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Iscrizioni alle scuole serali. Un utile richiamo

CM n. 87 Requisiti per l’iscrizione a classi delle sezioni a funzionamento serale istituite pressogli Istituti tecnici

12/07/2004
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In un clima di tagli e rigore per le scuole e di rapporti di lavoro sempre più irregolari per gli utenti ci sono giunte segnalazioni di problemi relativi alle iscrizioni nelle scuole serali. In particolare questi problemi riguardano il diritto ad accedere a queste scuole da parte di coloro che non hanno un lavoro dipendente regolare. Ripubblichiamo qui perciò la “vecchia” circolare n. 87 del 15 marzo 1992 che regola tuttora la questione.

Roma 12 luglio 2004

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONETECNICA

Roma 15 marzo 1992

Circolare n. 87

Prot. 1950

Oggetto: requisiti per l’iscrizione a classi delle sezioni a funzionamento serale istituite pressogli Istituti tecnici

La circolare 8 marzo 1968 n. 140, prot. N. 146515 relativa all’istituzione presso gli Istituti tecnici di sezioni con lavoratori studenti,prescrive – agli effetti dell’iscrizione a dette sezioni – che la qualità di lavoratore, nel caso di rapporto di lavoro dipendente, sia comprovata da “idonea documentazione”, stabilendo inoltre che “non è preclusiva dell’ammissione e della frequenza degli Istituti a funzionamento serale la condizione di temporanea disoccupazione”.

Questo Ministero ha sempre precisato in relazione a quesiti tendenti ad ottenere chiarimenti circa l’esatta portata concettuale da attribuirsi alle surriferite espressioni (“idonea documentazione” e “temporanea disoccupazione”) che lo “status” di lavoratore deve essere dimostrato dagli interessati attraverso l’esibizione di apposito attestato rilasciato dal datore di lavoro mentre la qualità di “lavoratore temporaneamente disoccupato” deve essere certificatadai competenti uffici provinciali.

L’esigenza certificativa ora rappresentata va tenuta ferma e si giustifica, dal resto, con le finalità istitutive delle sezioni serali in questione che presentano un’organizzazione e un funzionamento del tutto peculiare rispetto a quelle a funzionamento diurno.

Peraltro il crescente aumento della domanda sociale di istruzione da un lato e le esigenze poste da una società industriale in tema di evoluzione dei patrimoni cognitivi e professionali degli adulti dall’altro, propongono la necessità di un opportuno ampliamento degli utenti dei corsi serali. A questo fine deve considerarsi abrogato il divieto, posto dalla citata C.M. n. 140, all’iscrizione nei confronti di coloro che abbiano superato i 40 anni di età.

Devono pure essere accolte le domande di iscrizione ai corsi predetti da appartenenti a categorie, che, pur non rientrando specificatamente tra quelle indicate dalla C.M. 140 – “titolari di un rapporto di lavoro subordinato” e “titolari di un’attività di lavoro indipendente”-sono attualmente impedite ( si pensi ad es. alla rilevante categoria delle casalinghe) dal frequentare i corsi serali.

Per quanto dettosi dispone che gli istituti tecnici a funzionamento serale debbano accogliere anche domande di iscrizione avanzate da persone che sono impegnate in un’attività di carattere sostanzialmente lavorativo. Ma a tali domande deve essere allegata un’idonea documentazione comprovante lo status predetto.

Ai fini della formazione delle classi è opportuno ricordare chein base al punto 7 della C.M. n. 189 del 25 luglio 1979 l’autorizzazione al funzionamento delle classi iniziali per studenti lavoratori può essere concessa solo in presenza di almeno 20 domande di iscrizione per le quali sussiste fondato affidamento di effettiva frequenza; il funzionamento delle classi successive alla prima può invece essere consentito in presenza di almeno 10 studenti lavoratori iscritti ed effettivamente frequentanti. Si precisa che i predetti indici numerici riguardano i valori minimi per la costituzione delle classi serali, fermo restando che le ipotesi di sdoppiamento delle classi in questione vanno attuate avendo riguardo agli indici numerici fissati dalla normativa vigente (D.L. 6.9.1972 n. 594 convertito con modificazioni nella legge 1.11. 1972 n. 625 e successive circolari applicative) per le classi diurne. Infine qualora la frequenza degli studenti lavoratori scenda al di sotto dei minimi suindicati, occorre procederealle opportune graduali soppressioni dei corsi o degli indirizzi e specializzazioni meno frequentati e, ove possibile, all’abbinamento delle classi per le materie comuni, in analogia con quanto avviene per le classi diurne.

Delle istruzioni che precedono, le SS.LL. sono pregati di curarne la puntuale e tempestiva diffusione presso i dipendenti Istituti tecnici con particolare riferimento a quelli dove risultano istituite sessioni di studenti lavoratori.

IL MINISTRO

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