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Formazione iniziale. Definito il percorso per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL)

Un decreto ministeriale definisce, in regime transitorio, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei corsi CLIL presso le Università.

27/12/2011
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Con il Decreto ministeriale 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. 299 del 24 dicembre 2011), il Miur ha definito le caratteristiche e modalità di attuazione del percorso universitario finalizzato alla certificazione delle competenze relative all'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL).

Il Decreto è un ulteriore tassello del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM 249/10) e ancora una volta viene pubblicato senza alcun confronto, con le organizzazioni sindacali.

I contenuti

I corsi possono svolgersi solo presso le Università, anche se è stata inserita, su richiesta del CNPI, la previsione di una convenzione con le Istituzioni AFAM, nel caso di insegnamenti afferenti a tale settore formativo.

La loro attivazione è subordinata a specifica autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in presenza di specifici requisiti, transitoriamente, definiti dal medesimo decreto (art. 3 comma 3) e, a regime, proposti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sulla base dell’esperienza dei corsi nel frattempo attivati. La procedura per il superamento della fase transitoria è la seguente:

  • entro 12 mesi dalla costituzione dei propri organi, l’ANVUR propone al Ministro quali siano i requisiti per l’attivazione dei corsi CLIL nonché le metodologie di valutazione dei corsi stessi (art. 3 comma 4)
  • sulla base delle proposte dell’ANVUR, il Ministro emana un apposito decreto ministeriale (art. 3 comma 4)
  • entro 24 mesi dall’emanazione del predetto decreto ministeriale le università devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti pena la soppressione e conseguente disattivazione dei corsi (art. 3 comma 2 del DM 139/11)

E’ opportuno ricordare che, al momento, tutti i corsi relativi alla formazione iniziale dei docenti non possono essere istituiti con modalità a distanza (art. 1 comma 2 del DM 139/11)

L'accesso è riservato a docenti abilitati in una disciplina non linguistica, che possiedano una certificazione almeno di livello C1 del quadro comune europeo (QCER) in una lingua comunitaria.

La definizione del contingente, delle prove di selezione e dei criteri di individuazione dei docenti e dei Tutor sono demandati alle singole Università, malgrado la richiesta del CNPI di definire criteri e contingenti a livello nazionale "per evitare la proliferazione di iniziative prive di qualità e dipendenti dalle sole leggi del mercato".

Nel Decreto è anche prevista la possibilità di attivare analoghi corsi per i docenti della scuola secondaria di I grado. Pur trattandosi di una ipotesi interessante, appare come una semplice aggiunta posticcia e propagandistica. In effetti nella scuola secondaria di I grado tale insegnamento non è previsto, né sono previste specifiche risorse di organico: ancora una volta "le nozze con i fichi secchi". In più, come ha sottolineato il CNPI, il Regolamento sulla formazione iniziale non prevede l'attivazione di tali corsi per i docenti della scuola secondaria di I grado.

La nostra posizione

Ribadiamo la nostra contrarietà a questo modo di procedere per singoli segmenti e senza confronto su questioni delicate e che interessano migliaia di docenti precari e non. Continua a persistere sulla materia l’assenza di relazioni sindacali corrette.

Nel merito del provvedimento va sottolineata l'aleatorietà dei requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi e la mancanza del provvedimento necessario per l'individuazione dei tutor, che viene lasciata alla libera iniziativa dei singoli atenei.

Rimarchiamo la mancanza di volontà del Miur di investire nella formazione scaricando sui soli corsisti l'onere della stessa vista la previsione del comma 2 dell'art. 8 che esclude qualsiasi nuovo onere a carico dello Stato.

Come abbiamo già chiesto per altri provvedimenti analoghi, riteniamo indispensabile la pubblicazione, da parte del Miur, dell’elenco degli enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua straniera, in modo da evitare qualunque abuso e speculazione.

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