I supplenti nominati dopo il 31 dicembre li paga la Direzione del Tesoro
I supplenti nominati dopo il 31 dicembre li paga la Direzione del Tesoro
I supplenti nominati dopo il 31 dicembre li paga la Direzione del Tesoro
Un altro dubbio risolto. I supplenti nominati dopo il 31 dicembre, su posti vacanti, li paga la Direzione del Tesoro. E' vero! non sono questi i problemi che tolgono il sonno, mai i dubbi e le perplessità su come pagare i supplenti, spesso, complicano la vita ai dirigenti ed alle segreterie. Almeno questo è stato risolto.
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ecco il testo della nota:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Roma 22 febbraio 2001
Prot. 698
Oggetto: Liquidazione delle competenze al personale assunto con contratto fino a nomina dell'avente diritto al posto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000
Si trascrive la nota del 14.2.2001 n. 54582 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'oggetto con preghiera di darne la massima diffusione.
"Alcune direzioni provinciali dei servizi vari hanno manifestato perplessità circa la sussistenza della propria competenza a liquidare la retribuzione al personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato fino a nomina dell'avente diritto, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000.
Al riguardo, si precisa che le vigenti disposizioni in materia di conferimento di supplenze, recate dall'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, in base alle quali possono essere stipulati contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche solo su posti disponibili, di diritto o di fatto, entro la data del 31 dicembre, non attribuiscono alcuna rilevanza, ai fini della stipulazione dei contratti in questione, alla circostanza che l'avente diritto al posto venga individuato dopo il 31 dicembre e che, pertanto, il contratto abbia decorrenza successiva a tale data.
Ciò premesso e considerato, altresì, che l'istituzione scolastica ben può attribuire supplenze temporanee fino alla nomina dell'avente diritto, finché non sia intervenuta l'individuazione del medesimo, si ritiene che nulla osti alla liquidazione della retribuzione da parte delle direzioni provinciali dei servizi vari, secondo la competenza ad esse attribuita dalle norme vigenti, ai titolari delle supplenze in parola, pur se aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2000.
Il Direttore Generale - dr. Michelangelo Bergamini -
Roma, 24 febbraio 2001
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