioni aggiuntive e distribuite con l'ultima intesa risultano pari a 185 mldi di lire. Una somma comunque insufficiente per rispondere a tutte le esigenze di funzionalità dei servizi scolastici che la scuola dell'autonomia deve garantire con organici del personale drasticamente ridotti dall'ultimo decreto del MIUR.
Occorre invece:
* integrare con nuove risorse finalizzate lo svolgimento di queste attività così importanti per l'integrazione dell'handicap e l'assistenza ai bambini nella scuola infanzia;
* restituire alle scuole l'organico tagliato dall'ultimo decreto;
* riaprire il confronto con gli enti locali per chiarire il loro impegno concreto nell'assistenza all'handicap tramite la revisione dell'intesa nazionale sulle funzioni miste;
* avviare i corsi di formazione per il personale impegnato in queste attività specifiche e più in generale nelle funzioni aggiuntive.
Su queste problematiche, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, è stato aperto un confronto tra i sindacati della scuola e il MIUR del quale v'informeremo nei prossimi giorni.

Roma, 22 novembre 2001

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