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Destinazione all'estero

Decreto di indizione delle prove di accertamento riguardante la destinazione all’estero, per mobilità, del personale docente e ATA della scuola presso le iniziative, le istituzioni scolastiche e accademiche, le scuole europee

28/11/2001
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Decreto di indizione delle prove di accertamento riguardante la destinazione all’estero, per mobilità, del personale docente e ATA della scuola presso le iniziative, le istituzioni scolastiche e accademiche, le scuole europee.

Domanda da presentare entro trenta giorni dal 27.11.2001
(data di pubblicazione sulla G.U. n.94 - IV serie speciale - del 27/11/ 2001)

Con la pubblicazione del decreto in titolo sulla G.U. IV serie speciale del 27-11-2001 n.94, diventa operante il nuovo contratto sulla materia dell’accertamento della conoscenza della lingua finalizzato all’invio all’estero del personale della scuola.

In particolare, sono stati ridefiniti, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale, strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l’oggettività delle prove di accertamento linguistico e delle successive modalità di destinazione.

Inoltre le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all’estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso degli incontri e hanno consentito la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l’alternanza del personale e a porre le premesse per l’avvio del necessario processo di riforma del settore.

E’ confermato il principio che la destinazione all’estero avviene sulla base dell’inserimento in una graduatoria permanente di quanti abbiano acquisito un titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera che avrà validità di 9 anni e di quanti siano in possesso di una "idoneità" che sia stata conseguita da non più di 9 anni.

Contribuiscono a definire la posizione in graduatoria i titoli culturali, professionali e di servizio valutati sulla " scala" prevista dall’"accordo successivo" del 96.

Anche per la prova unica di accertamento della conoscenza linguistica la scala è identica a quella precedente. Si potrà pertanto "definire" una graduatoria permanente coerente con quella attuale.

Alla prova unica possono partecipare quanti abbiano, dopo l’anno di prova, prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano.

Con la domanda ( allegato 3 ) si dovrà chiedere la partecipazione alla prova di accertamento, la valutazione dei titoli indicati nell’allegato 4 e l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in questione sulla gazzetta ufficiale avvenuta in data 27-11.2001.

.Essa va indirizzata, da parte di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza, direttamente al MAE , DGPCC –Ufficio IV Piazzale della Farnesina, 1 ROMA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla domanda va allegata quindi la dichiarazione dei titoli culturali, professionali e di servizio

I docenti che, possedendo i requisiti richiesti, intendano sostenere le prove di accertamento per più tipologie di istituzioni debbono inoltrare distinte domande.

La firma non è soggetta ad autenticazione.

Va indicato sulla busta le sigla corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale si intende partecipare: SCC = istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU = scuole europee; LET = lettorati; ATA.

Si ripete ancora che i requisiti, i titoli culturali, professionali e di servizio e l’assenza di circostanze ostative alla partecipazione alle prove possono essere autocertificati tramite l’apposito modello ( allegato n.4 )

I candidati saranno convocati secondo un calendario che verrà pubblicato sulla G.U. del 29-1-2002 .
L’ accertamento mirante alla verifica della conoscenza di una o più lingue straniere sarà effettuato sulla base di prove strutturate di congrua difficoltà individuata in relazione alla tipologia di impegno all’estero che si articolano in 40 domande nella lingua oggetto della prova con possibilità di scelta tra quattro risposte. Dette prove potranno essere commissionate ad Agenzie specializzate.
La prova di accertamento è distinta per ciascuna delle quattro aree linguistiche.
Chi abbia chiesto di partecipare alle prove per più di un’area linguistica della stessa tipologia dovrà sostenere una prova per ogni lingua richiesta.
Si sottolinea il contenuto del III comma (lett. a) dell’art. 2 del bando in questione che puntualizza le possibilità di partecipazione alle prove (comma 3 art. 9 CCNL 14-9-2001).
Le modalità di costituzione delle graduatorie permanenti verranno definite con specifica ordinanza MAE che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 30-11-2001.

Detta ordinanza prevederà specificità per coloro che, in possesso di idoneità ancora valida, non intendano partecipare all’accertamento o siano in particolari situazioni sia rispetto alla graduatoria permanente sia rispetto alla partecipazione alla prova.
La durata del servizio all’estero è limitata a tre mandati di cinque anni scolastici o accademici intervallati da una permanenza in Italia di tre anni di effettivo servizio. Per le scuole Europee il periodo è uno solo con eventuale proroga di un anno (9+1).
Il servizio presso le scuole europee è cumulabile con quello scolastico o accademico e viceversa, a condizione che sia intervallato dalla suddetta permanenza in Italia di tre anni di servizio effettivo.
Il disposto dell’art. 5, commi 6 e 7 dell’accordo successivo dell’11-12-96 , continuerà ad operare sulle destinazioni all’estero disposte sulla base delle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite ai sensi dell’accordo contrattuale in questione ma non si potrà applicare al personale che abbia già compiuto un periodo di servizio all’estero superiore a 14 anni e al personale che non possa garantire, per motivi di età, un quinquennio di servizio all’estero. Ciò permetterà di dare notevole seguito al processo avviato con l’ "accordo successivo" del 1996.
Ogni anno il MAE, dopo le operazioni di trasferimento, renderà note le sedi disponibili per le operazioni di destinazione da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti.
Il personale che accetti la destinazione è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato e potrà, al compimento del proprio mandato chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
Specificità sono previste in caso di esaurimento delle graduatorie.
Alla formazione iniziale è affidato il compito di garantire effettivi e qualificati approfondimenti in relazione allo svolgimento delle attività da svolgere all'estero. Questa fase deve essere integrata da formazione e aggiornamento specifici in relazione all'impegno derivante anche dalla articolazione della funzione di cui al CCNI Estero .

Le graduatorie permanenti costituite e aggiornate anche a seguito degli esiti delle prove di cui si tratta, opereranno per le destinazioni a partire dall’anno "scolastico" 2002/2003:

INVII 2001/2002

Per gli invii dell’anno "scolastico" in corso, 2001-2002, si farà riferimento alla vigente graduatoria permanente riformulata alla luce dell’art. 9 dell’accordo del 14-9-2001.

I criteri di riformulazione che il MAE ha adottato sono riportati nella nota prot.268/9855 DEL 29 10 2001 già pubblicata.

Roma, 29 novembre 2001

_____________________________________________

Pubblichiamo il testo con i relativi allegati, del decreto interministeriale di indizione delle prove di accertamento linguistico per il personale della scuola da inviare all'estero.

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Allegato 4

_____________________________________________

INDIZIONE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE FINALIZZATE ALLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL’ESTERO

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D’INTESA CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONSIDERATO quanto disposto dal CCNL per il personale delle scuole italiane all’estero del 14.09.2001 in merito allo svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera (artt. 2, 3 e 4), alla costituzione e all'aggiornamento delle Graduatorie permanenti per la destinazione all’estero del personale Docente e ATA della scuola;
VISTI il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’art.9 della legge 147 del 26.5.2000
per le norme non disapplicate dal CCNL 14.09.2001;

VISTI i CCNL del Comparto scuola 26.5.1999 e la sequenza, prevista dall’art.44 dello
stesso contratto, del 24.2.2000 per le parti non superate dal CCNL del 14.09.2001;
VISTO il D.L.vo n. 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;

VISTA la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 concernenti le classi di concorso;

VISTO il decreto interministeriale n. 4177 del 10 agosto 1991 concernente i titoli di accesso per l’insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

VISTA la tabella allegata al CCNL del 14.09.2001, relativa alla valutazione dei titoli professionali, culturali e di
servizio;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;

DECRETA

Art. 1
Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere per il personale Docente e ATA con contratto a tempo indeterminato della scuola da destinare ai posti di contingente di cui all’art. 639 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Art. 2
Criteri generali e requisiti per l’ammissione alla prove di accertamento linguistico
1. Alle prove di accertamento linguistico è ammesso a partecipare, a domanda, il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato dopo tale periodo almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano nella qualifica (per il personale ATA, limitatamente ai profili di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed Assistente amministrativo), nel posto di insegnamento (per i docenti di scuola materna e di scuola elementare), nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria) per i quali sono definiti i codici funzione indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto. Tali requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).

2. Qualora l’aspirante sia in possesso dei requisiti previsti, è consentita la partecipazione alle prove di accertamento, per più codici funzione, nonché per più aree linguistiche.
Ha titolo a partecipare alla prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere il personale appartenente alle seguenti categorie:

a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado che abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.D.G. 31.3.99 ed 1.4.99.
La tipologia di istituzioni, le categorie di personale, le relative classi di concorso e i codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto.
Le lingue delle quali è richiesta la conoscenza sono le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area linguistica per la quale i candidati intendano concorrere. Nell'allegato n.2 al presente decreto sono riportate le quattro aree linguistiche con la specifica dei Paesi che ne fanno parte.

3. Non ha titolo a partecipare alla prove di accertamento di cui al presente decreto il personale che:
a) abbia già prestato servizio all’estero, anche se in più aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall’art. 9 comma 3 del CCNL 14.09.01
b) abbia già prestato un periodo di servizio nelle Scuole Europee. Tenuto conto di quanto previsto all’ art. 8 comma 5
del CCNL del 14.09.2001, tale personale può tuttavia partecipare alle prove di accertamento per le istituzioni diverse dalle
Scuole Europee ;
c) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità o per motivi di servizio;
e) non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio all’estero.

Art. 3
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione e documentazione

1. Domanda

a) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale ­- il personale che intenda partecipare alle prove di accertamento linguistico dovrà inviare apposita domanda - alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione dei titoli culturali, professionali e di servizio (allegato n. 4 al presente decreto) - direttamente (e non per il tramite gerarchico) al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV, piazzale della Farnesina, 1 00194 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il modello di domanda da utilizzare è quello riportato nell’allegato n. 3 al presente decreto.
b) Il modulo di domanda, che deve essere obbligatoriamente compilato dal candidato in tutte le sue voci negli spazi appositamente riservati, è reperibile anche sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole all’indirizzo : https:// www.esteri.it/polestera/dgrc/).
c) I docenti che, avendo i requisiti prescritti, intendano sostenere le prove di accertamento per più tipologie di istituzioni tra quelle indicate nell’allegato n. 1, debbono inoltrare distinte domande.
d) La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ( D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 39).
e) I candidati dovranno indicare sulla busta la sigla corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano partecipare ( SCC - istituzioni diverse dalle scuole europee; SEU - Scuole Europee; LET- lettorati; ATA per il personale ATA ).
f) L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali.

2. Documentazione

a) Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i requisiti, i titoli culturali, professionali e di servizio e l’assenza di circostanze ostative alla partecipazione alle prove potranno essere autocertificati utilizzando l’apposito modello allegato al presente decreto (allegato n. 4). I titoli devono essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi identificativi completi così come indicati nel modello di domanda.
I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 del sopracitato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
b) In qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti ( art. 71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
c) Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 31.12.1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 4
Casi di esclusione
1) Sono considerati motivi di esclusione:

a) la domanda priva di firma del candidato;
b) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione della domanda);
c) la domanda dell’aspirante che sia privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente art. 2 ;

2) Il Ministero degli Affari Esteri può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L’esclusione è disposta con motivato provvedimento del Ministero degli Affari Esteri che sarà notificato all’interessato con lettera raccomandata.

Art. 5
Convocazione dei candidati
1. Il calendario della prove di accertamento linguistico - predisposto dal MAE - la sede, e l’orario di inizio delle prove verranno indicati con successivo avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 gennaio 2002 e alla stessa data sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri.

2. L’avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.

4. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.

Art. 6
Modalità di svolgimento delle prove di accertamento linguistico

1. Le prove di accertamento mirano a verificare la conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco ).
L’accertamento è effettuato sulla base di prove strutturate, predisposte a cura del Ministero degli Affari Esteri, che si articolano in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto della prova, con possibilità di scelta tra quattro risposte. I parametri di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell’inizio della prova. La durata della prova è fissata in due ore.
La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi molteplici aspetti morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.

2. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sarà correlato alla tipologia delle Istituzioni per le quali il candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte distinte prove per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:

a) docenti che aspirano alle istituzioni diverse dalle scuole europee per i quali la prova dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere;

b) docenti che aspirano alle Scuole Europee per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue;

c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le università straniere per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consenta la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;

d) personale ATA per il quale la prova dovrà verificare un’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere.

3. La prova di accertamento è distinta per ciascuna delle quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo e tedesco). Pertanto, qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alle prove per più di un’area linguistica della stessa categoria dovrà sostenere una prova per ogni lingua richiesta.

4. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80.

5. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione, di cui al successivo articolo 7, procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati all’albo dell’Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (consultare la voce Scuole all’indirizzo: https://www.esteri.it/polestera/dgrc/).

6. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli Affari Esteri inserirà i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.

Art. 7
Composizione e compiti delle commissioni
1. Sono costituite apposite commissioni nominate dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presiedute da un Dirigente dell’area tecnica, in servizio presso il Ministero dell’Istruzione, competente per lo specifico settore linguistico.
2. Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento secondo quanto indicato nell’art.6 comma 5 del presente decreto.
3. Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri della commissione stessa.
4. Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca collocati a riposo da più di tre anni.
5. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidano per le prove di accertamento e coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all’estero.
6. Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Tutti i membri della commissione sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni .

Art. 8
Costituzione delle graduatorie permanenti

Per i candidati che abbiano superato la prova di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri procede alla valutazione dei titoli sulla base della tabella allegata al CCNL del 14 settembre 2001. Le modalità di costituzione delle graduatorie permanenti, previste dal CCNL del 14.09.01, sono definite nell’ordinanza del Direttore Generale della Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale del 30 novembre 2001 e, contestualmente, all’albo dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale nonché sul sito internet del predetto Ministero (consultare la voce Scuole all’indirizzo: https://www.esteri.it/polestera/dgrc/).

Art. 9
Pubblicazione del decreto di indizione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale.

Roma, 19.11.2001

Il Direttore Generale Il Direttore Generale
per la Promozione e del Personale della Scuola
la Cooperazione culturale e dell’Amministrazione
F.to Alosi de Larderel F.to Zucaro

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