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Ferie dei supplenti: no alle imposizioni

La monetizzazione rimane quando è materialmente impossibile fruire delle ferie. Come affrontare le diverse situazioni.

26/10/2012
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Sulle ferie dei supplenti, per le quali il decreto legislativo 95/12 convertito in legge 135/12 prevede il divieto di monetizzazione, siamo già intervenuti in più occasioni fornendo indicazioni e "stoppando" alcuni comportamenti anomali.

Ricordiamo che fin dall'approvazione del decreto legislativo 95/12 abbiamo sostenuto la non applicabilità della norma al personale supplente temporaneo della scuola, proprio per la specificità  del contratto di supplenza che spesso impedisce di fatto la possibilità di fruire delle ferie nel corso della durata dello stesso.

Siamo anche intervenuti con un appello al Parlamento e abbiamo denunciato il tentativo di modifica unilaterale dei contratti messa in atto da alcune ragionerie provinciali.

Ora il Disegno di Legge stabilità, in discussione alla Camera, prevede in via residuale la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo di fruirne anche nei periodi di sospensione delle lezioni; ma tale norma entrerà in vigore, se sarà approvata dal Parlamento, solo dal 1/1/2013.

Pertanto fino a quella data restano valide le norme contrattuali (art. 13 e 19) che prevedono le condizioni in cui scatta il pagamento delle ferie.

Invece in alcune scuole stiamo assistendo a pressanti inviti ai supplenti affinché chiedano le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (in particolare per il ponte del 1 novembre) in pieno contrasto con quanto stabilito dal CCNL (art. 19 comma 2 ) che considera tale ipotesi non obbligatoria.

I supplenti temporanei il cui contratto si conclude o si potrebbe concludere entro dicembre 2012, possono comunque chiedere le ferie nei periodi contrattualmente previsti (i docenti 6 giorni durante le lezioni compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti con personale interno, gli ATA secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività).

Nel caso non sia possibile fruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate, alla conclusione del contratto ne va richiesto il pagamento (vedi modello allegato) in quanto la norma introdotta dal DL 95/12 non può applicarsi nei casi in cui sia stato impossibile fruire delle stesse. Anche il dipartimento della Funzione pubblica ha già indicato alcune specifiche deroghe e riteniamo che le stesse debbano essere estese ai supplenti temporanei.

Resta fermo il nostro impegno per ottenere chiarimenti da parte del MIUR sul diritto dei supplenti a tale pagamento (vedi richiesta unitaria fatta insieme alle altre organizzazioni sindacali della scuola).

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