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Il diritto all’integrazione va assicurato dall’amministrazione scolastica

Sentenze che, in più parti del Paese, riconoscono il diritto alla piena integrazione scolastica degli alunni disabili, perché garantito dalla Costituzione, precisato dalla Corte Costituzionale e considerato, in quanto tale, non riconducibile alle esigenze di bilancio addotte dall’Amministrazione scolastica in difesa dei tagli.

04/03/2005
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Non si riesce più a portare il conto tante sono le sentenze che, in più parti del Paese, riconoscono il diritto alla piena integrazione scolastica degli alunni disabili, perché garantito dalla Costituzione, precisato dalla Corte Costituzionale e considerato, in quanto tale, non riconducibile alle esigenze di bilancio addotte dall’Amministrazione scolastica in difesa dei tagli.
Il MIUR risulta quindi sempre condannato nelle sentenze che noi conosciamo ed invitato a ristabilire la situazione di diritto assegnando/ aumentando le ore di sostegno agli alunni.
E’ recente ed interessante la notizia della decisione del tribunale civile di Roma che ha respinto un ricorso dell’amministrazione scolastica proposto contro un’ordinanza d’urgenza che la condannava ad assegnare di ore di sostegno.
L’amministrazione scolastica aveva sostenuto che l’integrazione non va considerata un diritto soggettivo, ma un semplice “interesse legittimo” da affrontare quindi presso il Tribunale Amministrativo ( i cui tempi sono così lunghi, come ben sanno molti insegnanti, da rendere solo per questo motivo spesso inesigili diritti che pure vengono riconosciuti ).
Il tribunale civile di Roma ha risposto rigettando questa argomentazione ed assumendo gli art 12 e 13 della L.n. 104/92 che definiscono dettagliatamente procedure e soggetti per realizzare l’integrazione mentre ha individuato per l’amministrazione una mera “discrezionalità tecnica” sulle modalità con cui garantire pienamente tale diritto, negandole “discrezionalità amministrativa”.
Per tradurla in volgare l’amministrazione scolastica (MIUR o Direttori Regionali ) non ha il potere di ridurre a discrezione le ore di sostegno assegnate.
Il tribunale ha affermato ( come molte sentenze precedenti) che il diritto è da considerare un diritto soggettivo perfetto in quanto costituzionalmente garantito e questa è la ragione per cui la titolarità ad affrontare la controversia è dei giudici ordinari in quanto si tratta di erogazione dei servizi pubblici.

L’assegnazione delle ore di sostegno, quindi, è una modalità di adempimento dell’obbligo dell’amministrazione nei confronti dell’alunno e della sua famiglia, obbligo che deriva dall’iscrizione a scuola, considerata un contratto.
Una sentenza che rappresenta un ulteriore tassello rispetto al diritto all’integrazione scolastica : l’amministrazione è tenuta a fornire il personale di sostegno per le ore richieste e necessarie all’inserimento.
L’imposizione dei tetti regionali agli organici del personale, effettuata con la legge finanziaria, non è quindi un vincolo insormontabile e, soprattutto in tempi di definizione degli organici, non può limitare il numero di ore, e la quantità di personale, necessarie alla piena integrazione.

Roma, 4 marzo 2005

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