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Dirigenti Scolastici: incontro al Ministero sull’applicazione art 71-72 Legge 133/2008

Nell’incontro di oggi la FLC Cgil ha sostenuto che l’applicazione degli articoli che riguardano la Dirigenza Scolastica non deve dare luogo ad arbitri amministrativi né compromettere le immissioni in ruolo.

14/10/2008
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Nell’incontro odierno, richiesto dalla FLC Cgil unitariamente a CISL e Snals Confsal, si sono affrontate le ricadute degli articoli 71 e 72 della legge 133/2008 (ex 112) sull’organico e sul lavoro dei Dirigenti Scolastici.
Su tutto grava l’incognita del processo di razionalizzazione della rete scolastica prevista dall’articolo 64. La FLC Cgil, a tale proposito, ha sostenuto che vanno rispettate le prerogative degli Enti Locali che, in base alla Costituzione e al D.l.vo 112/98, hanno competenza sulla riorganizzazione della rete scolastica, nell’ambito dei parametri fissati dalla legge nazionale. Così come vanno coinvolte nel processo decisionale le comunità locali e le autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda la questione delle ritenute per assenze di malattia entro i primi dieci giorni abbiamo sostenuto quanto segue.
Al di là di quelli che sono i profili di incostituzionalità per differente trattamento con il lavoratori del settore privato e su cui si dovrà necessariamente pronunciare la magistratura, ci si chiede quanto sia applicabile all’Area della Dirigenza Scolastica o all’intero comparto della scuola questa misura che peraltro sequestra il malato a casa dalle otto di mattina alle otto di sera con un’ora di intervallo.
Le ritenute che vengono operate dovrebbero riguardare il salario accessorio. Esso generalmente concerne, nei settori pubblici, quelle risorse erogate per il funzionamento e che vengono utilizzate per la contrattazione integrativa. Ora, tali risorse non esistono nella scuola e nelle dirigenza giacché le risorse per i contratti integrativi sono definite dai Contratti nazionali e come tali indisponibili ai tagli.
E in ogni caso le prime istruzioni sulle ritenute sono discutibili nella misura in cui si indica la retribuzione di posizione parte variabile quale emolumento da tagliare in caso di malattia: tale indicazione, peraltro, contrasta con il fatto che la parte variabile della retribuzione di posizione è da considerare a nostro parere salario fondamentale (anche perché ai fini pensionistici lo è).
Anche la ritenuta sulla retribuzione di risultato è assai discutibile dal momento che non è certo l’assenza di qualche giorno a mettere in discussione il raggiungimento degli obiettivi, che è l’unico parametro a cui legare la corresponsione della retribuzione di risultato
Abbiamo pertanto chiesto una più attenta riconsiderazione della questione.
Su tale materia l’Amministrazione ha sollecitato le Organizzazioni Sindacali a presentare degli appunti scritti come elementi di riflessione e approfondimento.

Per quanto riguarda il pensionamento oltre i 65 anni di età e il pensionamento coatto a 40 anni di contribuzione le parti hanno convenuto di approfondire la questione in successivi incontri anche perché tale materia è legata all’evoluzione del quadro normativo.
Come FLC Cgil abbiamo ribadito che vanno salvaguardati i diritti di tutti consentendo le immissioni in ruolo di tutti gli idonei ai concorsi ed evitando qualsiasi arbitrio in materia di collocamento a riposo.
Da ciò la necessità di un ulteriore confronto e approfondimento sull’intera materia.

Roma, 14 ottobre 2008

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