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Finanziaria, autonomia scolastica e graduatorie permanenti settore estero

Si è tenuta il giorno 25 settembre una riunione al MAE tra CGIL-CISL-UIL scuola SNALS e i rappresentanti della DGPCC

27/09/2002
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Si è tenuta il giorno 25 settembre una riunione al MAE tra CGIL-CISL-UIL scuola SNALS e i rappresentanti della DGPCC. La riunione era stata sollecitata dalle OO. SS. in merito alle questioni relative alle graduatorie permanenti finalizzate alla mobilità professionale del personale docente e ATA della scuola verso le istituzioni scolastiche e universitarie all’estero.

Prima di entrare nel merito degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono state affrontate due questioni di carattere generale.

1) La CGIL scuola e le altre organizzazioni sindacali hanno espresso il netto dissenso sull’ipotesi di una riduzione del 40% del contingente della scuola all’estero prefigurato nella prossima finanziaria e sostenuto dal Ministro Moratti. La logica di tagli, oltre ad essere inaccettabile dal punto di vista della motivazione, mette in discussione la stessa presenza della scuola pubblica all’estero e quindi la stessa politica di promozione culturale ribadita dallo stesso MAE.

Contro la politica dei tagli e della negazione dei diritti messa in campo dal Governo la CGIL ha proclamato lo sciopero generale.

2) La CGIL scuola e le altre organizzazioni sindacali hanno espresso un parere negativo sull’emanazione del decreto interministeriale n. 4642, concernente l’autonomia scolastica nelle istituzioni italiane all’estero, sia nel metodo, il decreto è stato emesso in assenza di informazione preventiva, sia nel merito in quanto non individua in maniera sostanziale le specificità e soprattutto non tiene in considerazione gli impegni contrattuali assunti. Sulla questione le OO.SS. unitariamente hanno chiesto un urgente incontro.

Nel merito delle graduatorie sono stati dibattuti alcuni punti relativi all’applicazione delle procedure previste dal CCNL del 14.09.2001. In particolare è stato registrato il dissenso tra le OO.SS. e il MAE su:

a) i criteri di precedenza a parità di punteggio per età anagrafica ove il MAE intende applicare il disposto di cui al DPR 487/94 e successive modificazioni che riguarda procedure per i pubblici concorsi; a parere delle OO.SS. l’applicazione di tale norma è illegittima in quanto la procedura in questione è contrattualmente definita mobilità professionale e non concorso e quindi soggetta ad una disciplina diversa; inoltre la posizione del MAE collide con i criteri utilizzati sia nelle graduatorie precedenti che con altri istituti contrattuali;

b) l’esclusione dei docenti di lingue straniere dalla graduatoria 034, non in possesso, secondo il MAE, degli esami previsti dalle vigenti tabelle di omogeneità; su tale argomento, anche a seguito della posizione assunta dal MIUR, le OO.SS. hanno ribadito il loro dissenso e ne hanno chiesto una modifica dell’interpretazione; in caso contrario sarà inevitabile il ricorso in giudizio da parte degli interessati.

Le OO.SS. e il MAE hanno, invece, concordato, in applicazione delle norme contrattuali, sui seguenti criteri:

a) permanenza nella graduatoria di appartenenza del personale attualmente in servizio a condizione che sia stato nominato per effetto delle precedenti selezioni, svoltesi in data antecedente al CCNL 11.12.1996;

b) depennamento dalla graduatoria di appartenenza del personale nominato per effetto delle graduatorie permanenti successive al CCNL 11.12.1996 e reinserimento, in occasione del primo aggiornamento, a condizione che la domanda sia presentata dopo il suo rientro; nel caso in cui tale personale sia inserito in altre graduatorie, per le quali ha acquisito l’idoneità, l’inserimento viene mantenuto e detto personale può essere destinato all’estero sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 5 del CCNL 11.12.1996, a condizione che abbia i requisiti di permanenza all’estero previsti dall’art. 9 del CCNL 14.09.2001.

Infine il MAE ha dichiarato che in data 27 settembre 2002 verrà indicato il calendario di pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive.

E’ opportuno ricordare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 dell’OM 30 novembre 2001, è possibile avverso tali graduatorie reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione delle graduatorie medesime. "La decisione dell’ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo". Alla fine di tale procedura, sempre secondo le dichiarazioni del MAE, dovrebbero iniziare le chiamate per la destinazione.

Si sottolinea, infine, che a graduatorie permanenti definitive pubblicate possono essere avanzati ricorsi giurisdizionali individuali, ossia avanti il giudice unico competente per territorio, e avviare le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione per la relativa procedibilità in giudizio del ricorso.

Roma, 27 settembre 2002

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