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Handicap: decreto sulla certificazione

Approdato al Senato per il parere

13/10/2005
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E’ approdato alla 7° commissione del Senato, per il previsto parere, lo schema di decreto sul "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" (in attuazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) .

Nella sessione di martedì 11 ottobre si è tenuta solo la relazione di presentazione, come si legge dallo stenografico. ( v.nota allegata)

Dopo il parere del Consiglio di Stato e l’intesa sottoscritta dalla Regioni sembrerebbe avviato ormai l’iter conclusivo del decreto.

La relazione introduttiva in Senato propone di:

accogliere la richiesta della Conferenza unificata, sostenuta anche dal Consiglio di Stato, di non limitare la certificazione alla sola integrazione scolastica;

condividere la richiesta della Conferenza unificata di eliminare il riferimento all'individuazione delle ore di assistenza ritenute necessarie in quanto di competenza degli enti locali.

Il relatore infine segnala che sul tempo della certificazione, rispetto ai 30 giorni indicati nel decreto, il Consiglio di Stato riterrebbe più conforme al riparto di competenze fra Stato e regioni la sola previsione che la conclusione degli accertamenti giunga in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.

Roma, 13 ottobre 2005


(nota)

Stenografico Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" (n. 541)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GABURRO (UDC),il quale sottolinea anzitutto che lo schema di regolamento in titolo è diretto a dare attuazione all'articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289 del 2002), che ha demandato l'individuazione degli alunni portatori di handicap alle aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, effettuati secondo modalità e criteri definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sull'atto in titolo, prosegue il relatore, è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata lo scorso 16 giugno 2005 ed è stato altresì espresso il parere favorevole del Consiglio di Stato nell'adunanza dello scorso 25 agosto.

In proposito, egli segnala che le regioni, pur esprimendo avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, hanno preliminarmente espresso perplessità sulla veste giuridica del provvedimento. Ritenendo che l'integrazione sociale degli alunni portatori di handicap sia materia di competenza concorrente, le regioni asserivano infatti che allo Stato non residuasse alcun potere regolamentare.

La Conferenza ha comunque espresso l'intesa, ricorrendo alla procedura recata all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, che consente la stipula di intese per il conseguimento di obiettivi comuni.

Sulla questione il relatore fa presente che il Consiglio di Stato ha invece ribadito, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che la definizione dei livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei diritti all'assistenza e all'integrazione sociale dei portatori di handicap è senz'altro di competenza statale (ed è pertanto legittimo il ricorso al potere regolamentare).

Entrando nel merito, l'articolo 1 ribadisce le finalità dell'atto in titolo, già recate al citato articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003, che consistono nella definizione di modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. Accogliendo il suggerimento della Conferenza unificata, rispetto al testo originario è stata espunta la precisazione che il decreto era emanato ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge-quadro per l'integrazione sociale delle persone handicappate (la n. 104 del 1992).

Si tratta a suo avviso di una scelta senz'altro opportuna, come del resto rilevato anche dal Consiglio di Stato, atteso che altrimenti le finalità dell'accertamento sarebbero state ristrette alla sola integrazione scolastica e si dovrebbero ipotizzare accertamenti diversificati per acclarare la medesima situazione di handicap a seconda del tipo di assistenza o integrazione da assicurare.

Quanto all'articolo 2, esso stabilisce che gli accertamenti collegiali disposti dalle aziende sanitarie debbano essere effettuati in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Al riguardo, il relatore segnala che il Consiglio di Stato riterrebbe più conforme al riparto di competenze fra Stato e regioni la sola previsione che la conclusione di detti accertamenti giunga in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, senza invece contemplare altro termine finale (quale quello di trenta giorni).

Detti accertamenti devono altresì essere documentati mediante apposito verbale, che dia conto delle caratteristiche della patologia (la quale deve essere di particolare gravità, stabilizzata o progressiva, nonché indicata seguendo la classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità).

Gli accertamenti collegiali sono poi propedeutici alla definizione della diagnosi funzionale dell'alunno da parte dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, nonché da operatori sociali).

Relativamente all'articolo 3, esso detta norme in materia di attivazione delle forme di sostegno, stabilendo che, conclusi i predetti accertamenti e definita la diagnosi funzionale, vengono indi redatti il profilo dinamico-funzionale nonché il piano educativo individualizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, dispone che in sede di definizione del piano educativo individualizzato, i soggetti ad essa preposti (ovvero operatori sanitari, personale insegnante curriculare e di sostegno, nonché insegnanti operatori psico-pedagogici) siano altresì tenuti ad individuare le risorse necessarie, nonché l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Rispetto alla versione sottoposta alla Conferenza unificata, su richiesta delle regioni, il relatore ricorda che è stato invece espunto il riferimento all'individuazione delle ore di assistenza ritenute necessarie. Si tratta di una scelta a suo giudizio condivisibile, tanto più che la competenza in materia di assistenza spetta agli enti locali, come del resto ribadito anche dal Consiglio di Stato nel richiamato parere sul provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuno un chiarimento in merito all'effettiva portata dei compiti residuali, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse necessarie.

Il comma 3 contempla indi accordi fra enti locali, uffici scolastici regionali nonché direzioni sanitarie regionali dirette al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, onde assicurare - fra l'altro - verifiche sistematiche con riferimento alla tematica dell'integrazione.

L'articolo 4 dispone una deroga alla procedura per l'attivazione di posti di sostegno - recata anch'essa all'articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 - che, come noto, è basata sul rapporto di un insegnante per ogni 138 alunni frequentanti gli istituti scolastici della provincia. Nello specifico, si prevede infatti la facoltà degli uffici scolastici regionali di autorizzare l'attivazione di ulteriori posti di sostegno sulla base di apposita certificazione attestante la particolare gravità dello stato di handicap.

L'articolo 5 specifica infine che la disciplina recata dall'atto in titolo si applica ad accertamenti che verranno effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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