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Contrattazione di Istituto

Pubblichiamo la lettera a firma dei segretari di Cgil, Cisl e Uil Scuola, inviata il 31 agosto 2001 al Capo di Gabinetto Dott Michele Dipace e al Direttore generale Dott. Antonio Zucaro

01/09/2001
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Pubblichiamo la lettera a firma dei segretari di Cgil, Cisl e Uil Scuola, inviata il 31 agosto 2001 al Capo di Gabinetto Dott Michele Dipace e al Direttore generale Dott. Antonio Zucaro Direzione generale del personale del Ministero Istruzione, Università e Ricerca avente per oggetto la contrattazione di istituto
_______________

Oggetto: contrattazione d'istituto. Nota n° 367 del 27 luglio 2001.

In merito alla nota n°367 del 27 luglio, che modifica parzialmente la n° 109 del 11 giugno 2001 sulla contrattazione d'istituto, le scriventi Organizzazioni sindacali esprimono il loro più netto dissenso.
E' evidente, infatti, il pesante contrasto con norme legislative vigenti e la grave lesione delle relazioni sindacali introdotte con decisioni unilaterali.
Rispetto al contenuto si fa notare quanto segue, per altro riprendendo argomenti in parte già contenuti nella protesta inviata avverso la nota 109.

a) Il metodo. Anche su quest'ultima disposizione la Direzione generale del personale non ha attivato alcuna preventiva consultazione con le Organizzazioni firmatarie dei contratti. L'argomento, però, investe ampiamente le relazioni sindacali, le procedure di contrattazione a livello di istituzione scolastica, le forme e modalità di erogazione dei compensi al personale. Inoltre, le scriventi Organizzazioni avevano già inviato una nota dettagliata di dissenso sulla 109 e richiesto un incontro.

b) Controllo sulla compatibilità dei costi. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, per effetto del comma 6, articolo 48 del Decreto legislativo 165/2001, è di competenza dei revisori dei conti o, in assenza, dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno.

c) Collegio dei revisori dei conti. Oltre a quanto scritto al precedente punto b), la nota n° 367 appare poi illogica quando, in presenza di centinaia di istituti che già hanno i revisori dei conti, affida la competenza per il controllo alla ragioneria delegittimando gli attuali revisori.

d) Relazione tecnico-finanziaria. La nota n° 367 non modifica su questo punto la 109 e, pertanto, deve intendersi confermata questa previsione introdotta dalla Direzione generale.

Ciò è in contrasto con l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 449/1997.
Infatti, l'articolo citato prescrive che i contratti integrativi debbano essere corredati dalla relazione tecnico-finanziaria esclusivamente in relazione agli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale.
Pertanto è illegittimo che la nota 109 prescriva questo vincolo e che scarichi su lavoratori oneri indebiti unilateralmente definiti.

Sulla scorta dei rilievi formulati si chiede pertanto di sospendere con effetto immediato l'operatività delle disposizioni 109 e 367.

Roma, 3 settembre 2001

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