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Emendamento OK, ma ancora insufficiente, per il concorso dei Dirigenti

la Camera di Deputati ha approvato un emendamento all’articolo 17 della Legge Finanziaria, a larghissima maggioranza (465 sì, 7 no, 2 astenuti, quindi con il concorso anche dell’opposizione), volto a snellire le procedure del corso concorso

15/12/2001
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Il 14 dicembre 2001 la Camera di Deputati ha approvato un emendamento all’articolo 17 della Legge Finanziaria, a larghissima maggioranza (465 sì, 7 no, 2 astenuti, quindi con il concorso anche dell’opposizione), volto a snellire le procedure del corso concorso per Dirigenti Scolastici.

E’ un passo avanti. Tuttavia esso non è sufficiente a corrispondere alle attese di quanti sono interessati al concorso, Docenti e Presidi Incaricati triennalisti.

La CGIL Scuola, insieme con gli altri Sindacati Confederali, ha posto come esigenza primaria la necessità di indire con la massima celerità il bando al fine di dotare di Dirigenti Scolastici titolari le Scuole, che in grandissimo numero ormai ne sono prive.

Ha, altresì, richiesto che il 50 % della riserva di posti per i Presidi Incaricati triennalisti, prevista dalla Legge, sia salvaguardato nella sua integrità, attraverso il meccanismo della compensazione fra Regioni e settori formativi. Ha anche posto l’esigenza di assicurare un percorso riservato ai Presidi con tre anni di incarico, consentendone la preposizione alle scuole già a partire dal 1 settembre 2002 tramite l’accesso al corso di formazione, da frequentare anche con esonero dal servizio, attraverso un esame-colloquio basato su esperienze professionali documentate.

Al percorso riservato ai Presidi Incaricati triennalisti debbono partecipare, anche questa è richiesta costantemente avanzata dalla CGIL Scuola e dai Sindacati Confederali, i Vicerettori e le Vicedirettrici incaricati con tre anni di incarico dei Convitti e degli Educandati femminili dello stato.

Da sottolineare ancora che è richiesta largamente sentita e condivisa quella di far partecipare al primo bando di concorso nella fase preselettiva prevista dalla Legge anche i Docenti che, oltre ad avere 7 anni di servizio, abbiano conseguito la laurea nel corso di questi sette anni, superando lo sbarramento per coloro che non abbiano i 7 anni di servizio prestati con laurea.

La CGIL Scuola su tutte queste rivendicazioni ha sviluppato un impegno costante e continuerà a svilupparlo. Su questi temi, infatti, fra i gruppi parlamentari è prevalso l’orientamento di approvare nei prossimi giorni un ordine del giorno che vincoli il Governo a farsene carico nell’applicazione operativa del bando. Stiamo, dunque, lavorando in questa direzione.

Anche perché risulta davvero inaccettabile per i Docenti e per i Presidi Incaricati, dopo anni di attese, continuare a ritardare l’emanazione del bando, che alla sua uscita deve contenere anche le caratteristiche sopra richiamate, che siano di celerità applicativa per dotare subito le scuole di Dirigenti Scolastici titolari, e di reale tutela per i diritti del personale.

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Ecco il testo dell’emendamento

Emendamento 17,150 del Governo

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

7-ter. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7-sexies. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore».

Roma, 15 dicembre 2001

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