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Dirigenti scolastici: sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale sulla mobilità

Assicurata con il contratto l'oggettività dei criteri per l'assegnazione e il mutamento di incarico ai dirigenti coinvolti nei dimensionamenti della rete scolastica.

05/06/2012
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La sottoscrizione di un'ipotesi di contratto integrativo nazionale per gestire la mobilità dei dirigenti scolastici è una buona notizia.

La stipula di un contratto integrativo rappresenta un significativo e positivo mutamento del rapporto fra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali, improntato finalmente al riconoscimento del valore del confronto negoziale sui temi che riguardano l’assegnazione del personale alle sedi di lavoro.

Questo è un primo positivo risultato dell’impegno della FLC CGIL per voltare pagina rispetto al recente passato caratterizzato dalla volontà politica di ricondurre al potere esclusivo del datore di lavoro ogni decisione sull’utilizzazione dei lavoratori che, è bene precisarlo, per i dirigenti comporta una possibile mobilità sull’intera regione.

Il contratto integrativo definisce e precisa i criteri oggettivi ai quali si deve attenere il Direttore Regionale nel procedere ad assegnare gli incarichi dirigenziali a quei dirigenti che a seguito del dimensionamento non possono continuare nella direzione dell’istituzione scolastica che è stata oggetto di dimensionamento o che non è più sede dirigenziale (leggi n. 111 e n. 183 del 2011).

Il contratto stabilisce che, per l’assegnazione degli incarichi nelle scuole coinvolte dai dimensionamenti, debbono essere seguiti, nell’ordine, i seguenti criteri:

  1. accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
  2. anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
  3. esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
  4. numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

L’assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici privi di sede sarà effettuata nell’ordine previsto dal comma 5 dell’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - del 11 aprile 2006 come modificato dall’art. 28 del CCNL del 15 luglio 2010 e dopo la conferma degli incarichi ricoperti.

Il contratto integrativo stabilisce che prima dovranno essere assegnate le sedi ai dirigenti scolastici rimasti privi di sede a causa dei dimensionamenti e successivamente ai dirigenti che attualmente sono incaricati della direzione di scuole diventate sottodimensionate per effetto dei recenti interventi legislativi che hanno introdotto parametri  al disotto dei quali le scuole non possono essere assegnate ad un dirigente a tempo indeterminato (600 alunni ridotto a 400 in istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Il contratto integrativo stabilisce infine i criteri per assegnare le sedi sottodimensionate “nelle eccezionali ipotesi di esubero” dei dirigenti scolastici in servizio nella regione. Ad essi, dopo aver esaurito l’assegnazione delle sedi dimensionate, sarà assegnata prioritariamente la sede dell’anno scolastico 2011/12 e poi, ove ancora esse residuino, una ulteriore sede sottodimensionata in base ai seguenti criteri:

  1. preferenza espressa dal dirigente scolastico;
  2. vicinanza tra le due sedi;
  3. residenza del dirigente scolastico.

Le Organizzazioni Sindacali dell’Area V FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto integrativo con una dichiarazione a verbale che sottolinea l’importanza di aver regolato, attraverso un atto negoziale, le conseguenze sui lavoratori delle scelte di un eccezionale intervento di riorganizzazione del sistema scolastico, richiama la validità di tutti gli altri aspetti giuridici ed economici previsti dai vigenti contratti di lavoro ed assume l’impegno per la  tutela dei dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi.

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