Formazione iniziale. Specializzazione sostegno: ripartito il contingente per il II ciclo 2014/2015
I bandi saranno pubblicati dai singoli Atenei. Ammessi i maestri diplomati.
Il Ministro ha firmato il 24 dicembre il Decreto Ministeriale 967/14, con il quale si definisce il contingente di posti disponibili per il II ciclo dei corsi di sostegno per il 2014/2015, sulla base delle deliberazioni dei comitati regionali di coordinamento.
Risultano autorizzati solo 5857 posti rispetto ai 6.630 definiti con il DM 312/14, poi modificato dal DM 376/14. Al Decreto è allegata la tabella di ripartizione per Ateneo e per ordine di scuola. Al momento mancano i posti per le regioni Sardegna e Valle D'aosta, per le quali sono ancora attivi i corsi 2013/2014
Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011: i corsi sono riservati ai soli docenti già abilitati, è prevista una prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale) e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 10 punti).
E' prevista un'abbreviazione del percorso per coloro che, ammessi a frequentare i corsi, siano già in possesso di specializzazione per altro ordine di scuola e per coloro che nel I ciclo risultavano in posizione utile per più corsi ed abbiano esercitato un'opzione (ammessi in soprannumero).
Sono ammessi ai corsi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione.
Nel Decreto è confermato che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, sono da considerarsi abilitati i maestri in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale (anche sperimentali purché corrispondenti) conseguiti entro il 2001/2002.
Nel Decreto è anche precisato che sono abilitati anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dal Concorso ordinario 2012.
Ricordiamo che con DM 832/14, in analogia con il II ciclo del TFA, viene autorizzata l'ammissione in soprannumero ai corsi del II ciclo, dei docenti risultati idonei, ma non in posizione utile per l'ammissione al I ciclo, e per coloro che hanno interrotto la frequenza dello stesso con riconoscimento degli eventuali crediti.
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