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Dall’Accordo con il Coordinamento con le Regioni alla indisponibilità al confronto contrattuale

Il giorno 29 novembre u.s. abbiamo finalmente avuto l'incontro con l'Assessore Scopelliti, della regione Calabria, che, a nome del Coordinamento delle Regioni per la F. P., ha ricevuto le 00.55. confederali e di categoria, insieme a FORMA (la maggiore associazione degli Enti gestori), presso la sede di Tecnostruttura, in risposta alla richiesta avanzata congiuntamente sin dalla scorsa primavera

22/12/2000
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Dall’Accordo con il Coordinamento con le Regioni alla indisponibilità al confronto contrattuale

Il giorno 29 novembre u.s. abbiamo finalmente avuto l'incontro con l'Assessore Scopelliti, della regione Calabria, che, a nome del Coordinamento delle Regioni per la F. P., ha ricevuto le 00.55. confederali e di categoria, insieme a FORMA (la maggiore associazione degli Enti gestori), presso la sede di Tecnostruttura, in risposta alla richiesta avanzata congiuntamente sin dalla scorsa primavera.
All'incontro siamo arrivati con un documento concordato tra le organizzazioni sindacali e FORMA stessa, sui punti condivisi. L'obiettivo sia dell'incontro che del documento era quello di ricevere dalle Regioni le garanzie istituzionali necessarie anche per l'avvio della trattativa contrattuale di settore, rispetto alla quale avevamo presentato agli Enti gestori il testo di piattaforma unitaria nei giorni precedenti l'incontro stesso.
L'Assessore Scopelliti ha proposto di individuare un gruppo ristretto, che a nome dei soggetti presenti all'incontro, elaborasse un testo per un protocollo di intesa da sottoscrivere da parte degli stessi.
Il giorno 6 dicembre 2000 il gruppo ristretto si é trovato ed è stato concordato il testo, che di seguito pubblichiamo.
Nel frattempo il gruppo di lavoro Ministero del lavoro e Regioni ha licenziato il testo dell'Accreditamento delle strutture formative, che dovrebbe essere approvato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni nei prossimi giorni.
Nella serata del 19 dicembre, abbiamo ricevuto da FORMA il telegramma, che riproduciamo, nel quale ci viene comunicata l'indisponibilità da parte di FORMA stessa a dare avvio al negoziato contrattuale. La motivazione è a dir poco strumentale: purtroppo la telenovela continua, con sviluppi che francamente sono ingiustificabili e comunque inaccettabili da parte nostra.

PROMEMORIA per l'incontro tra Coordinamento delle Regioni - OO. SS. - Enti "Forma" circa l'attuazione dell'obbligo formativo e sulla ristrutturazione e l'accreditamento degli Enti di FP

Gli Enti nazionali di formazione professionale aderenti alla Associazione FORMA ed i Sindacati di categoria GGIL, CISL e UIL, nell’ambito degli incontri finalizzati a ricercare le nuove coordinate istituzionali di riferimento per l'avvio delle operazioni di rinnovo del contratto nazionale di categoria, nel riconfermare l'urgenza del programmato incontro con il Coordinamento delle Regioni ¾ già richiesto congiuntamente con i Rappresentanti delle Confederazioni Sindacali sui temi relativi alla "ristrutturazione e accreditamento degli Enti di FP" e alla " attuazione dell'obbligo formativo" ¾ intendono con il presente "promemoria" evidenziare, anche ai fini delle trattative contrattuali accennate, la portata strategica degli obiettivi da conseguire nell'incontro programmato, con particolare riferimento alle seguenti priorità:

  • le nuove competenze e responsabilità che le Regioni debbono assumere nell'ambito del sistema educativo italiano e in quello del rispettivo territorio a seguito dell'istituzione dell'obbligo formativo fino al compimento del diciottesimo anno di età e alla sua attuazione anche nel sistema di formazione professionale regionale;

  • le scelte di ristrutturazione degli Enti e alle modalità del relativo accreditamento, verificandone la coerenza rispetto alle finalità istituzionali assegnate ai percorsi formativi.

1. Nuove competenze e responsabilità istituzionali delle Regioni nell'attuazione dell'obbligo formativo

"L'obbligo di frequenza di attività formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da considerarsi un obiettivo primario condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in materia".

Con l'istituzione dell'obbligo formativo, le Regioni sono chiamate a farsi carico di specifiche competenze e responsabilità nei confronti del nuovo assetto del sistema educativo italiano, ampiamente ristrutturato attraverso la recente "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" n. 30 del 10 febbraio 2000.

In tale legge, approvata in data successiva all'istituzione dell'obbligo formativo, sono esplicitate e definite, tra l’altro, la natura e la collocazione istituzionale dei percorsi di possibile assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema della formazione professionale di competenza regionale che, pur strutturato e articolato secondo la rispettiva legislazione vigente, appartiene a pieno titolo al sistema complessivo educativo nazionale.

In particolare:

  • viene riconosciuta la piena legittimità istituzionale e culturale sia del "sistema educativo di istruzione" che si articola nei cicli previsti dalla medesima legge, sia del " sistema educativo di formazione che si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144" (articolo 1, comma 2).

  • è sancito definitivamente che "l'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età" (articolo 1, comma 3) e viene pure recepito che l'ulteriore "obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144" (articolo 1, comma 4).

Pertanto le nuove competenze e responsabilità delle Regioni nell'attuare il diritto/dovere di scelte di percorsi di formazione professionale ordinati all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema di formazione professionale nel proprio territorio, devono tendere, con riferimento alla citata legge-quadro, a porre in essere iniziative e risorse adeguate per conseguire due obiettivi pregiudiziali:

  1. assicurare il conseguimento delle finalità educative attraverso la predisposizione di programmi e piani ispirati a politiche formative coerenti con tali finalità;

  2. garantire istituzionalmente un'offerta di servizi adeguati e di strutture idonee perché tutti i cittadini coinvolti possano esercitare realmente il diritto/dovere connesso con l'istituzione dell'obbligo formativo, secondo la vigente legislazione e con riferimento esplicito alla legge n. 196/97e all'articolo 68 della legge 144/99.

Nei cinque commi dell'articolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, sono definiti i criteri istituzionali, strutturali, ordinamentali e le relative risorse finanziarie cui devono fare riferimento le normative di attuazione dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione o nel sistema di FP nonché nell'apprendistato.

Con riferimento a tali criteri, sembra opportuno in questa sede evidenziare soprattutto le scelte fatte proprie dal legislatore nel ricercare una corretta soluzione alle problematiche sottese sia alla questione della "integrazione", sia
alla definizione degli obiettivi specifici e di qualità da acquisire nell'assolvimento dell'obbligo formativo. Infatti, come sancito nell'articolo 68/144:

  • alla prima questione risponde il comma 1, stabilendo che " tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica; nel sistema della formazione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato".

  • alla seconda questione risponde il comma 2, definendo che " l'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale " (nei percorsi della formazione professionale iniziale a tempo pieno o a tempo parziale nell'apprendistato), indipendentemente dalla data anagrafica di compimento del diciottesimo anno di età, entro le modalità definite nell’Accordo Stato Regioni del 2.3.2000.

E’ necessario quindi che gli organismi istituzionali nazionali e regionali, che debbono realizzare i processi di innovazione culturale e politica formalmente
introdotta nel nostro sistema educativo con l'istituzione di un obbligo formativo, che si può assolvere anche con percorsi strutturati in un canale distinto (non separato) da quello dell'istruzione secondaria, assumano ed attuino le nuove competenze e responsabilità, garantendo allo scopo adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Ristrutturazione e Accreditamento degli Enti di FP

Nel quadro delle nuove prospettive culturali, ordinamentali e strutturali introdotte con l'istituzione dell'obbligo formativo, assume una rilevanza strategica l'obiettivo della "ristrutturazione degli Enti di FP, in vista del loro accreditamento", sancito dalla legge 196/97 e ridefinito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.

Pur risultando il campo della "ristrutturazione" più ampio di quello relativo al segmento della formazione professionale iniziale e dell'apprendistato per i soggetti in obbligo formativo, tale segmento di sistema richiede la predisposizione di un "piano" di interventi elaborato alla luce di criteri che tengano conto, in particolare:

  1. della natura educativa dei cicli della formazione professionale iniziale e dei moduli aggiuntivi per apprendisti in obbligo formativo. Ciò comporta l'esigenza di disporre di personale stabile in possesso di adeguate capacità pedagogiche specifiche, personale che possa essere continuamente formato e aggiornato;

  2. della connotazione professionalizzante dei percorsi di formazione professionale iniziale. Questo comporta l’utilizzo di strutture logistiche permanenti, dotate di adeguate attrezzature e risorse strumentali;

  3. della presenza di un numero adeguato di strutture formative sul territorio regionale. Tale esigenza deve dare risposta al diritto dei giovani, dopo il compimento del quindicesimo anno di età, di poter trovare sul proprio territorio l'opportunità di acquisire una qualifica professionale attraverso la frequenza di cicli strutturati di formazione professionale iniziale, coscienti di essere soggetti ad obbligo formativo, ma altrettanto liberi nelle scelte previste dalla legge.

Pertanto il diritto dei giovani a fruire di una formazione di qualità e ordinata al conseguimento di una qualifica professionale comporta garanzie di controllo sulle sedi operative (personale, locali, attrezzature, esperienza, risultati, inserimento attivo nel contesto territoriale), che si candidano ad attivare i cicli programmati di formazione professionale iniziale.

A questo riguardo è necessario che le regioni, per quanto attiene al segmento della formazione professionale per l’obbligo formativo, garantiscano:

  • un affidamento di attività con carattere di stabilità in relazione alle verifiche periodiche sui fattori individuati in sede di accreditamento, in modo tale da consentire alla sede operativa dell'Ente di programmare i cicli formativi dell'obbligo per un congruo periodo, al fine di elaborare prospettive di programmazione di adeguati investimenti in risorse umane, strumentali e tecnologiche;

  • l’individuazione del CCNL di comparto opportunamente rivisto e con le necessarie articolazioni regionali e flessibilità, come contratto di riferimento, per assicurare la par condicio tra gli operatori in termini di costi contrattuali;

  • l'assicurazione di fonti di finanziamento nazionali, regionali ed europee stabili e certe, tali da consentire l'avvio e il mantenimento di un istituzionale segmento di formazione iniziale nell'ambito del sistema educativo di formazione professionale;

  • la definizione ed il rispetto di standard minimi nazionali per le qualifiche professionali riconosciute, al fine di consentire una reale spendibilità su tutto il territorio nazionale e una confrontabilità a livello europeo.

Ovviamente, l'aver evidenziato le connotazioni di continuità correlate all'ambiente educativo di una struttura di Ente di FP, quale condizione essenziale per assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi ai cicli di formazione professionale iniziale previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, non può essere assunto come quadro di riferimento unico ed esclusivo di modello organizzativo dei vari soggetti operanti anche (o soprattutto) in altri segmenti del sistema della formazione professionale (nell'area della formazione superiore, continua, permanente, del disagio o speciali, ecc.) e che debbono dotarsi di assetti strutturali diversificati per fruire di risorse finanziarie subordinate all'esito di concorsi pubblici anche annuali, a seconda delle opportunità e delle diverse esigenze.

Al di là delle diverse situazioni, rimane comunque indilazionabile l'immediata erogazione di contributi specifici da assicurare a piani di ristrutturazione di quegli Enti, che intendono garantire l'erogazione di un servizio formativo di qualità rispondente alle diverse esigenze di Programmazione di Offerta Formativa da parte dei competenti organismi istituzionali.

Gli estensori del presente promemoria confidano che quanto esposto costituisca oggetto di attento esame da parte di tutti i soggetti chiamati a partecipare all'incontro programmato, al fine di disporre delle garanzie sufficienti per supportare, anche mediante un CCNL quadro nazionale, che faccia da base per la valorizzazione delle specificità regionali, l'attuale fase di innovazione richiesta dai recenti provvedimenti normativi di riforma del sistema della formazione professionale.

Roma, 20/11/2000

COORDINAMENTO degli ASSESSORI REGIONALI
per il Lavoro e la Formazione Professionale

PROTOCOLLO di INTESA

OGGETTO: Azioni prioritarie per l'attuazione dell'obbligo formativo, la ristrutturazione e l'accreditamento degli Enti di Formazione Professionale.

Il Coordinamento degli Assessori Regionali per il Lavoro e la Formazione Professionale, i Rappresentanti Confederali e di Categoria delle OO.SS. Cgil-Cisl-Uil e i Responsabili degli Enti nazionali di Formazione Professionale aderenti all'Associazione nazionale "FORMA" ed al "Cenfop" a seguito della presa d'atto delle istanze avanzate nel documento "promemoria" illustrato nel comune incontro del 29 novembre 2000 in riferimento alle materie in oggetto,

CONSIDERATO

La "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" n. 30 del 10 febbraio 2000;

L'art.68 della Legge n.144 del 17 maggio 1999, che istituisce "l'obbligo di frequenza di attività formative";

Il D.P.R n. 257 del 12 luglio 2000 relativo al "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età";

L'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 "per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di frequenza delle attività formative" (articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n.144);

L'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, in particolare l'Allegato C (Ristrutturazione degli Enti Formativi);

Il "Regolamento per l'accreditamento delle sedi formative in applicazione dell'art.17 della L.196/97 e dell'Accordo Stato-Regioni del 18.2.2000" (versione finale).

CONDIVIDENDO

  • l'obiettivo di qualificare ed innovare il sistema complessivo della Formazione Professionale Regionale a cominciare

    dal nuovo assetto istituzionale relativo al segmento della "formazione professionale iniziale", individuando alcune azioni prioritarie nell'attuazione dell'obbligo formativo nei rispettivi territori di competenza nonché il contesto di situazioni oggettive per l'avvio di urgenti e coerenti azioni concertate di ristrutturazione e di accreditamento degli Enti di Formazione Professionale coinvolti;

  • l'opportunità di concorrere, con il presente protocollo d'intesa, a individuare anche elementi necessari e pregiudiziali all'interno di un quadro di riferimento istituzionale riformato cui rapportare scelte coerenti per la definizione di un nuovo CCNL degli operatori della Formazione Professionale, che preveda le necessarie articolazioni a livello regionale.

CONVENGONO CHE

  1. nei Complementi di Programmazione attuativi dei Programmi Operativi delle Regioni e Province Autonome siano previste e programmate le misure e le azioni formative pluriennali finalizzate a conseguire una qualifica professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo nella Formazione Professionale iniziale o nei contratti di Apprendistato;

  2. nei suddetti Complementi siano indicati i relativi finanziamenti ed eventuali adeguamenti dei parametri di spesa;

  3. nei suddetti Complementi siano programmati e finanziati moduli di orientamento alle scelte successive all'ultimo anno dell'obbligo di istruzione, anche attraverso intese e convenzioni tra Regioni e Province Autonome e Istituzioni Scolastiche;

  4. in attuazione dell’allegato C dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 si individuino criteri operativi omogenei, pur nel rispetto delle specificità regionali, per la presentazione dei piani di ristrutturazione degli enti di formazione;

  5. sia opportuno, nel rispetto delle specificità regionali, promuovere l'attivazione di confronti per l’attuazione di contratti regionali, sulla base del predisposto contratto cornice nazionale;

  6. sia da verificare l’attuabilità delle procedure e delle clausole del Regolamento per l’accreditamento delle sedi formative, con riguardo particolare al regime contrattuale dei lavoratori e alle condizioni strutturali che garantiscano l’assolvimento dell’obbligo formativo sul territorio nazionale in condizioni di pari trattamento per i cittadini utenti.

Roma, 6 dicembre 2000

Firmato: - il Coordinamento degli Assessori Regionali per il Lavoro e la F.P.
………………………………………..………………………

le OO. SS. Cgil - Cisl - Uil Confederali e di Categoria
……………………………………………………………….

gli Enti di Formazione Professionale aderenti a FORMA e al Cenfop
……………………………………………………………….

Telegramma

Facendo seguito alla riunione indetta dal Ministero del Lavoro in data 18.12.2000, in ordine all’Accreditamento delle sedi formative, stante l’inconciliabilità delle posizioni tra gli Enti e il Ministero, senza voler esprimere alcun pregiudizio sui contenuti della piattaforma inviata dalle OO.SS. di categoria, ma constatando la totale mancanza delle condizioni generali ed istituzionali di garanzia per dar vita al confronto tra le parti, si dichiara l’indisponibilità a dare avvio al negoziato contrattuale. Firmato FORMA

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