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Come sostituire l'unico ATA in servizio

Possibile la sostituzione, in deroga al limite dei 30 giorni, nei casi della figura unica in servizio

04/02/2000
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Pubblichiamo la nota ministeriale prot n. 20 del 2 febbraio 2000 relativa al trasferimento del personale ATA dipendente degli Enti Locali allo Stato – Sostituzione personale assente.

Roma, 4 febbraio 2000
_______________________________

Ministero della Pubblica Istruzione

Roma, 2 febbraio 2000

Prot. 20 del 2.2.2000
Oggetto – Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente degli Enti Locali allo Stato – Sostituzione personale assente.
Viene segnalato lo stato di difficoltà in cui versano alcune istituzioni scolastiche nelle quali, a seguito di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, esiste un unico operatore in servizio, che, assentandosi legittimamente, non potrebbe essere sostituito per assenza di durata inferiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 dell’O.M. n. 59/94 come risulta sostituito dall’O.M. 325/94. La disposizione predetta non può essere applicata nel caso sopra indicato, in quanto il mancato conferimento di supplenza determinerebbe una interruzione di pubblico servizio. Pertanto, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque, per stato di necessità, alla immediata sostituzione in caso di assenza.

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