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Diffidato il Ministero degli esteri

In data odierna è stata presentata al MAE la diffida stilata dai legali della Cgil, Cisl, Uil Scuola e Snals, la quale precede il ricorso alle autorità giudiziarie per comportamento antisindacale dell’Amministrazione nella gestione dell’art. 9 della legge 147/2000 e del contratto per l’estero

19/10/2000
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In data odierna è stata presentata al MAE la diffida stilata dai legali della Cgil, Cisl, Uil Scuola e Snals, la quale precede il ricorso alle autorità giudiziarie per comportamento antisindacale dell’Amministrazione nella gestione dell’art.9 della legge 147/2000 e del contratto per l’estero.
Sono stati concessi 10 gg. di tempo per avviare le opportune relazioni sindacali concernenti la gestione del personale da destinare all’estero e per promuovere tempestivamente la contrattazione integrativa.

____________________________

A T T O D I D I F F I D A

Per Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola e SNALS in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma alla via (Leopoldo Serra n.31 00153 Roma- A. Bargoni n.8 00153 Roma- Marino Laziale n.44 00170 Roma- Leopoldo Serra n.5 00153 Roma).

Premesso

- che con il CCNL ’99 all’art.3 è stato disciplinato il sistema delle relazioni sindacali tra l’Amministrazione ed i sindacati e che detto sistema si articola secondo modelli relazionali incentrati sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sull’interpretazione autentica dei contratti collettivi;

- che detto sistema è improntato sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali;

- che l’art.18 della sequenza contrattuale del 24.2.2000 demanda alla contrattazione integrativa le modalità concernenti la mobilità professionale e la destinazione del personale della scuola da destinare all’estero;

- che successivamente la legge 147 del 2000 all’art.9 ha stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore "il Ministro degli Affari Esteri è autorizzato ad emanare un regolamento….per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale" con decorrenza dall’anno scolastico 2001/2002;

- che l’Amministrazione ministeriale, non ha emanato il predetto regolamento e dunque l’art.9 in questione non è di immediata applicazione, essendo la normativa di detto articolo subordinata all’emanazione del regolamento di cui al comma 2;

- che di conseguenza per l’a.s. 2000-2001 l’Amministrazione era tenuta a dare piena attuazione alla norma dell’art.18 citato relativo all’accordo sulla sequenza contrattuale;

- che in ipotesi, quand’anche si dovesse ritenere il prefato art.9 di immediata applicazione, in tal caso detta applicazione, in mancanza del regolamento presente per l’a.s. 2001-2002, dovrà essere disciplinato attraverso le procedure concernenti le relazioni sindacali di cui alla normativa negoziale vigente. Difatti, l’intervento legislativo alla contrattazione concernente l’applicazione delle disposizioni legislative;

- che invero l’Amministrazione, nonostante le ripetute puntualizzazioni nel senso suindicato da parte delle OO.SS. firmatarie, ha ritenuto di gestire unilateralmente, con atti propri e "d’imperio" sulla base di interpretazioni non corrette del medesimo art.9 nel senso che segue:

a) il Ministero degli Affari Esteri ha disposto, senza una preventiva disciplina contrattuale, l’esclusione dalla destinazione all’estero degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti;
b) ha destinato all’estero personale in deroga alle stesse norme vigenti e senza alcuna forma di contrattazione sindacale;
c) ha altresì attuato attività di formazione iniziale senza l’osservanza del rispetto delle norme contrattuali (artt.4,12,13 CCNL 26.5.99 e artt.11 e 20 della sequenza contrattuale);
d) ha inoltre disatteso l’art.16 della sequenza contrattuale emanando disposizione in materia di contratto di lavoro senza osservare il rispetto delle relazioni sindacali;

- che a tutt’oggi non ha proceduto ad emanare il Regolamento di cui al comma 2 dell’art.9 L. 147/2000 né ad avviare alcun confronto in merito con le OO.SS..

Le organizzazioni firmatarie del presente atto ritengono tale comportamento gravemente lesivo dei diritti sindacali ed incompatibile con il principio di corretta gestione del personale, riservando ogni opportuna forma di tutela per il rispetto delle loro prerogative nonché dei singoli interessati;

invitano

formalmente ad ogni effetto di legge il Ministro degli Affari Esteri p.t. in carica ed il Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale p.t. a voler desistere dal succennato comportamento antisindacale e conseguentemente ad avviare tempestivamente la contrattazione integrativa e tutte le opportune relazioni sindacali per quanto concerne la gestione del personale da destinare all’estero anche con riferimento alle procedure applicative del citato art.9, L.147/2000, ivi compreso l’emanando Regolamento, con espresso avvertimento che decorso infruttuosamente al termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le sottoscritte OO.SS. adotteranno tutte le iniziative ivi compreso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Roma, 16.10.2000

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