Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per il personale docente e Ata della scuola con contratto a tempo determinato.
Per il personale docente e Ata della scuola con contratto a tempo determinato
L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ha la finalità di assegnare agli assicurati un'indennità in caso di perdita del lavoro.
L'assegnazione avviene a seguito di domanda ed in presenza di requisiti specifici che possono essere "normali" o "ridotti".
I requisiti definiti "ridotti" danno luogo ad una indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione percepita l'anno precedente.
Essi requisiti sono più frequentemente posseduti da coloro che, come i "supplenti", lavorano solo occasionalmente e che, fino al 1988 (data di emanazione della legge 160), erano esclusi dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione e dalle relative prestazioni.
I "requisiti ridotti" ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:
a) iscrizione, per almeno una settimana della vita lavorativa, all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prima degli ultimi due anni, cioè entro la prima settimana del 1999 con versamenti effettuati o dovuti (prescrizione decennale dei versamenti stessi, se non versati). Detta iscrizione soddisfa il requisito di 2 anni dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
b) prestazione di almeno 78 giorni di attività lavorativa (per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria) nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda; tenendo conto oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate anche delle festività, delle ferie dei riposi, della maternità e assimilabili purché retribuiti, coperti da contribuzione e relativi a un periodo considerato lavorativo.
c) Cessazione del rapporto (per il 2000) non avvenuta a seguito di dimissioni (L. finanziaria 1999): il diritto e la durata della prestazione sono da porre in relazione a tutti gli eventi intervenuti nell'anno solare di riferimento (messaggio INPS del 25-1-2001).
Domanda in presenza di requisiti ridotti (scadenza 31 marzo c.a.)
Pena la decadenza del diritto, la domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quelli in cui sono state totalizzate le 78 o più giornate che danno diritto all'indennità.
La domanda va indirizzata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e compilata in appositi moduli predisposti dall'Inps.
Anche in questo caso coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni nell'anno solare di riferimento non hanno titolo a presentare la domanda.
Modulistica
La modulistica è costituita da:
* il Mod. "DS 21" (la domanda vera e propria) che va sottoscritto dal lavoratore e contiene i dati anagrafici, la dichiarazione relativa alle giornate lavorate, la delega al patrocinio, la delega per la riscossione delle quote sindacali, ecc. Il modello "DS 21" non è riproducibile e deve essere utilizzato esclusivamente quello fornito direttamente dall'Inps;
* il Mod. "DL 86/88 bis" che contiene la dichiarazione del datore di lavoro ai fini della corresponsione dell'indennità (nuovo modulo);
* il Mod. 01M o "equivalente" per certificare l'anzianità assicurativa;
* il Mod. "Anf/Prest" relativo all'assegno al nucleo familiare riferito alle giornate indennizzate.
Per la fornitura e la compilazione dei modelli si consiglia di rivolgersi alle sedi locali della Cgil Scuola e del patronato Cgil Inca.
Determinazione dell'importo
Per il calcolo dell'indennità spettante sono da prendere in considerazione due elementi:
* la retribuzione media giornaliera di riferimento;
* il numero di giornate indennizzabili pari a quelle effettivamente lavorate.
Determinati questi parametri, bisognerà calcolare la percentuale (30%) sulla retribuzione e moltiplicare il risultato per il numero delle giornate indennizzabili.
In questo modo si definirà l'importo dell'indennità da corrispondere, in un'unica soluzione, entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda. La determinazione dell'importo della retribuzione media giornaliera e quella del numero delle giornate indennizzabili sono vincolate da specifiche disposizioni e riferimenti.
Risulta sempre utile verificare il possesso dei requisiti normali che danno luogo a una sufficiente copertura dei periodi di mancata retribuzione, in modo particolare per i supplenti temporanei nominati dal provveditore o dal capo d'istituto.
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