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Concorso 24 mesi: il giorno di sciopero è valido

Lo sciopero, non è una interruzione del servizio, ma una semplice astensione dal lavoro.

16/03/2004
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Lo sciopero, non è una interruzione del servizio, ma una semplice astensione dal lavoro. Non tutti i Csa hanno però le idee chiare su come valutare i giorni di sciopero ai fini dell'inserimento nella graduatoria del concorso per soli titoli del personale Ata. In alcuni casi, il giorno di sciopero, viene considerato una interruzione dal servizio e di conseguenza non viene valutato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Un tale comportamento oltre che lesivo del diritto di sciopero è in contrasto con le stesse disposizioni ministeriali come si evince chiaramente dalla C.M.n. 312/89 che ribadisce la validità del giorno di sciopero a tutti gli effetti (carriera, pensione, ecc). Di seguito pubblichiamo la circolare

Roma, 16 marzo 2004
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testo circolare

C.M. 18 settembre 1989, n. 312.- Trattenute per scioperi.
Riferimento quesiti qui pervenuti, comunicasi che, come evincesi da circolare Ministero Tesoro - Ragioneria generale Stato - I.G.B. - n. 010265 C.M. 29 novembre 1975, prot. n. 010265 (trascritta nella circolare dello scrivente - prot. n. 40181/576/MF - C.M. 16 dicembre 1975, n. 331), trattenute relative at scioperi, sia per intera giornata lavorativa che orari, vanno effettuate su emolumenti fondamentali ed accessori depurati da ritenute previdenziali et assistenziali. Ciò in quanto periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione rapporto impiego. Tali periodi sunt validi, quindi, at fini pensionistici, previdenziali et assistenziali. Prima di operare trattenute per sciopero, su intero importo lordo predetti emolumenti debent, pertanto, essere effettuate, at sensi art. 7 - terzo comma - Legge n. 324/1959 et art. 13 - secondo comma - Legge n. 177/1976, ritenute previdenziali et assistenziali (tesoro, opera previdenza, fondo credito, servizio sanitario nazionale et ex GESCAL) previste per categoria appartenenza personale interessato et poi, nell'ordine, trattenute per sciopero et ritenuta IRPEF, ottenendo, così, netto da corrispondere at singoli interessati.
Per quanto concerne ritenute et contributi INPS, chiariscesi che, at sensi art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato da art. 1 della Legge 13 dicembre 1976, n. 886, medesimi gravano soltanto su emolumenti liquidati da datore di lavoro at personale dipendente. Sicché, nei casi di trattenuta per sciopero per intera giornata lavorativa, nessun versamento va effettuato at INPS per tale giornata, mentre nei casi in cui per effetto trattenute scioperi orari ammontare emolumenti spettanti per periodo retributivo sia inferiore at minimale retributivo relativo at periodo medesimo, ritenute et contributi vanno calcolati con riferimento predetto minimale.
Presente circolare est stata concordata con Ministero Tesoro - Ragioneria generale Stato - IGOP - et Direzione generale servizi periferici, nonché con Direzione generale INPS - Servizio riscossione contributi et vigilanza.
SS.LL. sunt pregate riprodurre presente et trasmetterla at capi istituzioni scolastiche et educative codeste circoscrizioni, compresi direttori conservatori musica, accademie belle arti, danza et arte drammatica.

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