Inidonei, a proposito di visite di controllo
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2003, n. 386
Nei giorni scorsi abbiamo sollecitato il MIUR, ricevendo positivi riscontri, a trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali e ai CSA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 novembre 2003, n. 386 con la quale si impartiscono istruzioni alle Commissioni Mediche di Verifica per l’espletamento delle visite di controllo nei riguardi del personale docente dichiarato inidoneo. Precisiamo che la circolare non ha nulla a che vedere con quella del Miur su analogo argomento annullata dal TAR e, pertanto, non risolve i problemi derivanti da detto annullamento. La sua pubblicazione si rende invece utilissima per portare a conoscenza di tutti gli uffici periferici dell’amministrazione scolastica, e, di conseguenza, dei diretti interessati, le regole cui devono attenersi le commissioni provinciali, con evidenti riflessi sull’operato degli stesi CSA, evitando così comportamenti disomogenei sul territorio nazionale.
Nel merito, la circolare stabilisce un importante principio nella attribuzione di competenze alla Commissione di verifica rispetto alle altre commissioni operanti presso le ASL e presso le strutture ospedaliere militari (CMO). In sostanza si riafferma una corretta ripartizione degli ambiti di competenza, a partire dall’attuale titolarità delle commissioni ASL all’accertamento dell’inidoneità che comporta, quindi, che le commissioni provinciali possono verificare solo successivamente al pronunciamento della ASL, mentre le stesse commissioni provinciali non possono intervenire se il giudizio di inidoneità è stato formulato dalla CMO.
Rappresenta, invece, una significativa innovazione amministrativa il fatto che l’eventuale pronunciamento delle commissioni provinciali nel senso dell’inidoneità assoluta a qualunque mansione ha il carattere di valutazione sanitaria definitiva per il riconoscimento, in presenza dei requisiti minimi, del diritto alla pensione di inabilità prevista dalla Legge 335/95. Ciò significa che in questi casi si può accedere ad un trattamento pensionistico più vantaggioso di quello che spetterebbe per la sola inidoneità senza doversi sottoporre a nuova visita pressa la CMO, ordinariamente competente per questo tipo di accertamenti.
Per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro gli esiti della visita medica la circolare afferma in modo per noi poco convincente, che gli stessi non sarebbero direttamente impugnabili, mentre, come abbiamo sempre sostenuto, si può ricorrere al Giudice del lavoro per opporsi ai provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica in conseguenza del referto medico.
Alcuni aspetti toccati dalla circolare ci lasciano perplessi, come quello relativo alla archiviazione del procedimento di accertamento sanitario dopo la mancata presentazione al secondo avviso di convocazione. Il vero problema, a questo proposito, è rappresentato dall’orientamento dell’amministrazione a considerare la seconda assenza causa di risoluzione del rapporto di lavoro, questione che non può essere affrontata in modo unilaterale ma richiede una disciplina contrattuale.
Altro punto spinoso è quello relativo all’indicazione puntuale delle mansioni che possono essere svolte dal personale che viene confermato inidoneo. Questa indicazione è stata inserita nella modulistica dal Ministero dell’Economia su sollecitazione dei CSA finalizzandola alla “stipula del nuovo contratto di utilizzazione”. Non ne discutiamo l’utilità quanto piuttosto il fatto che sembra venire incontro alla inaccettabile pratica, diffusa in alcuni CSA, di procedere alla stipula di un nuovo contratto di utilizzazione anche quando la visita medica conferma pienamente la situazione preesistente. Anche questo aspetto, essendo di pertinenza della contrattazione, non può essere gestito unilateralmente e dovrà essere affrontato nella sede competente che ci auguriamo venga attivata con la massima urgenza.
Roma, 2 marzo 2004
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