FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3913157
Home » Scuola » Docenti » Secondo Ciclo » Tecnico meccatronico delle autoriparazioni: definiti gli standard professionali e formativi

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni: definiti gli standard professionali e formativi

Accordo in Conferenza Stato-Regioni. Importanti intrecci con il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

24/06/2014
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Il 12 giugno scorso, dopo un lungo e complesso confronto, è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni sugli standard professionali e formativi del “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” previsto dall’art. 2 della Legge 224/12. L'Accordo prevede che specifici titoli che si conseguono nell'ambito dei percorsi IeFP siano abilitanti alla specifica attività professionale, mentre altri consentono una forte riduzione (dall'80 al 90%) dei percorsi formativi.
Nell’analizzare i contenuti dell’Accordo, la FLC CGIL rileva come documenti di questo tipo, avrebbero bisogno come l’aria di un forte coinvolgimento e condivisione delle parti sociali, intese non solo come rappresentanti degli operatori del settore, ma anche di coloro che rappresentano i lavoratori della formazione e della conoscenza (istruzione, formazione professionale, università). Appare comunque veramente incredibile che il “sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative” prevista dalle leggi citate nella notizia, si riduca ad un solo incontro settoriale svolto il 28 novembre 2013!

Il contesto normativo

La norma di riferimento è la legge 122/92 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.”
La legge 224/12, modificando l’art. 3 della Legge 122/92, stabilisce che “l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;

c) gommista
La novità è rappresentata dall’introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto.

La citata legge 122/92 stabilisce che ciascuna impresa di autoriparazione deve designare un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività sopra elencate.
Il responsabile tecnico deve possedere sia requisiti personali che tecnico-professionali.
Riguardo questi ultimi il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti (Legge 122/92 art. 7 comma 2):
“a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) (…);
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”
I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b) sono definiti dalle singole regioni “previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative” (legge 224/12 art. 2)

L’accordo del 12 giugno definisce proprio le caratteristiche dei corsi in relazione all’istituzione della nuova figura del responsabile tecnico del settore meccatronico (o Tecnico meccatronico dell’autoriparazione).

I contenuti dell’Accordo e le relazioni con il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

A) Standard professionali

L’Accordo, dopo aver definito il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni quale figura in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo, individua gli standard professionali in relazione a cinque ambiti di competenza:

  1. Gestione dell’attività di autoriparazione;
  2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
  3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
  4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
  5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.

Ogni ambito è a sua volta articolato in abilità minime e conoscenze essenziali.

B) Standard formativi

a) Premessa
In premessa occorre ribadire che i percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 giugno 2014 non riguardano i soggetti che:

  • siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività di autoriparazione
  • abbiano esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività)

Questi soggetti sono già in possesso della qualificazione per Tecnico meccatronico dell’autoriparazione

b) Requisiti per l’accesso al percorso formativo
I requisiti di accesso:

  • diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema di IeFP;
  • diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di del titolo medesimo.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che dovrà essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

c) Percorsi formativi

1) Percorso standard

Durata minima dei percorsi

500 ore

Quota di tirocinio

Dal 20 al 30% del monte ore complessivo

Assenze

Massimo il 20% del monte ore complessivo

2) Percorsi ridotti

Soggetti

Percorso da seguire

Durata

In possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)

limitatamente alle competenze non possedute

100 ore

In possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)

limitatamente alle competenze non possedute

50 ore

Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora

  • non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività di autoriparazione

oppure

  • non abbiano esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività)

limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.

40 ore

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

d) Riconoscimento automatico della qualificazione di Tecnico meccatronico dell’autoriparazione
I seguenti titoli hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni":

  • Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore” indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore"
  • Diploma tecnico professionale quadriennale del sistema IeFP di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori"

e) Esame finale
Per essere ammessi agli esami i soggetti devono aver frequentato non meno dell’80% del percorso formativo.
Spetta alle singole Regioni e Province autonome definire la composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

f) Certificato finale
Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale  indispensabile per l’esercizio dell’attività di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

g) Soggetti che erogano i percorsi formativi
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Regime transitorio per le imprese del settore

L’articolo 3 della Legge 224/12, ha previsto uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge). Infatti le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse (meccanica/motoristica e elettrauto) possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data (fino al 4 gennaio 2018). Durante tale periodo transitorio i responsabili tecnici devono frequentare con esito positivo il corso professionale sopra descritto, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorsi i 5 anni, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.
Inoltre, qualora i responsabili tecnici abbiano già compiuto i cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire l’attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Infine, le imprese che alla data del 5 gennaio 2013, risultavano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook