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Esami di stato, pubblicata l'Ordinanza ministeriale con le istruzioni operative

Ammissione sempre più difficile e appesantimento della discriminazione per chi non si avvale dell'Insegnamento della religione cattolica (IRC), queste ed altre le novità sostanziali dell'Ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio sugli esami di stato.

07/05/2010
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Tre le principali novità della Ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio 2010 su Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato nella secondaria superiore:

  • per l’ammissione all’esame da quest’anno sarà necessario avere la sufficienza in tutte le discipline;

  • anche i candidati esterni già promossi in quinta dovranno sottoporsi ad un esame preliminare di ammissione;

  • la discriminazione per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica viene appesantita dal momento che l’insegnante di attività alternative, a differenza di quello di religione, non parteciperà allo scrutinio di ammissione.

La prima di queste misure porta a compimento l’appesantimento delle condizioni di ammissione previsto dal Ministro Gelmini con il DPR 22 giugno 2009, n. 122 rispetto alle norme previgenti. Si ricorderà infatti che fino a tre anni fa le norme non prevedevano il giudizio di ammissione, abolito da Berlinguer nel 1998. Fioroni lo restaurò nel 2007 prevedendo anche il requisito della media minima del sei (DM 42/2008), entrata e rimasta in vigore solo lo scorso anno. La Gelmini, a seguito di un’altra restaurazione, quella del voto in condotta, e della valutazione di questo ai fini della media con tutti possibili scompensi conseguenti, non trovò di meglio che decretare, la necessità della sufficienza in tutte le discipline anche ai fini dell’ammissione (NB: dal 1925 – Gentile – al 1998 – Berlinguer – il requisito di ammissione era stato la media del cinque!).

La seconda novità liquida invece un assurdo privilegio che godevano gli esterni già promossi alla quinta classe: essi, a differenza degli interni,non erano tenuti a sottoporsi ad alcun giudizio di ammissione. Nel restaurare l’ammissione infatti Fioroni “si era dimenticato di loro” e per due anni il legislatore non era riuscito a trovare il tempo per sanare questa “dimenticanza”, fino al decreto 25 settembre 2009 n. 134 convertito dalla legge 24 novembre 2009 n. 167.

La terza novità deriva dalla applicazione del DPR 122/2009. Anche in questo caso va ricordato che già Fioroni aveva introdotto la “supervalutazione” ai fini del credito scolastico della frequenza di religione cattolica rispetto all’alunno non avvalentesi che sceglieva o lo studio individuale o l’allontanamento dalla scuola nell’ora di religione. Aveva tuttavia attribuito il medesimo trattamento per lo studente che sceglieva l’attività alternativa. Gelmini non ha modificato la norma generale circa la valutazione ai fini del credito (anche se ha cancellato qualsiasi riferimento alla banda di oscillazione del punteggio) ma ha disposto che il docente di attività alternative anziché partecipare allo scrutinio si limiti a mandare una relazione scritta, con ciò violando, a nostro avviso, anche la “perfezione” del consiglio di classe e dello scrutinio. La stessa cosa non è stata prevista per l’insegnante di religione, del quale anzi si ribadisce la partecipazione a pieno titolo allo scrutinio.

Oltre a queste novità ve ne sono altre più marginali ma non meno significative:

  • i candidati esterni non potranno essere aggregati a commissioni per i corsi Sirio (lo scorso anno potevano essere aggregati ma dovevano comunque sostenere l’esame sul programma normale);

  • i candidati che nell’anno hanno frequentato i corsi ospedalieri saranno scrutinati dagli insegnanti della propria scuola o da quelli del corso ospedaliero a seconda che abbiano svolto la maggior parte dell’anno dall’una o dall’altra parte;

  • viene precisato che per il credito scolastico resta la ripartizione prevista dalla tabella A allegata al DM 42/2007 (Fioroni), ma comprensiva anche della valutazione del voto di condotta, mentre la nuova tabella prevista dal DM 99/2009 si applica per quest’anno solo alle terze;

  • viene previsto che le commissioni possano procedere alle correzioni della prima e della seconda prova scritta anche con l’assenza giustificata di un giorno (legittimo impedimento!) di un membro purché sia garantita la copertura di tutte le aree disciplinari da parte di almeno due commissari;

  • viene precisato che i commissari non possono assentarsi dai colloqui, mentre possono farlo i presidenti, per un giorno e per legittimo impedimento, purché nominino un sostituto;

  • i candidati provenienti dai corsi Sirio pur esonerati da alcune materie dovranno sostenere quest’anno anche la terza prova scritta;

  • per l’ottenimento della lode non basta più il massimo dei voti (senza integrazione) e l’unanimità della commissione, ma occorre anche:

    - l’otto in tutte le discipline all’atto della ammissione;

    - l’unanimità del consiglio di classe scrutinante sul credito dell’ultimo anno;

    - l’unanimità della commissione sulla valutazione di ogni singola prova

  • l’INVALSI procederà al campionamento di alcuni studenti ai fini della valutazione e le terze prove da inviare all’INVALSI saranno solo quelle di questi studenti;

  • i presidenti dovranno consegnare all’ispettore tecnico di vigilanza una scheda sui criteri per l’attribuzione della lode.

Il calendario delle operazioni è il seguente

  • 21 giugno riunione preliminare

  • 22 giugno prima prova scritta

  • 23 giugno seconda prova scritta

  • 25 giugno terza prova scritta

  • 28 giugno quarta prova scritta (solo per sezioni ad opzione internazionale)

Eventuali prove suppletive sono previste il 7 luglio (prima prova scritta) e l’ 8 luglio (seconda prova scritta).

Roma, 7 maggio 2010

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