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Graduatorie permanenti docenti, operazioni per l’a.s. 2006/07

Emanata la CM 40/06 che chiarisce le questioni relative a scioglimento riserve, scelta delle scuole per le graduatorie d’istituto e precedenze previste dalla L. 104/92.

10/05/2006
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Come avevamo annnunciato il Miur ha emanato il 9 Maggio la CM N. 40 con la quale si regolamenta la gestione delle graduatorie permanenti nell’anno intermedio di vigenza (2006/07).

Scioglimento riserve

Nella circolare si ribadiscono le date e le modalità di scioglimento della riserva per:

1)Coloro che hanno concluso i corsi di cui ai DM 100/04 e DM 21/05

2)Coloro che non avevano potuto sciogliere la riserva lo scorso 30/6/2005
Per entrambe le casistiche esiste un apposito modello da inviare o consegnare al CSA di competenza entro il 30/06/2006 in maniera da ottenere l’inserimento a pieno titolo per le operazioni di assunzione relative al 2006/07.

Cambio delle scuole ai fini delle graduatorie d’istituto

Nella circolare si chiarisce anche la possibilità, per coloro che sono inclusi in permanente, di operare sulla scelta delle 30 scuole effettuata lo scorso anno analogamente a quanto avviene per gli inclusi in III fascia delle graduatorie d’istituto.

In particolare è possibile integrare le scuole fino al massimo di 30, cambiare 3 scuole oppure cambiare la provincia di inclusione nelle graduatorie d’istituto. In ogni caso, per le scuole aggiunte o modificate si sarà inseriti in coda alle attuali graduatorie d’istituto. Sono previsti tre appositi moduli ( mod 3A , 3B , 3C ) per effettuare tale operazione entro il 5 giugno 2006 e una nota esplicativa . Le domande possono essere presentate sia in modo tradizionale che on-line connettendosi al sito del MIUR nella sezione “graduatorie permanenti on line”.

Applicazione delle precedenze previste dalla L. 104/92

La circolare chiarisce le modalità di certificazione del diritto alla precedenza nella scelta della sede a norma della L. 104/92 Art. 21 e Art. 33 commi 5 e 6. In particolare si precisa che per quanto attiene al diritto rispetto all’assistenza a familiari si applicano le stesse regole previste dal contratto integrativo sulla mobilità (Art. 7 punto V e 9) e anche le medesime modalità di certificazione. Pertanto tale precedenza è prevista solo per l’assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico (o unico in grado di farlo) al genitore in situazione di handicap. Il diritto alla precedenza potrà essere certificato utilizzando l'apposito modello A allegato alla circolare da inoltrare o consegnare al CSA entro il 30 giugno 2006.

La priorità nella scelta della sede non è una riserva e pertanto si applica solo tra coloro che hanno diritto alla nomina per la medesima tipologia di posto. Nei prossimi giorni pubblicheremo una nota esplicativa delle procedure da adottare in occasione delle nomine.

Roma, 10 maggio 2006

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