
Contratti di solidarietà: l’Inps detta alcune modalità operative
La Circolare INPS n. 126 del 6 agosto 2004 sui contratti di solidarietà


I contratti di solidarietà (art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/93) interessano, come risaputo, anche il settore della scuola non statale. Nei tre CCNL della scuola non statale, in appositi allegati, vengono regolamentate e disciplinate le modalità di applicazione dei contratti di solidarietà di tipo difensivo stabilendo, con esattezza, che il ricorso a tale strumento è condizionato dalla effettiva situazione di dichiarazione dello stato di crisi della scuola, avviato ai sensi della legge 223/91, e dalla necessità di impedire gli esuberi di personale con i conseguenti licenziamenti collettivi.
Si tratta di un “ammortizzatore sociale” specifico perché applicabile in tutte le imprese, quindi anche alle scuole non statali, non rientranti nella sfera di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
In questi anni ha dato dei buoni risultati e ha permesso, in molti casi, alle scuole di superare lo stato di crisi e di rilanciarsi sul mercato evitando le eccedenze di personale.
Trattandosi di un accordo tra le parti, organizzazioni sindacali e datori di lavoro, il contratto di solidarietà rappresenta “uno scambio” tra una riduzione di orario e di salario (con il consenso di tutti i lavoratori interessati e comunque con un limite massimo previsto dalla legge) e una rinuncia, nel nostro caso, da parte della scuola non statale di licenziare il personale in esubero ovvero dichiarati in soprannumero. Ovviamente l’accordo ha una durata prefigurata nel tempo e comunque non superiore a 24 mesi. In una ipotesi simile lo Stato interviene con un proprio contributo che è pari alla meta del monte ore complessivo ridotto.
L’INPS, con circolare n. 126 del 6 agosto 2004, ha dettato alcune modalità operative relative al godimento del contributo di solidarietà per le imprese e i lavoratori interessati che ricorrono a detto strumento con queste le modalità:
a) il contributo è per un massimo di 24 mesi;
b) l’ammontare del contributo è pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto in seguito alla riduzione di orario;
c) il contributo è corrisposto trimestralmente e ripartito in parti uguali tra azienda e dipendenti interessati;
d) il contributo in favore dei lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione della pensione ove si tiene conto, per il periodo di riduzione, della “retribuzione di riferimento”.
Rima 17 settembre 2004
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