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Comitato di Valutazione dei Docenti: la faq sul collegio perfetto e gli errori del Miur

Continua la superficialità su di una materia delicata come la valutazione. Anche per individuare i criteri è necessario il plenum dell’organo

26/10/2015
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Nella FAQ n°13, postata nel sito ufficiale del Sistema nazionale di valutazione, il MIUR sostiene che il Comitato per la Valutazione dei Docenti (articolo 1 comma 129 della L.107/15) può dirsi validamente costituito, anche se non tutte le componenti si siano espresse sulla propria rappresentanza.

E a supporto di ciò il Miur cita l’art.37 del Testo Unico sulla scuola che, in quanto norma di carattere generale, consentirebbe agli organi collegiali di operare con la metà più uno dei membri in carica.

Gli errori che commette il MIUR sono più di uno. Vediamoli.

Il primo: il citato art.37 al comma 2, enumera gli organi che possono operare validamente anche senza la rappresentanza di qualche componente. Sono citati tutti (dal Collegio docenti al Consiglio di istituto fino al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, oggi CSPI) tranne il Comitato di Valutazione. Il MIUR ignora o finge di ignorare la ragione di questa assenza?

Il secondo: un organo valutante non può che essere perfetto. Non si può immaginare che una delicata operazione, qual è la valutazione su una persona, avvenga senza la presenza di tutti i componenti: figuriamoci in assenza di una intera componente (magari proprio quella docente). L’articolo soppresso sulla costituzione del comitato di valutazione (art.11 del TU), non a caso prevedeva la sostituzione degli assenti tramite i membri supplenti.

Il terzo: forse il MIUR pensa che, trattandosi di esprimere solo dei criteri “per” la valutazione e non direttamente la valutazione, si possa fare a meno del collegio perfetto. Ci permettiamo di dubitare, con qualche fondamento, della correttezza di questa interpretazione. Infatti, pareri specifici espressi dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. I, 11 luglio 2011, parere n. 2737; nello stesso senso cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2005, n.4989; Cons. St. Sez. VI, 1° marzo 2005, n.815) in merito alle deliberazioni per la valutazione delle commissioni esaminatrici, affermano che, al momento dell’individuazione dei criteri, deve essere rispettato il principio del collegio perfetto.

Il silenzio della legge 107 sulla sussistenza o meno del collegio perfetto come anche delle modalità di elezione dei componenti il Comitato di valutazione non puo' certo essere colmato con lo strumento delle FAQ. Queste sono la conseguenza negativa di un sistema messo in piedi per puro ideologismo, senza coinvolgere gli interessati e senza dialogo con le parti sociali, che adesso si trova a reggere la prova dei fatti procedendo con vaghezza e superficialità.

Per mettere al riparo le scuole da inevitabili contenziosi resta la via maestra indicata dalle linee di comportamento unitario di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e Gilda, improntate alla massima condivisione interna negli organismi collegiali e alla necessaria intesa tra DS e RSU in sede di contrattazione di Istituto.

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