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Mobilità scuola 2016/2017: la specificità dei docenti di sostegno nel secondo grado (DOS)

Riepiloghiamo le norme che regolano l'assegnazione della sede

12/04/2016
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Numerosi sono ancora i dubbi che permangono, anche dopo la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale 241/16  e della nota 9520/16, su cosa debbano o possano fare i docenti di ruolo titolari su sostegno nel secondo grado (DOS).

Proviamo a riepilogare le norme specifiche che li riguardano.

Il CCNI, all’art. 7 c. 2, prevede (prima della mobilità volontaria ordinaria) la possibilità per questi docenti di chiedere la conferma nella scuola di attuale servizio, a condizione che questa sia nella stessa provincia di titolarità. Sono esclusi dalla possibilità di conferma, pertanto, coloro che sono in assegnazione provvisoria in altra provincia (nota Miur 9520/16).

La domanda di conferma va presentata entro il 16 aprile 2016 (art. 3 c. 4 OM), se non già fatta, mentre quella ordinaria (volontaria) entro il 23 aprile 2016 come tutti i docenti che partecipano alla fase A della mobilità (art. 2 c.1 OM). Chi avesse intenzione di revocare la domanda di conferma già presentata lo può fare sempre entro il 23 aprile 2016.

La possibilità di conferma è legata alla disponibilità di posti di sostegno nel prossimo organico dell’autonomia (diritto + potenziamento), e riguarda certamente tutti coloro che sono stati assunti entro il 2014/2015 (in quanto aventi diritto alla mobilità di fase A con titolarità su scuola), ma anche i docenti assunti 2015/16 con le vecchie regole in fase Zero e A, visto che per legge (107/15) questi docenti hanno diritto ad avere la titolarità su scuola della provincia di nomina con le disposizioni previgenti (fase A).

Su quest’ultimo punto si registrano però indicazioni diverse date dagli ATP, mentre il Miur non ha ritenuto di dover dare chiarimenti specifici su questo punto nella nota di trasmissione dell’OM. Pertanto l’unico riferimento rimane il contratto (art. 7 comma 2 e allegato 1, fase A punto 2) che non esclude nessuno tra coloro che hanno diritto ad acquisire una titolarità su scuola.  Pertanto si consiglia, a chi è interessato, di presentare entrambe le richieste (conferma entro il 16/4 e domanda normale entro il 23/4).

Per chi presenta “solo” la domanda di conferma e non la dovesse ottenere (oppure si vedesse respinta tale domanda), si riapriranno i termini per la presentazione delle normali domande di mobilità in tempo utile per l’inserimento delle stesse prima della chiusura dell’area (analogamente ai perdenti posto): art. 7 c. 3 del CCNI e nota Miur. E’ ovvio, quindi, che chi intende presentare ora sia la domanda di conferma (cartacea) che quella normale (istanze-on-line), è opportuno che indichi nella domanda normale solo preferenze per scuole “migliori” di quella di conferma, perché il soddisfacimento della domanda volontaria su una qualsiasi delle scuole indicate annullerà la conferma.  Solo presentando (o “ripresentando”) la domanda successivamente, in assenza di conferma (si riapriranno come detto i termini per farlo), è opportuno indicare il maggior numero possibile di scuole della provincia in ordine di gradimento.

Chi presenta domanda di conferma può contestualmente presentare tutte le altre domande che vuole, purché in possesso dei titoli, quali: trasferimento su sostegno in provincia, in altra provincia, trasferimento su classe di concorso se espletato il vincolo dei 5 anni, mobilità professionale. Rispetto al trasferimento volontario in provincia, nell’allegato 1 al CCNI (ordine delle operazioni) i trasferimenti da DOS a scuola sono stati collocati in fase A, ma al punto 2 (mobilità provinciale) e non anche al punto 1 (comunale). Quindi si concorre nella mobilità provinciale anche per le scuole del comune in cui si è ottenuta la conferma.

Infine, in caso di concorrenza di più docenti alla conferma nella stessa scuola (se i posti nel prossimo organico dell'autonomia fossero in numero inferiore ai docenti attualmente in servizio che hanno chiesto la conferma) la stessa avverrà tenendo conto del punteggio per la mobilità a domanda (art. 7 c. 3 CCNI come richiamato dalla stessa nota 9520/16).

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