Decreto Sostegni per la scuola: le nuove norme su lavoratori fragili e assenza per vaccinazione
Per i lavoratori con patologie gravi è prevista la proroga delle disposizioni dal 1° marzo al 30 giugno e, qualora non possibile la modalità in remoto, il periodo di assenza non rientra nel comporto. Nessuna decurtazione economica a docenti e ATA nella giornata di somministrazione del vaccino.


Nel Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono inseriti alcuni temi che riguardano da vicino i settori della conoscenza, già oggetto di un approfondimento sul nostro sito; ma due sono i punti di particolare interesse che costituiscono, finalmente, una risposta alle criticità più volte evidenziate dalla FLC di concerto con la CGIL.
Stiamo parlando delle misure a sostegno dei lavoratori fragili su cui gravava un vuoto normativo dopo il 28 febbraio, e dell’assenza dal lavoro del personale docente educativo e ATA nella giornata di somministrazione del vaccino.
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità – art.15
Il riferimento è a quelli già riconosciuti dall’art.26 del DL. 18/2020 e successive modificazioni, che si trovano in condizione di rischio derivante da “immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3.”
Dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 tali lavoratori, appartenenti a tutte le categorie, hanno avuto accesso alla prestazione in modalità agile ma, alla scadenza nessuna proroga ne ha protratto i termini.
Nella scuola la lacuna è stata temporaneamente colmata dalla nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 che ha disposto “nelle more di un eventuale intervento normativo” la continuazione dell’attività a distanza nella medesima modalità e il mantenimento del supplente già in servizio.
Decisivo è stato il ruolo della FLC CGIL nel sollecitare il ministero ad intervenire subito, per evitare il rischio di una disfunzionalità degli istituti nel far fronte alla sospensione di tali misure.
Con vigenza dal 1° marzo al 30 giugno, il DL Sostegni ripristina in pieno la norma pre-esistente che discende dal DL 18/20 (cd Cura Italia) estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto nel limite previsto per la malattia.
A garanzia della sostituzione del personale docente e ATA sono stati stanziati ulteriori 103,1 milioni di euro in aggiunta ai 53,9 della Legge di bilancio per l’anno 2021.
Corre obbligo sottolineare che i destinatari di queste misure sono i lavoratori fragili dell’art.26 e non i lavoratori inidonei della scuola individuati con la nota ministeriale 1585/2020.
Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 – art. 31
Il comma 5 dell’articolo prevede che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
Anche su questo provvedimento, molto sentito dai nostri lavoratori, è stata decisiva la pressione che abbiamo esercitato come FLC insieme alla CGIL, convinti della necessità di favorire la più diffusa ed inclusiva campagna di vaccinazione senza incorrere nella penalizzazione che comporta l’assenza per malattia.
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