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Correggete le graduatorie: no somma punteggio servizio più SSIS!

Pubblichiamo l’ordinanza del TAR Umbria commentata dalla stampa in questi giorni ed oggetto di una nostra presa di posizione con il comunicato stampa del segretario generale.

21/08/2002
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Pubblichiamo l’ordinanza del TAR Umbria commentata dalla stampa in questi giorni ed oggetto di una nostra presa di posizione con il comunicato stampa del segretario generale.

Riassumiamo di seguito le diverse tappe che riguardano le graduatorie permanenti ed i pronunciamenti della giustizia amministrativa per favorire un’esatta comprensione delle questioni.

a) D.M n°11 del 12 febbraio 2002, vengono aggiornate le graduatorie permanenti. Il Decreto prevede, nonostante il parere contrario dei sindacati e del CNPI, che a chi ha frequentato le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento nelle Secondarie siano attribuiti trenta punti aggiuntivi per la specializzazione e abbia valutato anche l’eventuale servizio di insegnamento prestato contemporaneamente all’iscrizione e alla frequenza.

b) 28 maqgio 2002 il TAR Lazio decide. Contro il Decreto, nella parte in cui prevede il riconoscimento del servizio, la Cgil Scuola, altre associazioni, singoli lavoratori presentano ricorso. Il TAR Lazio accoglie i ricorsi e si pronuncia considerando legittimi i 30 punti aggiuntivi ma annullando il Decreto n°11 nella parte in cui “non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, con la valutazione del servizio di insegnamento eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso” e, aggiunge la sentenza, “per tutta la durata di iscrizione e frequenza del corso SSIS l’eventuale servizio svolto presso scuole pubbliche e private ha valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio non cumulabile con il punteggio aggiuntivo”.

c) 14 giugno 2002 il MIUR si adegua. Con la CM n° 69 il MIUR da attuazione alla sentenza del TAR mediante rettifica delle graduatorie ma aggiunge che “la detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente alle graduatorie in cui l’aspirante abbia beneficiato dell’attribuzione dei 30 punti”. E’ evidente che in questo modo non si applica la sentenza e si determinano nuove disparità.

d) 31 luglio 2002, il TAR Umbria si pronuncia con un’ordinanza di sospensiva accogliendo i ricorsi. Il testo è riportato sotto.

La Cgil scuola ha chiesto che il MIUR corregga tutte le posizioni di tutte le SISS interessate in graduatoria dando così compiuta esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, attuando conseguentemente la sospensiva della Circolare Ministeriale del TAR Umbria, ripristinando serenità nei confronti dei diritti individuali e delle posizioni di graduatoria, rivedendo, di conseguenza, i conferimenti di supplenza effettuati.

Riterremmo un grave errore limitare l’applicazione della sospensiva ai soli ricorrenti, ai quali si aggiungeranno a breve coloro che hanno già presentato ricorso al TAR Lazio, rimandando tale diritto per gli altri lavoratori agli esiti dei ricorsi che verranno presentati a migliaia dopo la sospensiva.

Roma, 14 agosto 2002

Testo ordinanza TAR Umbria

Repubblica Italiana

Tribunale amministrativo Regionale per l'Umbria - Perugia

Prima sezione

Registro ordinanze: 131/2002
Registro generale: 357/2002

Nelle persone dei Signori.... (Omissis)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2002

Visto il ricorso 357/2002 proposto da .... (omissis)

rappresentato e difeso da ... (omissis)

con domicilio eletto in Perugia ... (omissis)

CONTRO

Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica
... (omissis)

Ministero Istruzione - Uff. Scolastico Reg.le Umbria Dir. Gen.
... (omissis)

Ufficio Scolastico Reg.le Umbria - Centro Servizi Amm.vi
... (omissis)

e nei confronti di .... (omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- delle graduatorie provinciali permanenti definitive del personale docente di I e II grado per l'immissione in ruolo e per contratti a tempo determinato anno scolastico 2002/2003, relative alle classi di concorso A043, A050, A051, A052, A059, A060, A037, A038, A047, A048, A049, A019, pubblicate all'Albo del Centro Servizi Amministrativi di Perugia il 5 luglio 2002;

- degli elenchi aggiunti per il sostegno, medie e superiore, per l'immissione in ruolo e per nomine a tempo determinato, relativi alle aree AD01 e AD00, insegnamento a minorati psicofisici, vista e udito, anno scolastico 2002/2003, pubblicati all'Albo del Centro Servizi Amministrativi di Perugia il 5 luglio 2002;

- nonché, per quanto occorrer possa, dalla circolare ministeriale n. 69 del 14 giugno 2002 prot. n. 1827/VI avente per oggetto "Sentenza del Tar Lazio - Sezione III bis. Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle Ssis", nella parte in cui, relativamente all'individuazione dell'esatto periodo di frequenza dei corsi SSIS, ai fini del divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con il punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente resto contemporaneamente alla frequenza dei corsi, abbia inteso considerare quale data di inizio e termine dei corsi di specializzazione la data di effettivo inizio e termine delle lezioni, anziché la data di iscrizione agli stessi e la data del conseguimento del diploma di specializzazione; oltre che nella parte in cui omette completamente di considerare il divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con la valutazione della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda volta come altro titolo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati per il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, prestata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ... (omissis)

Udito il relatore... (omissis) e udite le parti come da verbale.

Visto gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che all'esecuzione dell'impugnato provvedimento deriva un danno grave ed irreparabile, così come previsto dal comma terzo del citato art.21;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione (Ricorso n. 357/2002), ai fini del riesame degli atti impugnati, sulla base dei criteri stabiliti dalle sentenze del TAR Lazio, sez. III^ Bis, indicate nel ricorso (n. 4731/2002, n. 5122/2002 e n. 6059/2002).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Perugia, lì 31 luglio 2002

L'Estensore................

Il Presidente..................

Il segretario..........

Tag: ssis/tfa, tar

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