FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3890598
Home » Scuola » Docenti » Docenti inidonei: è rottura al Miur sull’inquadramento e trattamento economico dei docenti che hanno chiesto il passaggio nei ruoli Ata

Docenti inidonei: è rottura al Miur sull’inquadramento e trattamento economico dei docenti che hanno chiesto il passaggio nei ruoli Ata

Il Ministero intende comunque procedere nell’utilizzo del personale docente inidoneo che ha fatto domanda di passaggio nei ruoli Ata sui posti accantonati.

21/03/2012
Decrease text size Increase  text size

A seguito di diversi incontri che si sono svolti nelle ultime settimane sulla questione del passaggio nei ruoli Ata del personale docente inidoneo che ha fatto domanda volontaria (in attuazione del comma 12 dell’art. 19 della legge n. 111/2011 e del DM n. 79 del 12/09/2011), si è registrata ieri sera la rottura della trattativa riguardante l’inquadramento e trattamento economico di questi docenti. Ancora aperta, invece, la trattativa per l’accordo sulle procedure di mobilità per l’acquisizione della sede definitiva per l’anno scolastico 2012-2013.

Il Miur ha comunicato ai sindacati che nei prossimi giorni emanerà, intanto, la circolare per procedere all’utilizzo su sede provvisoria di questi docenti che hanno fatto domanda di passaggio. Poi si definirà la procedura per l’acquisizione della sede definitiva per settembre 2012.

Ricordiamo ancora una volta, a tutti gli interessati, che “nessuno è obbligato” ad accettare le sede provvisoria di utilizzo che verrà proposta, né si è obbligati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nei ruoli Ata. Anche perché la legge ha stabilito che tale domanda è volontaria e non prevede la presentazione della stessa al buio (come di fatto è accaduto a settembre) ma in base ad una scelta rispetto alle sedi messe a disposizione dall’amministrazione. Ciò non è avvenuto, a settembre, per cui è legittimo decidere oggi, sulla base delle sedi di utilizzo realmente disponibili, se confermare o meno la richiesta fatta. Se richiesto dall’amministrazione, gli interessati possono lasciare dichiarazione scritta della mancata accettazione. Non accettare equivale, nei fatti, al ritiro della domanda di passaggio presentata a suo tempo. In questo caso si rimane utilizzati in altre mansioni nella scuola attuale, cosi come è stato fino ad oggi per tutti coloro che, a settembre 2011, non hanno presentato domanda di passaggio, in attuazione del Ccni del giugno 2008.

Esito della trattativa per l’inquadramento e trattamento economico

La posizione dei sindacati

Le organizzazioni sindacali in tutti gli incontri hanno unanimemente chiesto, a favore del personale interessato, il mantenimento nel ruolo di attuale inquadramento ed il mantenimento del trattamento economico e progressione di carriera attuale. In subordine, si è richiesto che l’inquadramento nei ruoli Ata e nei profili venga definito con mantenimento del maggior trattamento economico in godimento per effetto di assegno personale, ma “non” riassorbibile e “rivalutabile” in futuro. La richiesta è stata motivata dalle seguenti ragioni:

  • Il contratto (art. 45 c. 1 del d.lgs 165/01) è sovrano, anche rispetto alla legge, in materia di “Trattamento economico fondamentale ed accessorio”. Pertanto, è legittimo disciplinare la materia anche in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore (art. 19, c. 12, L. 111/2011).
  • Il personale in argomento con il passaggio nei ruoli e profili Ata, ancorché a domanda volontaria, subisce un oggettivo demansionamento. Tale trattamento non è previsto da alcunaesta, ivi compreso il profilo  165/01 come modificato dal d.lgs 150/09io nei ruoli Ata, ancorchè  legge, tanto meno dal d.lgs 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09.
  • Subire in aggiunta un “danno permanente” anche dal punto di vista economico e salariale, non solo è inaccettabile, ma anche anticostituzionale.
  • Prevedere il mantenimento del maggior trattamento economico attraverso un assegno personale “riassorbibile” rispetto ai futuri aumenti contrattuali:
    • lede l’autonomia delle parti nel prossimo CCNL;
    • ingenera situazioni anomale in quanto l’eventuale futuro conseguimento di miglioramenti di status giuridico ed economico (ad es. le posizioni economiche) potrebbe non tradursi in incrementi retributivi, proprio a causa dell’assegno personale riassorbibile
    • elimina, per una parte consistente del personale e fino alla pensione, qualsiasi ipotesi di rivalutazione del salario sia di legge (ad es. l’indennità di vacanza contrattuale) sia  contrattuale.
  • L’attribuzione dell’assegno personale non riassorbibile e rivalutabile  non determina, nell’immediato, alcun costo aggiuntivo. I maggiori oneri, per effetto degli eventuali futuri incrementi contrattuali, troveranno, infatti, adeguata copertura nei costi contrattuali stessi.

Tutti i sindacati si sono dichiarati indisponibili a sottoscrivere un contratto difforme da tale richiesta perché penalizzante in modo inaccettabile.

La posizione dell’amministrazione

L’Amministrazione ha dichiarato che tali richieste si pongono in assoluto contrasto con i criteri di inquadramento dettati dalla norma e dalla legge stessa. Il loro accoglimento comporterebbe, quindi, inevitabile aggravio economico rispetto all’impianto normativo della legge 111/2011, recante “provvedimenti urgenti per la stabilizzazione finanziaria, da conseguire mediante disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica.” In tale contesto, la richiamata contrattazione di cui all’art. 45 D.Lgs 150/09, secondo l’Amministrazione, non può in alcun modo, confliggere con i vincoli di spesa, tenuto anche conto delle certificazioni e dei controlli previsti dal D.Lgs. 150/09. Per cui l’Amministrazione non può fare altro che procedere all’inquadramento del personale nei ruoli Ata mantenendo il maggiore trattamento stipendiale attuale con assegno personale, ma riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Conclusione

La Parte pubblica, prende atto della impossibilità di proseguire la contrattazione, comunica l’intenzione di procedere, in tempi brevi, all’inquadramento del personale nel rispetto dei criteri contemplati dalla legge 111/2011 previa sottoscrizione di apposito contratto di lavoro nonché alla assegnazione della sede provvisoria di titolarità.

La FLC CGIL, prende atto della posizione dell’Amministrazione e del mancato accordo, non ne condivide affatto le decisioni e si riserva ogni azione legale a tutela di questo personale.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook