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Concorso Dirigenti Scolastici: i concorrenti in servizio all’estero possono differire il periodo di prova

Con una Nota inviata alle Direzioni regionali il Ministero della Pubblica Istruzione chiarisce che i vincitori di concorso in servizio all’estero possono differire il periodo di prova.

31/01/2007
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Con una Nota del 30 gennaio 2007, anche a seguito di nostri specifici interventi in merito, la Direzione generale del personale della scuola del MPI chiarisce alle Direzioni generali regionali interessate, che i Docenti partecipanti al concorso ordinario, in caso di nomina, possono differire l’espletamento del periodo di prova per tre anni, secondo quanto prevede l’articolo 436 del Testo Unico delle disposizioni sulla scuola (D.L.vo 297/94). Del resto, puntualizza la nota, il Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica, nel Titolo VII che tratta del servizio dei Dirigenti Scolastici all’estero, non contiene disposizioni contrarie.
Di seguito il testo della Nota.

Roma, 31 gennaio 2007

Roma, 30 gennaio 2007

Prot. AOODGPER.1684

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lazio
Lombardia
Marche
Sardegna
Sicilia
Toscana
LORO SEDI

e, p. c.: Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C.U - Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
R O M A

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22.11.2004 - Candidati in servizio all’estero.

Pervengono numerose istanze con le quali gli interessati, candidati al corso-concorso indicato in oggetto, in servizio all’estero, chiedono, in caso di nomina, di poter differire l’espletamento del periodo di prova, in applicazione di quanto previsto dall’ art. 436 del D.lvo n. 297/1994.

Detta disposizione, infatti, al comma 5, prevede che “Il personale scolastico di ruolo in servizio all’estero, il quale, a seguito di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni…”.

Al riguardo si esprime l’avviso che le richieste in esame possano trovare accoglimento, atteso che la norma invocata non appare in contrasto con quelle contenute nel C.C.N.L. relativo all’area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006, così come stabilito dall’art. 50 , comma 1 del C.C.N.L. medesimo.

p. IL DIRETTORE GENERALE
F.to F. Iodice

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